Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7911 del 28/03/2017

Cassazione civile, sez. lav., 28/03/2017, (ud. 07/12/2016, dep.28/03/2017),  n. 7911

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12241/2012 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, in

proprio e quale mandatario della CARTOLARIZZAZIONE CREDITI INPS

S.P.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentato e difeso dagli Avvocati ANTONINO SGROI, CARLA

D’ALOISIO, LELIO MARITATO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

V.M.; EQUITALIA GERIT S.P.A. C.F. (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 556/2011 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 09/05/2011 R.G.N. 1049/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/12/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;

udito l’Avvocato MARITATO LELIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con sentenza depositata il 9.5.2011, la Corte d’appello di Firenze rigettava l’appello proposto dall’INPS nei confronti della pronuncia di prime cure che aveva accolto l’opposizione proposta da V.M. avverso la cartella esattoriale con cui le era stato intimato il pagamento di somme per contributi dovuti alla Gestione commercianti.

La Corte, in particolare, riteneva che non fosse maturato il presupposto per l’iscrizione dell’appellata nella gestione commercianti, dal momento che l’attività svolta dalla società di cui ella era socia accomandataria non era di tipo commerciale, risolvendosi unicamente nel godimento di immobili.

Avverso tale pronuncia ricorre l’INPS con un unico motivo di censura. V.M. e la società concessionaria dei servizi di riscossione sono rimaste intimate.

Diritto

Con l’unico motivo di ricorso, l’INPS lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 202, 203 e 208, per avere la Corte di merito ritenuto l’insussistenza dell’obbligo di iscrizione dell’odierna intimata nella Gestione commercianti: ad avviso dell’Istituto, infatti, il fatto che l’intimata fosse socia accomandataria di MAFRA s.a.s. e che fosse l’unico soggetto abilitato a compiere atti in nome della società costituirebbero indizi gravi, precisi e concordanti che deporrebbero in favore dell’obbligo di iscrizione oggetto del giudizio.

Il motivo è infondato.

La disciplina relativa alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario è stata, come noto, modificata dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, il quale, nel riformulare la L. n. 160 del 1975, art. 29, comma 1, ha previsto che l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. n. 613 del 1966, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;

b) abbiano la piena responsabilità dell’impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione (ancorchè tale requisito non sia richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonchè per i soci di società a responsabilità limitata);

c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;

d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli.

Tenuto conto che la L. n. 1397 del 1960, art. 2, nel testo modificato dalla L. n. 45 del 1986, art. 3, stabilisce a sua volta che analogo obbligo di iscrizione (ricorrendo l’ulteriore requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza) grava sui soci di società in nome collettivo e sui soci accomandatari di società in accomandita semplice, risulta evidente che il presupposto imprescindibile per l’iscrizione alla gestione commercianti consiste pur sempre nella prestazione di un’attività lavorativa abituale all’interno dell’impresa, sia essa gestita in forma individuale che societaria: e ciò perchè – come a suo tempo rimarcato da Cass. S.U. n. 3240 del 2010 l’assicurazione obbligatoria non intende proteggere l’elemento imprenditoriale del lavoro autonomo, ma piuttosto accomunare commercianti, coltivatori diretti e artigiani ai lavoratori dipendenti in ragione dell’espletamento di attività lavorativa abituale e prevalente, ancorchè detta prevalenza debba più congruamente riferirsi al resto delle attività proprie del soggetto, piuttosto che rispetto agli altri fattori produttivi dell’impresa (cfr. adesso in tal senso Cass. n. 278 del 2017). Nel caso di specie, tuttavia, la Corte ha acclarato che la società di cui l’odierna intimata è socia accomandataria ha svolto mera attività di gestione di un contratto di locazione di un immobile concesso in godimento a terzi. E tenuto conto nei confronti di codesto accertamento in fatto l’INPS non ha sollevato censure, deve escludersi che sulla sua base possano essere maturati i presupposti per l’iscrizione dell’intimata nella gestione commercianti: anzitutto perchè l’attività di mera riscossione dei canoni di un immobile affittato non costituisce di norma attività d’impresa, indipendentemente dal fatto che ad esercitarla sia una società commerciale (Cass. n. 3145 del 2013), salvo che si dia prova che costituisca attività commerciale di intermediazione immobiliare (Cass. n. 845 del 2010); in secondo luogo, perchè – come già affermato questa Corte con sentenza n. 17370 del 2016 – l’eventuale impiego dello schema societario per attività di mero godimento, in implicito contrasto con il disposto dell’art. 2248 c.c., non può trovare una sanzione indiretta nel riconoscimento di un obbligo contributivo di cui difettino i presupposti propri, per come sopra ricostruiti.

Il ricorso, pertanto, va rigettato. Nulla va pronunciato sulle spese, non avendo le intimate svolto attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2017

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