Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7911 del 20/04/2016
Civile Sent. Sez. 5 Num. 7911 Anno 2016
Presidente: SCHIRO’ STEFANO
Relatore: ZOSO LIANA MARIA TERESA
SENTENZA
sul ricorso 12757-2010 proposto da:
BASSI ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA
VIALE PARIOLI 43 presso lo studio dell’avvocato
FRANCESCO D’AYALA VALVA, che lo rappresenta e
difende, giusta delega a margine;
– ricorrente contro
COMUNE SANTA MARGHERITA LIGURE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 57/2009 della COMM.TRIB.REG.
di GENOVA, depositata il 24/03/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
Data pubblicazione: 20/04/2016
udienza
del 09/03/2016 dal Consigliere
Dott. LIANA
MARIA TERESA ZOSO;
udito per il ricorrente l’Avvocato D’AYALA VALVA
FRANCESCO, che ha chiesto l’estinzione per rinuncia;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
per l’estinzione del giudizio.
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE, che ha concluso
R.G. 12757/2010
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L’avvocato Roberto Bassi, proprietario di un immobile sito in Santa Margherita Ligure,
versava al Comune di Santa Margherita Ligure l’ICI per l’anno 2003 calcolata con l’applicazione
dell’aliquota agevolata del 4%. Il Comune inviava un avviso di liquidazione ritenendo dovuta
l’ulteriore imposta calcolata sulla base dell’aliquota ordinaria del 7°/0 in quanto il contribuente
risultava avere la residenza anagrafica in altro Comune. Avverso l’avviso di liquidazione
di proprietà della moglie, aveva dimora abituale nell’immobile di sua proprietà sito in Santa
Margherita Ligure, per il che gli spettava l’agevolazione ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del
decreto legislativo 504/92. La Commissione Tributaria Provinciale di Genova rigettava il ricorso
sul rilievo che il contribuente non risultava avere la residenza anagrafica nel comune di Santa
Margherita Ligure. Il Bassi proponeva appello e la Commissione Tributaria Regionale di Genova
lo rigettava.
2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso il contribuente affidato a quattro motivi.
Il Comune di Santa Margherita ligure non si è costituito in giudizio.
Con atto depositato il 29 febbraio 2016 il ricorrente dichiarava di rinunciare al ricorso.
3. Rileva la Corte che in caso di rinuncia al ricorso per cassazione intervenuta dopo la
fissazione dell’udienza pubblica o camerale e della relativa comunicazione alle parti, ai sensi
dell’art. 377 cod. proc. civ., come è avvenuto nel caso di specie, non può trovare applicazione
l’art. 391, comma 1, cod. proc. civ., che riguarda l’ipotesi in cui il procedimento di trattazione
non abbia avuto inizio, e l’estinzione del processo va dichiarata con sentenza.
Non si provvede sulle spese data la mancata costituzione del Comune.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del gio no 9 marzo 2016.
proponeva ricorso il Bassi sostenendo che egli, benché residente a Genova presso l’abitazione