Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7912 del 17/04/2020

Cassazione civile sez. trib., 17/04/2020, (ud. 23/01/2020, dep. 17/04/2020), n.7912

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27003-2015 proposto da:

AGENZIA DEL DEMANIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

E.M., in qualità di erede di E.W.,

domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE

DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato MARIA FERNANDA

BOZZOLA;

– controricorrenti –

contro

F.F.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1175/2014 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 08/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/01/2020 dal Consigliere Dott. MILENA BALSAMO.

Fatto

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. E.W. e F.F. acquistavano, in comunione, con atto del (OMISSIS) l’usufrutto su immobile ad uso abitativo sito in (OMISSIS) con terreno pertinenziale. Il Demanio dello Stato acquistava nell’anno 1999 in via coattiva per devoluzione la quota di usufrutto spettante alla F..

Il 12 luglio 2005, l’Agenzia del demanio offriva, senza esito positivo, all’altro usufruttuario ed al nudo proprietario l’acquisto del proprio diritto di usufrutto per l’importo di Euro 93.050,52.

Chiedeva inoltre la corresponsione dell’indennità di occupazione dal primo gennaio 2000 al 30 giugno 2007, predisponendo gli atti per la riscossione coattiva delle somme.

E.W. e F.F. citavano in giudizio l’Agenzia del Demanio chiedendo che fosse accertato l’insussistenza del diritto alla indennità di occupazione in favore dell’Agenzia.

Il primo giudice respingeva la domanda attorea con sentenza che veniva appellata dai soccombenti.

La Corte d’appello di Brescia accoglieva il gravame, sul presupposto che, in base all’art. 1102 c.c., non vi sarebbe alcun onere in negativo a carico degli appellanti di provare di non aver impedito il godimento del bene comune all’Agenzia, la quale – invece – avrebbe dovuto dimostrare di aver posto in essere atti diretti ad ottenere ed utilizzare il bene.

L’Agenzia del Demanio ricorre, sulla base di un articolato motivo per la cassazione della sentenza menzionata.

E.W. e F.F. resistono con distinti controricorsi.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLA RAGIONI DI DIRITTO

2. Con un unico motivo, che denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1102 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere il decidente – pur sul presupposto che l’unità immobiliare in questione era adibita a residenza familiare degli appellanti – statuito che era onere dell’Agenzia dimostrare di aver manifestato l’intenzione di godere ed utilizzarè l’immobile, ricevendone un rifiuto.

Ciò sul rilievo che il disposto della norma codicistica rubricata consente a ciascun partecipante di servirsi della cosa comune, purchè non alteri la destinazione e non impedisca agli altri di farne parimenti uso secondo il loro diritto.

Argomenta l’Agenzia del Demanio che l’uso esclusivo della cosa comune è da sola sufficiente ad integrare il limite di cui all’art. 1102 c.c., e dunque a dimostrare che una parte sia impedita a farne legittimo uso; non rilevando che il compartecipante abbia impedito l’uso della cosa comune con atti materiali o giuridici, potendo l’impedimento essere anche potenziale, cioè determinato da un utilizzo del bene a destinazione esclusiva, che impedisce di fatto agli altri compartecipanti di usufruire del bene.

Deduce, altresì, l’erroneità del richiamo al disposto dell’art. 2697 c.c., da parte della Corte d’appello, che ha ascritto all’Agenzia che pretende l’indennità, l’onere di dimostrare l’illecita occupazione, fornendo la prova di essere stata impedita nell’utilizzo della cosa.

3. La censura deve ritenersi infondata.

La Corte d’appello correttamente ha inquadrato la fattispecie nell’ambito dell’art. 1102 c.c., il quale consente a ciascun partecipante della comunione di servirsi della cosa comune purchè non ne alteri la destinazione economica e non impedisca agli altri comunisti di farne parimenti uso.

AI sensi della normativa di cui all’art. 1102 c.c., l’uso diretto del bene comune da parte di un comproprietario, altro non è che l’attuazione del diritto dominicale, salvo l’obbligo di questi di non alterare la destinazione economica del bene e di non impedire agli altri condividenti l’eguale e diretto uso ovvero di trarre dal bene i frutti civili.

La disposizione codicistica consente al comproprietario l’utilizzazione ed il godimento della cosa comune anche in modo particolare e più intenso, ovvero nella sua interezza (in solidum), nei limiti indicati dalla norma in esame.

La questione di massima che si pone è quella della risarcibilità o indennizzabilità del comunista per l’utilizzo esclusivo della cosa comune da parte di altro partecipante alla comunione, tenuto conto che l’utilizzo è ricompreso tra le facoltà spettanti al comproprietario.

4. Sulla debenza dell’indennità in caso di utilizzazione “solitaria” del bene comune ovvero sulla nozione di “impedimento” non vi è uniformità di opinioni nella giurisprudenza di legittimità.

