Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7912 del 19/03/2021

Cassazione civile sez. III, 19/03/2021, (ud. 18/11/2020, dep. 19/03/2021), n.7912

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28366/2019 proposto da:

K.M., domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato Andrea Petracci;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– resistente –

avverso il decreto n. 10588/2019 del TRIBUNALE DI ANCONA, depositato

il 08/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/11/2020 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. – Con ricorso affidato a quattro motivi, K.M., cittadino del Gambia, ha impugnato il decreto del Tribunale di Ancona, reso pubblico in data 8 settembre 2019, che ne rigettava l’opposizione proposta avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale, la quale, a sua volta, respingeva la domanda volta ad ottenere il riconoscimento, in via gradata, dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria, nonchè della protezione umanitaria.

2. – Il Tribunale di Ancona, per quanto in questa sede ancora rileva, osservava che: a) le dichiarazioni del richiedente non erano attendibili, mancando esso di operare “un sincero sforzo volto a specificare la domanda”, non essendo riuscito a fornire elementi sul lavoro che avrebbe dovuto svolgere con il padre e sui ribelli, là dove la prodotta “dichiarazione giurata della nonna di lui” era “documento gravemente viziato” sia perchè la persona dichiarante era “soggetto che avrebbe avuto interesse a sostenere la narrazione del nipote”, sia per il “carattere grossolano dell’immagine apposta rispetto al testo”; b) in base ai rapporti EASO del marzo 2017, ICRC del novembre 2017 e USD del marzo 2019, nella regione del (OMISSIS) – ove, come asserito dal richiedente, il di lui padre intendeva ricondurlo – vi era una situazione di tregua stabile, con sporadici episodi di violenza associati, piuttosto, ad attività criminali; c) in base a rapporti UHCHR del marzo 2017, Amnesty International dell’aprile 2017 e del febbraio 2018 ed EASO dicembre 2017, il cambio di presidente aveva determinato una “stabile situazione con dati positivi circa il rispetto dei diritti umani anche nei confronti dei seguaci del vecchio regime dittatoriale” e intrapreso “iniziative di riforma della costituzione per il rispetto dei diritti umani” e di una “unità specifica… con lo scopo di vigilare ed indagare sulle accuse di violazione… da parte degli agenti di polizia”, risultando, altresì, “conforme alle normative internazionali” e non presentando “particolari problematiche” il sistema processuale; c) non sussistevano, quindi, i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14; d) non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, non ravvisandosi, quanto al Paese di provenienza, una situazione di elevata vulnerabilità in caso di rimpatrio e, quanto all’integrazione in Italia, risultavano insufficiente l’unica busta paga del dicembre 2018 recante una retribuzione mensile di Euro 84,00 e la mera promessa di impiego con “salario al di sotto dell’importo dell’assegno sociale”.

3. – L’intimato Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva, depositando unicamente “atto di costituzione” al fine di eventuale partecipazione ad udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. – Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, “omissione di motivazione – motivazione errata – violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3 e 5”, per aver il Tribunale ritenuto inattendibili le dichiarazioni di esso richiedente senza attivare al riguardo i poteri istruttori ufficiosi.

1.1. – Il motivo è inammissibile.

In tema di protezione internazionale, il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, impone al giudice l’obbligo, prima di pronunciare il proprio giudizio sulla sussistenza dei presupposti per la concessione della richiesta protezione, di compiere le valutazioni ivi elencate e, in particolare, di stabilire se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili, in forza di un prudente apprezzamento che, in quanto tale, non è sindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti del vigente art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. n. 6897/2020, cfr. anche Cass. n. 27503/2018 e Cass. n. 21142/2019), ossia di omesso esame di fatto decisivo e discusso tra le parti (Cass., S.U., n. 8053/2014).

