Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7911 del 06/04/2011

Cassazione civile sez. I, 06/04/2011, (ud. 09/12/2010, dep. 06/04/2011), n.7911

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

L.L., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa

dall’avv. MARRA Alfonso Luigi per procura in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Roma in data 13 febbraio

2007, nel procedimento n. 53853/05 V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio in

data 9 dicembre 2010 dal relatore, cons. Dr. Stefano Schirò;

alla presenza del Pubblico ministero, in persona del sostituto

procuratore generale, dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che nulla

ha osservato.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. la seguente relazione comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti:

“IL CONSIGLIERE RELATORE, letti gli atti depositati;

Ritenuto che:

1. L.L. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto in data 13 febbraio 2007, con il quale la Corte di appello di Roma ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento in favore della ricorrente della somma di Euro 700,00, a titolo di indennizzo per il superamento del termine di ragionevole durata di un processo in materia di prestazione assistenziale instaurato davanti al Giudice del lavoro di Nola, con ricorso del 10 settembre 2001, non ancora definito il 16 dicembre 2005;

1.1. il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso;

Osserva:

2. la Corte di appello di Roma ha accolto la domanda nella misura di Euro 700,00, a titolo di indennizzo del solo danno non patrimoniale, avendo accertato una durata del processo superiore di circa un anno al termine ragionevole, stabilito in tre anni;

3. il ricorrente censura il decreto impugnato, proponendo undici motivi di ricorso, con i quali lamenta:

– la mancata applicazione della normativa comunitaria alla stregua dell’interpretazione fornita dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo con la formulazione del seguente quesito di diritto: “la L. n. 89 del 2001 e specificamente l’art. 2 costituisce applicazione dell’art. 65, par. 1 della CEDU e in ipotesi di contrasto tra la Legge Pinto e la Convenzione Europea dei diritti dell’uomo ovvero di lacuna della legge nazionale si deve disapplicare la legge nazionale ed applicare la CEDU?”(primo motivo);

– la mancata considerazione della natura previdenziale della causa, ai fini della determinazione del termine ragionevole di durata del processo (secondo motivo);

il calcolo dell’equo indennizzo solo con riferimento al periodo eccedente la ragionevole durata della causa e non all’intera durata del giudizio e l’inosservanza, sulla base di carente motivazione, dei parametri Europei in ordine alla quantificazione per anno del danno non patrimoniale (terzo, quarto e quinto motivo);

– il mancato riconoscimento, in violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e con vizio di motivazione, del bonus di Euro 2.000,00 in ragione della natura della controversia attinente a questione inerente a rapporto di lavoro (motivi da sei a nove);

– la compensazione delle spese processuali, con vizio di motivazione, sul presupposto della contumacia di parte resistente o della irripetibilità delle somme e senza tener conto del principio che all’accoglimento del ricorso deve seguire la condanna alle spese (motivi dieci e undici);

4. il primo motivo appare inammissibile, in quanto il quesito formulato è del tutto generico e senza nessuna attinenza al decisum del decreto impugnato; il secondo motivo appare manifestamente infondato in quanto la Corte di appello, ai fini della determinazione del termine ragionevole di durata, si è attenuta ai criteri di valutazione indicati dalla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2, in conformità ai parametri fissati dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo, secondo un ragionevole criterio di valutazione che resiste alle infondate critiche del ricorrente, considerato comunque che, attesa la natura ordinatoria dei termini previsti dal codice di rito per la trattazione delle controversie di lavoro e di previdenza e assistenza, la violazione del principio della ragionevole durata del processo non può discendere in modo automatico dall’accettata inosservanza dei termini medesimi, dovendo in ogni caso il giudice della riparazione procedere a tale valutazione alla luce degli elementi previsti dalla L. n. 89 del 2001, art. 2 (Cass. 2004/6856;

2005/19204; 2005/19352);

il terzo, quarto e quinto motivo appaiono manifestamente infondati, in quanto è vincolante per il giudice nazionale, il disposto della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, lett. a) ai sensi del quale è influente solo il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole di durata del processo (Cass. 2005/21597; 2008/14);

inoltre la determinazione dell’indennizzo nella misura annua di Euro 700,00, in considerazione della modestia della pretesa fatta valere e del ridotto patema d’animo subito, non si discosta in maniera irragionevole da quella applicata in casi simili da questa Corte, sulla scorta dei principi fissati dalla giurisprudenza della CEDU, per un ammontare di Euro 750,00 ad anno per i primi tre anni di durata non ragionevole e di Euro 1.000,00 per ogni ulteriore anno successivo; i motivi da sei a nove appaiono manifestamente infondati, in quanto non può ravvisarsi un obbligo di diretta applicazione dell’orientamento della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo, secondo cui va riconosciuta una somma forfetaria nel caso di violazione del termine nei giudizi aventi particolare importanza, fra cui anche la materia del lavoro; da tale principio, infatti, non può derivare automaticamente che tutte le controversie di tal genere debbano considerarsi di particolare importanza, spettando al giudice del merito valutare se, in concreto, la causa previdenziale abbia avuto una particolare incidenza sulla componente non patrimoniale del danno, con una valutazione discrezionale che non implica un obbligo di motivazione specifica, essendo sufficiente, nel caso di diniego di tale attribuzione, una motivazione implicita (Cass. 2006/9411; 2008/6898);

il decimo e undicesimo motivo appaiono manifestamente infondati, nella parte in cui si afferma il principio che all’accoglimento del ricorso deve seguire la condanna alle spese, in quanto, per effetto del richiamo operato dall’art. 3, comma 4, della legge 2001/89, nel giudizio per l’equa riparazione della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo trovano applicazione le norme del codice di rito (Cass. 2004/23789; 2007/14053) e a norma dell’art. 92 c.p.c. il giudice può compensare parzialmente o per intero le spese tra le parti, se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati in motivazione; nella specie, la Corte di merito ha motivato congruamente la compensazione parziale delle spese processuali, facendo riferimento alla sproporzione tra quanto richiesto e quanto riconosciuto con la sentenza di condanna; i motivi appaiono inammissibili nella parte in cui si censura la motivazione della compensazione delle spese, in quanto non sono attinenti al decisum del decreto impugnato, che non ha fondato la compensazione sulla contumacia del resistente o sulla irripetibilità delle spese;

5. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilevi formulatasi ritiene che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”;

B) osservato che non sono state depositate conclusioni scritte o memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione in atti;

ritenuto che, in base alle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato e che le spese del giudizio di cassazione, da liquidarsi come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore del Ministero della Giustizia delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 500,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2011

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