5. In alcune pronunce (v. Cass. n. 7466/2015; Cass. n. 15705/2017; Cass. n. 7681/2019) si legge che “l’uso della cosa comune da parte di ciascun condomino è soggetto, ai sensi dell’art. 1102 c.c., al duplice divieto di alterarne la normale ed originaria destinazione (per il cui mutamento è necessaria l’unanimità dei consensi dei partecipanti) e di impedire agli altri condomini di farne parimenti uso secondo il loro diritto, configurando, pertanto, un abuso la condotta del condomino consistente nella stabile e pressochè integrale occupazione di un “volume tecnico” dell’edificio condominiale (nella specie, il locale originariamente destinato ad accogliere la. caldaia centralizzata), mediante il collocamento in esso di attrezzature e impianti fissi, funzionale al miglior godimento della sua proprietà individuale”.

Secondo detto orientamento; è necessario indagare ai fini della corretta applicazione del disposto dell’art. 1102 c.c., in primo luogo l’occupazione dell’unità immobiliare deve essere compatibile con il pari diritto degli altri partecipanti, con la conseguenza che se si denuncia il superamento dei limiti imposti dalla citata norma codicistica, occorre una indagine volta ad accertare che il bene, nelle parti residue, sia sufficiente a soddisfare anche le potenziali esigenze dei rimanenti partecipanti alla comunione.

Pertanto, il comproprietario che durante il periodo di comunione abbia goduto l’intero bene da solo senza un titolo che giustificasse l’esclusione degli altri comunisti, deve corrispondere a questi ultimi, quale ristoro per la privazione dell’utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti, i frutti civili (quale corrispettivo del godimento dell’immobile che si sarebbe potuto concedere ad altri e che sono individuabili nei canoni di locazione dell’immobile).

6. Questa tesi giurisprudenziale si scontra con il dettato letterale dell’art. 1102 c.c., il quale consente al comproprietario l’utilizzazione ed il godimento della cosa comune anche in modo particolare e più intenso, ovvero nella sua interezza (in solidum), ponendo il divieto, piuttosto, di alterare la destinazione della cosa e di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto, così da negare che l’utilizzo del singolo possa risolversi in una compressione quantitativa o qualitativa di quello, attuale o potenziale, di tutti i comproprietari(Cass. 7019/2019).

Secondo questa interpretazione, condivisa da questo Collegio, l’utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di uno dei comproprietari, ove mantenuta nei limiti di cui all’art. 1102 c.c., non è di per sè idonea a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l’occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l’intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e ciò non gli sia stato concesso.

Ciò in quanto, il titolo giustificativo del godimento esclusivo “solitario” del bene comune viene meno, appunto, (solo) quando la destinazione di quest’ultimo venga alterata o quando venga impedito il pari uso di esso da parte degli altri partecipanti alla comunione: in questi casi si configura un vero e proprio abuso della cosa comune, in contrasto con l’art. 1102 c.c., e dunque un atto illecito che legittima ciascuno dei partecipanti ad esercitare lo ius prohibendi per ottenere la cessazione della condotta illegittima, oltre che a promuovere un’azione di risarcimento del danno, inteso come effetto della diminuzione della quota o della perdita materiale del bene oggetto della comproprietà(Cass., Sez. II, 9 febbraio 2015, n. 2423; Cass., Sez. II, 3 dicembre 2010, n. 24647; Cass., Sez. II, 4 dicembre 1991, n. 13036).

Soltanto se, allora, risulti dimostrata una sottrazione o un impedimento assoluto, da parte di un comproprietario, delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari, ovvero una violazione dei criteri stabiliti dall’art. 1102 c.c., per l’occupazione dell’intero immobile ad opera del comunista e la sua destinazione ad utilizzazione personale esclusiva, con privazione pro quota della disponibilità dei residui partecipanti, può dirsi risarcibile, sotto l’aspetto del lucro cessante, non solo il lucro interrotto, ma anche quello impedito nel suo potenziale esplicarsi, essendo perciò il danno da quantificare in base ai frutti civili che l’autore della violazione abbia tratto dall’uso esclusivo del bene.

Non vi è luogo, altrimenti, di riconoscere una “indennità” per il sol fatto dell’occupazione dell’intero bene ad opera del comproprietario, ove la stessa non si connoti altresì di illiceità per superamento dei limiti ex art. 1102 c.c., (dal che genera un “danno”), in quanto tale occupazione trova comunque titolo giustificativo nella comproprietà che investe tutta la cosa comune, e la sorte dei frutti naturali e civili tratti dal bene goduto individualmente ha attuazione in sede di divisione e di resa del conto, nè altrimenti la legge prevede espressamente in tale evenienza un indennizzo da attività lecita ma dannosa (si vedano, indicativamente, Cass. Sez. 2, 06/04/2011, n. 7881; Cass. Sez. 2, 07/08/2012, n. 14213; Cass. Sez. 2, 30/03/2012, n. 5156; Cass. Sez. 2, 05/09/2013, n. 20394; Sez. II, 19 marzo 2019, n. 7681).

6. Anche quando nelle pronunce della Cassazione si legge che il danno è da ritenersi in re ipsa, in realtà di fa sempre riferimento ad ipotesi in cui certamente uno dei comunisti utilizzi il bene quale esclusivo possessore, ma, si aggiunge, impedendo agli altri di godere, anche in via potenziale e per la propria quota, del bene comune (così Cass., Sez. II, 10 gennaio 2019, n. 468; Cass., Sez. II, 6 aprile 2011, n. 7881, che richiama Cass., Sez. II, 12 maggio 2010, n. 11486; nello stesso senso Cass., Sez. II, 7 agosto 2012, n. 14213).

