Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7911 del 17/04/2020

Cassazione civile sez. trib., 17/04/2020, (ud. 22/01/2020, dep. 17/04/2020), n.7911

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23936/2014 proposto da:

A.C., rappresentato e difeso dall’avv. Enzo Parini ed

elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Taro n.

35;

– ricorrente –

Contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Direttore

pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato (C.F.: (OMISSIS)), presso i cui uffici in Roma, Via dei

Portoghesi 12, è domiciliata;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4247/14/14 della Commissione tributaria

Regionale del Lazio, sezione di Roma, depositata il 25/06/2014;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/01/2020

dal Consigliere Dott. Stefano Pepe.

Fatto

RITENUTO

Che:

1. Con rogito del (OMISSIS) Rep. n. (OMISSIS) A.C. cedeva un fabbricato con annessa area circostante alla Soc. Giordi Immobiliare S.r.l., usufruendo le parti, in sede di registrazione della riduzione dell’aliquota ordinaria nella misura dell’1% in applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3.

2. Con avviso di liquidazione notificato il 3.4.2009, l’Agenzia dell’Entrare chiedeva il recupero dell’imposta di registro dovuta nella misura ordinaria sul presupposto che l’immobile non rientrava in alcun piano particolareggiato; non era stata stipulata con il Comune, prima del rogito, alcuna convenzione; il programma di intervento era mirato a costruire non solo strutture di alloggiamento, ma anche operative, della Guardia di Finanza.

3. Avverso il suddetto avviso le parti proponevano distinti ricorsi. In particolare, il giudizio proposto dalla Giordi Immobiliare S.r.l. si concludeva con la sentenza n. 120/20/13 depositata il 4.9.2013 della CTR di Roma che respingeva l’appello della contribuente e riconosceva la legittimità dell’avviso impugnato; sentenza passata in giudicato per mancata impugnazione. La medesima CTR, con riferimento al giudizio proposto dall’odierno ricorrente, con la sentenza n. 4247/14/14, depositata il 25/06/2014, in riforma della pronuncia di primo grado, ritenuto sussistere l’obbligo del suindicato pagamento anche in capo all’ A. il D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 57, accoglieva l’appello dell’Agenzia dell’entrate.

4. Avverso tale sentenza il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

5. L’Agenzia dell’Entrate si è costituita chiedendo la cessazione della materia del contendere in ragione del pieno soddisfacimento della pretesa erariale a seguito dell’avvenuto integrale pagamento di quanto dovuto da parte della società coobbligata.

6. In prossimità dell’udienza, parte resistente ha depositato memoria volta a contrastare le conclusioni contenute nella nota ex art. 372 c.p.c., di controparte con le quali si richiede la condanna dell’Agenzia al pagamento delle spese processuali.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo il contribuente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 53 e 57, sul presupposto che la CTR avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, in quanto incentrato su questioni diverse da quelle poste a fondamento del giudizio di primo grado che aveva escluso la solidarietà nel pagamento dell’imposta da parte dell’ A. quale coobbligato in solido.

2. Con il secondo motivo il ricorrente censura, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la sentenza della CTR per violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, n. 4, il quale esclude la solidarietà nell’ipotesi di imposta complementare dovuta per fatto imputabile ad una sola delle parti contraenti.

3. Con il terzo motivo il contribuente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, e art. 1292 c.c., in ordine alla mancata formazione del litisconsorzio necessario nel giudizio proposto dalla Giordi Immobiliare S.r.l.; giudizio nel quale l’ A. non era parte.

4. L’Agenzia dell’Entrate con il controricorso, nel chiedere la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, dà conto dell’avvenuto integrale pagamento della somma richiesta da parte della Società Giordi Immobiliare S.r.l., coobbligata in solido dell’ A. e chiede il rigetto della domanda integrativa proposta dal ricorrente in ordine alla condanna alle spese di giudizio.

L’avvenuto integrale pagamento delle somme oggetto dell’avviso di liquidazione da parte della Soc. Giordi Immobiliare S.r.l, coobbligato solidale dell’ A., determina, di tutta evidenza, il venir meno della legittimità della pretesa erariale, di talchè, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, sussistono i presupposti per la cassazione della sentenza impugnata e la decisione nel merito ex art. 384 c.p.c., mediante accoglimento del ricorso introduttivo e conseguente annullamento dell’avviso di liquidazione impugnato.

5. Le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti assumendo rilievo sul punto la circostanza che, con riferimento al giudizio tra l’Agenzia delle Entrate e la società coobbligata in solido con l’ A., il giudicato è intervenuto il 31/10/2014 e, dunque, in epoca successiva alla sentenza oggetto del presente scrutinio. Rileva inoltre, sempre ai fini delle spese, l’insussistenza un orientamento interpretativo di legittimità escludente la responsabilità solidale per imputabilità della causa di decadenza dall’agevolazione ad uno solo dei contraenti (anzi, nel senso della permanenza del vincolo solidale: Cass. n. 23856/16).

PQM

La Corte:

Decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e, pronunciando nel merito ex art. 384 c.p.c., annulla l’avviso di liquidazione impugnato.

Compensa le spese di legittimità e merito.

Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2020

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