Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7912 del 28/03/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 28/03/2017, (ud. 14/12/2016, dep.28/03/2017),  n. 7912

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6460/2011 proposto da:

LE SAC S.R.L., P.I. (OMISSIS), in persona dell’Amministratore e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell’avvocato GERARDO

VESCI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ENRICO

ORECCHIA, AGOSTINO PACCHIANA PARRAVICINI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, in

proprio e quale mandatario della CARTOLARIZZAZIONE CREDITI INPS

S.C.C.I. S.P.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentato e difeso dagli Avvocati ANTONINO SGROI, CARLA

D’ALOISIO, LUIGI CALIULO, LELIO MARITATO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA NOMOS S.P.A. AGENTE RISCOSSIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 197/2010 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 05/03/2010 R.G.N. 489/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/12/2016 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito l’Avvocato SGROI ANTONINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SALVATO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Si controverte dell’opposizione proposta dalla società Le Sac. S.r.l. alla cartella esattoriale emessa nei suoi confronti in relazione alla somma di Euro 9356,98 pretesa dall’Inps per omissioni contributive del periodo settembre 2005 – dicembre 2006 concernenti tre lavoratrici i cui rapporti erano stati formalizzati con contratti di associazione in partecipazione.

Con sentenza del 24.2 – 5.3.2010, la Corte d’appello di Torino, nel respingere l’impugnazione della società, che operava in franchising, ha osservato che alla luce delle risultanze istruttorie poteva affermarsi che la formale esistenza di contratti di associazione in partecipazione non poteva prevalere sulla realtà dei rapporti di lavoro instaurati con le suddette lavoratrici, caratterizzati dagli indici della subordinazione, per cui erano dovuti i contributi pretesi dall’Inps.

Per la cassazione della sentenza ricorre la società Le Sac s.r.l con un solo motivo.

Resiste con controricorso l’Inps. Rimane solo intimata la società Equitalia Nomos s.p.a. (già Uniriscossioni s.p.a.).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Osserva preliminarmente la Corte che la copia della visura camerale effettuata in data 5.12.2016 e prodotta dal difensore dell’odierna ricorrente, dalla quale risulta che la società “Le Sac s.r.l.” in liquidazione è cancellata dal 16.1.2012, data successiva alla notifica dell’attuale ricorso in cassazione, non produce effetti nel presente giudizio di legittimità.

Invero, si è già statuito (Cass. Sez. Lav. n. 3323 del 13.2.2014) che “nel giudizio di cassazione, che è dominato dall’impulso di ufficio, non sono applicabili le comuni cause interruttive previste dalla legge in generale, sicchè la cancellazione dal registro delle imprese della società resistente, in data successiva alla proposizione del ricorso ed alla stessa costituzione in giudizio della società, non determina l’interruzione del processo”.

Con un solo motivo la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 115, 116, 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., art. 111 Cost. e art. 2729 c.c., nonchè il vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle prove testimoniali idonee ad escludere il rapporto di lavoro subordinato, il tutto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

In estrema sintesi la ricorrente si duole della configurazione in termini di subordinazione dei rapporti lavorativi posti a base della pretesa contributiva da parte dell’Inps ed al riguardo contesta la valutazione del materiale istruttorio operato dalla Corte territoriale, con particolare riferimento all’esito delle prove testimoniali.

Osserva la Corte che il ricorso è infondato in quanto lo stesso si traduce, in realtà, in una mera rivisitazione dell’accertamento di merito compiuto adeguatamente dalla Corte d’appello in ordine alla ravvisata sussistenza di un vincolo di subordinazione dei rapporti di lavoro formalmente inquadrati come contratti di associazione in partecipazione.

La Corte d’appello di Torino ha, infatti, spiegato che dalle dichiarazioni rese dalla lavoratrice S. agli ispettori, confermate all’udienza del 29.9.2008, e da quelle rese dalle lavoratrici V. e L. all’udienza del 17.11.2008, si evinceva in modo inconfutabile che le stesse, seppur formalmente associate in partecipazione, non svolgevano autonomamente il lavoro, ma erano sottoposte a direttive ben precise provenienti dalla datrice di lavoro, persino in punto comportamento da tenere in negozio, tanto che il loro corretto adempimento era controllato dalla responsabile di zona Z.G., consulente assunta dalla società, alla quale le lavoratrici facevano capo anche per comunicare loro eventuali assenze. Inoltre, si è evidenziato che queste ultime ricevevano una retribuzione fissa mensile sempre uguale e non in base agli utili, che non avevano mai ricevuto dei rendiconti di gestione dell’impresa, nè risultava, tanto meno, un loro apporto di prestazioni lavorative gestionali all’interno dell’impresa (non sceglievano la merce, nè individuavano i prezzi) per la quale svolgevano meri compiti esecutivi.

Trattasi di motivazione congrua adottata all’esito di una precisa disamina del materiale istruttorio acquisito, che sfugge, in quanto tale, ai rilievi di legittimità e la cui “ratio decidendi”, basata sul fatto di avere l’istituto di previdenza dimostrato la sussistenza dei rapporti di lavoro subordinato posti a fondamento della pretesa contributiva, non risulta essere scalfita dalle odierne censure, che si incentrano sostanzialmente su di un inammissibile tentativo di rivisitazione del merito probatorio.

Come è stato già affermato da questa Corte (Cass. sez. lav. n. 2272 del 2/2/2007), “il difetto di motivazione, nel senso di sua insufficienza, legittimante la prospettazione con il ricorso per cassazione del motivo previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), è configurabile soltanto quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito e quale risulta dalla sentenza stessa impugnata emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero quando è evincibile l’obiettiva deficienza, nel complesso della sentenza medesima, del procedimento logico che ha indotto il predetto giudice, sulla scorta degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati, poichè, in quest’ultimo caso, il motivo di ricorso si risolverebbe in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti dello stesso giudice di merito che tenderebbe all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione. In ogni caso, Per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi (come accaduto nella specie) le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in tal caso ritenere implicitamente disattese tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse”.

Pertanto, il ricorso va rigettato.

Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza della ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo in favore dell’Inps.

Non va, invece, adottata alcuna statuizione in ordine alle spese nei confronti della società Equitalia Nomos s.p.a. che è rimasta solo intimata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura di Euro 3700,00, di cui Euro 3500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Nulla per le spese nei confronti di Equitalia Nomos s.p.a..

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2017

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