Ciò in quanto, allorquando, a norma dell’art. 1102 c.c., si ha un abuso della cosa comune, per l’alterazione della sua destinazione ovvero per l’impedimento del pari uso di essa da parte degli altri partecipanti alla comunione, ciascuno dei partecipanti è legittimato ad esercitare lo ius prohibendi per ottenere la cessazione della condotta illegittima, oltre che a promuovere un’azione di risarcimento del danno, inteso come effetto della diminuzione della quota o della perdita materiale del bene oggetto della comproprietà (arg. da Cass. Sez. 2, 12/09/2003, n. 13424; Cass. Sez. 2, 10/01/1981, n. 243; Cass. Sez. 2, 12/09/1970, n. 1388). Viceversa, è stato precisato in giurisprudenza come l’utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di uno dei comproprietari, ove mantenuta nei limiti di cui all’art. 1102, non è di per sè idonea a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l’occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l’intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso, e sempre che risulti provato che il comproprietario, il quale abbia avuto l’uso esclusivo del bene, ne abbia tratto anche un vantaggio patrimoniale (Cass. Sez. 2, 09/02/2015, n. 2423; Cass. Sez. 2, 03/12/2010, n. 24647; Cass. Sez. 2, 04/12/1991, n. 13036).

8. Ora, nel caso in esame, è incontestato tra le parti e risulta dalla sentenza impugnata che, fin dall’inizio dell’acquisto della comproprietà degli immobili, gli intimati destinarono l’immobile e le sue pertinenze a loro abitazione, in via esclusiva e continuarono ad usarlo in via esclusiva, anche dopo l’acquisto in via coattiva da parte del Demanio della quota di usufrutto spettante alla F.. Tuttavia, sino alla predisposizione degli atti di riscossione coattiva, gli intimati avevano goduto dell’unità immobiliare senza alcuna opposizione da parte del Demanio che si era limitata ad invitare l’ E. all’acquisto della quota di usufrutto di cui esso era divenuto titolare.

La giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di affermare più volte che le facoltà di godimento e di disposizione del bene costituiscono contenuto del diritto di proprietà, sicchè tale situazione giuridica viene ad essere pregiudicata per effetto della compressione che quelle facoltà subiscono per effetto di iniziative altrui, dolose o colpose, ingiuste perchè prive di titolo.

Ne consegue che solo in caso di occupazione senza titolo di un cespite immobiliare altrui, il danno subito dal proprietario è in re ipsa, discendendo dal semplice fatto della perdita della disponibilità del bene da parte del proprietario medesimo e dall’impossibilità per costui di conseguire l’utilità normalmente ricavabile in relazione alla natura di regola fruttifera di esso (Cass. nn. 1123/98, 1373/99, 649/00, 7692/01, 13630101, 827/06, 10498/06, 3251108 e 5568/10).

A conclusioni non diverse deve pervenirsi nell’ipotesi, affatto simile, in cui uno solo dei comproprietari sottragga la cosa comune al godimento degli altri, sì da impedirne l’uso, anche potenziale, agli altri comunisti (cfr. Cass. n. 11486/2010; Cass. n. 14213/2012; Cass. n. 17460 /2018; Cass. n. 17876 del 03/07/2019)..

Si veda, a tal proposito, anche Cass. 9-2-2015 n. 2423, confermativa anche in questo caso di una pronuncia della Corte d’Appello veneta secondo la quale “L’uso esclusivo del bene comune da partè di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all’art. 1102 c.c., non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l’occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l’intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso”).

9. Correttamente, pertanto, la Corte, avendo accertato sussistente l’inerzia del Demanio o il suo implicito consenso all’uso esclusivo degli immobili comuni da parte dei coniugi E. e F., ha escluso che, nel caso concreto, sussisteva il presupposto per richiedere l’indennità di occupazione abusiva, conseguente all’uso esclusivo.

Come afferma la sentenza impugnata: nel caso di specie si osserva che i coniugi fin dall’inizio dell’acquisto della comproprietà degli immobili, avvenuto nel (OMISSIS), destinarono il cespite ad abitazione e che tale destinazione mantennero anche dopo il 1999 quando subentrò il Demanio nella comunione dell’usufrutto; ciò nonostante, fu lasciato all’ E. l’uso esclusivo dell’immobile e delle relative pertinenze.

Tale comportamento costituisce elemento univoci e concordante che fa ritenere provato il consenso all’uso esclusivo paritario degli immobili comuni da parte dei fratelli S..

8. Il ricorso deve essere dunque respinto.

Le spese del giudizio di legittimità vanno integralmente compensate tra le parti, avuto riguardo alle antinomie ed oscillazioni emerse negli orientamenti giurisprudenziali di legittimità.

Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2012, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte:

– Rigetta il ricorso;

– Dichiara integralmente compensate le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, il 23 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2020

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