Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7910 del 28/03/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 28/03/2017, (ud. 07/12/2016, dep.28/03/2017),  n. 7910

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9603/2012 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, in

proprio e quale mandatario della CARTOLARIZZAZIONE CREDITI INPS

S.P.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentato e difeso dagli Avvocati ANTONINO SGROI, CARLA

D’ALOISIO, LELIO MARITATO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

A.G., C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la cancelleria della Corte di Cassazione,

rappresentato e difeso dall’Avvocato MARIATERESA GRIMALDI, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 33/2012 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 26/01/2012 R.G.N. 386/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/12/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;

udito l’Avvocato MARITATO LELIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con sentenza depositata il 26.1.2012, la Corte d’appello di Firenze rigettava l’appello proposto dall’INPS nei confronti della pronuncia di prime cure che aveva accolto l’opposizione proposta da A.G. avverso la cartella esattoriale con cui gli era stato intimato il pagamento di somme per contributi dovuti alla Gestione commercianti. La Corte, in particolare, riteneva che non fosse maturato il presupposto per l’iscrizione dell’appellato nella gestione commercianti, dal momento che non era stato provato che egli partecipasse al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.

Avverso tale pronuncia ricorre l’INPS con un unico motivo di censura, illustrato con memoria. A.G. resiste con controricorso, parimenti illustrato con memoria, nella quale peraltro eccepisce l’inammissibilità sopravvenuta dell’impugnazione per intervenuto giudicato esterno.

Diritto

Con l’unico motivo di ricorso, l’INPS lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 613 del 1966, art. 1, L. n. 1397 del 1960, artt. 1 e 2 (il primo dei quali nel testo modificato dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 203 e segg.), artt. 2313, 2318 e 2697 c.c., nonchè vizio di motivazione, per avere la Corte di merito ritenuto l’insussistenza dell’obbligo di iscrizione dell’odierno controricorrente nella Gestione commercianti: ad avviso dell’Istituto, infatti, il fatto che egli fosse socio accomandatario di una società avente ad oggetto la “commercializzazione all’ingrosso e al dettaglio di articoli di abbigliamento, accessori e articoli da regalo, la gestione anche a mezzo di locazione, affitto o comodato di azienda, franchising e simili, di esercizi commerciali operanti nel settore delle attività ristorative, quali bar, ristoranti, alberghi, camping, residence e simili, l’acquisto, vendita e gestione di beni immobili” (così il ricorso per cassazione, pag. 7), e che non sussistessero nè altri dipendenti nè prova che gli accomandanti compissero atti di gestione, costituirebbero indizi gravi, precisi e concordanti che deporrebbero in favore dell’obbligo di iscrizione oggetto del giudizio.

Il motivo è infondato.

La disciplina relativa alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario è stata, come noto, modificata dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, il quale, nel riformulare la L. n. 160 del 1975, art. 29, comma 1, ha previsto che l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. n. 613 del 1966, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;

b) abbiano la piena responsabilità dell’impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione (ancorchè tale requisito non sia richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonchè per i soci di società a responsabilità limitata);

c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;

d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli.

Tenuto conto che la L. n. 1397 del 1960, art. 2, nel testo modificato dalla L. n. 45 del 1986, art. 3, stabilisce a sua volta che analogo obbligo di iscrizione (ricorrendo l’ulteriore requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza) grava sui soci di società in nome collettivo e sui soci accomandatari di società in accomandita semplice, risulta evidente che il presupposto imprescindibile per l’iscrizione alla gestione commercianti consiste pur sempre nella prestazione di un’attività lavorativa abituale all’interno dell’impresa, sia essa gestita in forma individuale che societaria: e ciò perchè – come a suo tempo rimarcato da Cass. S.U. n. 3240 del 2010 l’assicurazione obbligatoria non intende proteggere l’elemento imprenditoriale del lavoro autonomo, ma piuttosto accomunare commercianti, coltivatori diretti e artigiani ai lavoratori dipendenti in ragione dell’espletamento di attività lavorativa abituale e prevalente, ancorchè detta prevalenza debba più congruamente riferirsi al resto delle attività proprie del soggetto, piuttosto che rispetto agli altri fattori produttivi dell’impresa (cfr. adesso in tal senso Cass. n. 278 del 2017).

Nel caso di specie, la Corte ha acclarato che la pratica attività svolta dall’odierno controricorrente a fini commerciali è “praticamente inconsistente”, riducendosi, “a tutto concedere, a qualche ora l’anno”. E tenuto conto nei confronti di codesto accertamento in fatto l’INPS non ha sollevato censure, deve escludersi che sulla sua base possano essere maturati i presupposti per l’iscrizione presso la Gestione commercianti. Tenuto conto che, in base al principio c.d. della ragione più liquida (per come canonizzato da Cass. S.U. n. 9936 del 2014), la rilevanza ai fini del decidere di una questione preliminare di merito può manifestarsi solo se la sua fondatezza possa condurre al rigetto di una domanda che altrimenti, andrebbe accolta, resta conseguentemente assorbita l’eccezione d’inammissibilità del ricorso per intervenuto giudicato esterno, sollevata dal controricorrente con la memoria ex art. 378 c.p.c..

Il ricorso, pertanto, va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2017

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