Il Tribunale, nell’apprezzamento della credibilità del racconto del richiedente, si è attenuto al principio di procedimentalizzazione legale della decisione avendo operato la propria valutazione (cfr. sintesi nel “Rilevato che”) alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, prendendo in considerazione – con delibazione non già atomistica, ma complessiva – tutte le circostanze dedotte in giudizio, mentre le censure mosse con il ricorso (che non mettono in rilievo ulteriori e decisivi elementi di fatto la cui valutazione sarebbe stata pretermessa dal giudice di secondo grado) sono orientate piuttosto a criticare l’apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, che, come detto, è quaestio facti, censurata (in modo inammissibile) alla luce del paradigma di cui al previgente art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in guisa di vizio motivazionale e non di omesso esame di un fatto decisivo e discusso tra le parti.

2.- Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, “omissione di motivazione – motivazione errata – violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e art. 14”, per aver il Tribunale errato “nel ritenere non credibili gli episodi narrati dal richiedente” e nel tralasciare “di considerare la situazione legislativa ed amministrativa in cui versa il (OMISSIS)”, integrante le condizioni di cui al citato art. 14, lett. a) e b) nonchè la situazione di conflitto armato integrante i presupposti del medesimo art. 14, lett. c.

3. – Con il terzo mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 5, 6 e art. 14, lett. b), per non aver il Tribunale attivato il dovere istruttorio nel verificare la situazione obiettiva del (OMISSIS) ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria.

3.1. – I motivi secondo e terzo sono inammissibili.

In primo luogo la censura che investe il profilo della credibilità della narrazione del richiedente è stata già oggetto di delibazione in sede di esame del primo motivo e con esito negativo, per cui sul punto si è formato giudicato preclusivo di un ulteriore scrutinio.

Ciò premesso, viene meno anche la doglianza concernente il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) poichè è principio consolidato quello per cui, in tema di protezione internazionale, le dichiarazioni inattendibili dello straniero non rendono necessario un approfondimento istruttorio officioso in riferimento all’accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o di quelli per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui alle citate disposizioni.

Nè, peraltro, è mancata la valutazione, da parte del giudice del merito (cfr. sintesi nel “Rilevato che” e pp. 2/5 del decreto), della situazione oggettiva del (OMISSIS) in rapporto ai presupposti di riconoscimento della protezione di cui al citato art. 14, lett. C in base a COI aggiornate e attendibili, che il ricorrente censura in modo affatto generico e non congruente.

4. – Con il quarto mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, nonchè assenza di motivazione in relazione alla “ritenuta insussistenza dei requisiti per l’autorizzazione al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari”, non avendo il Tribunale considerato “le deduzioni e gli atti ed in particolare la reale situazione dei Paesi di provenienza, la mancanza di protezione da parte delle istituzioni locali e la conseguente vulnerabilità del richiedente”.

4.1. – Il motivo è inammissibile.

In tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato (Cass., S.U., n. 29459/2019). A tal riguardo, il giudice di merito, nel procedere alla tale comparazione, non potrà riconoscere al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base dell’isolata e astratta considerazione del suo livello di integrazione in Italia, ma dovrà coniugare, quella considerazione, con l’esame del modo in cui l’eventuale rimpatrio (e dunque il contesto di generale compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza) verrebbe a incidere sulla vicenda personale dell’interessato, avuto riguardo alla sua storia di vita e al grado di sviluppo della sua personalità.

A fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione, sicchè il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di motivazione apparente (Cass. n. 13897/2019; Cass. n. 20335/2020).

Nella specie, il Tribunale (cfr. sintesi al “Rilevato che” e pp. 2/5 e 8 del decreto) ha operato una siffatta complessiva valutazione comparativa, mentre le doglianze di parte ricorrente sono del tutto generiche, oltre che, per un verso, riferite a elementi della vicenda personale ritenuti non credibili e, per altro verso, carenti della necessaria localizzazione processuale delle allegazioni e delle produzioni documentali asseritamente introdotte nel giudizio di merito.

5. – Ne consegue l’inammissibilità del ricorso.

Non occorre provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità in assenza di attività difensiva della parte intimata.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, il 18 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA