Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7910 del 19/03/2021

Cassazione civile sez. III, 19/03/2021, (ud. 13/10/2020, dep. 19/03/2021), n.7910

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3541-2019 proposto da:

B.I., rappresentata e difesa dagli avvocati ALBERTO TANZI, e

GIULIO MASERA, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei

medesimi in Milano corso XXII Marzo n. 4, pec: (Ndr: testo originale

non comprensibile);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro-tempore,

rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO VINCI, ed elettivamente

domiciliato presso lo studio dell’avvocato Gabriele Ferabecoli, in

ROMA, VIA TRIONFALE 5637, pec: (Ndr: testo originale non

comprensibile);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4846/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 12/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/10/2020 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La signora B.I., in qualità di vedova-erede dell’avvocato M.M., convenne, con atto di citazione del 19/6/2013, davanti al Tribunale di Milano, l'(OMISSIS) per sentirne pronunciare la responsabilità e la condanna, a titolo di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale, per aver omesso comportamenti diagnostici e per aver determinato, a causa di detta omissione, il decesso del marito, affetto da sofferenza neurologica nella notte antecedente al decesso.

L’Azienda si costituì in giudizio rappresentando che il decesso del M. era stata una conseguenza inevitabile della condizione morbosa del paziente ed era ascrivibile alla sua compromessa situazione di salute.

2. Il Tribunale di Milano” disposta una CTU medico-legale, con sentenza n. 6934 del 2017, rigettò la domanda condannando l’attrice alle spese del giudizio ritenendo che gli accertamenti peritali non avevano evidenziato profili di responsabilità della struttura sanitaria e che, in un quadro di costante monitoraggio del paziente, doveva considerarsi ragionevole la conclusione del CTU circa l’inerenza, della sofferenza neurologica antecedente l’exitus, alla fase finale della malattia del paziente.

3. La Corte d’Appello di Milano, adita dalla soccombente con motivi tutti afferenti alla errata ricostruzione dei fatti e alla carenza di prova da parte dell’azienda ospedaliera della corretta esecuzione della prestazione, con sentenza n. 4846 del 12/11/2018, ha integralmente rigettato l’appello ritenendo che il Tribunale avesse correttamente ricostruito le vicende valutando non solo gli esiti della CTU, peraltro lineari e scevri dalle critiche mosse dal CTP di parte, ma anche il quadro complessivo della compromessa situazione di salute del M.. Quanto all’onere della prova incombente sulla struttura sanitaria circa il corretto adempimento della prestazione assistenziale e terapeutica, il Giudice lo ha ritenuto pienamente assolto in ragione dei ripetuti accessi degli infermieri presso il paziente, nel corso della notte antecedente il decesso, e delle convincenti conclusioni del CTU circa la riconducibilità dello stato di agitazione del medesimo alla fase finale del diabete mellito di tipo II da cui il M. era da tempo afflitto e dell’aritmia improvvisa che ne causò il decesso, non sussistendo elementi di urgenza tali da richiedere la rilevazione dei parametri vitali come sostenuto dal CTP di parte. L’aritmia, comparsa improvvisamente, non avrebbe consentito ai sanitari alcun intervento con ciò escludendo la configurabilità di condotte attribuibili alla loro colpa.

4. Avverso la sentenza B.I. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Ha resistito l’Azienda con controricorso.

5. La causa è stata fissata ex art. 380 bis c.p.c. all’odierna adunanza camerale in vista della quale la ricorrente ha depositato memoria mentre il P.G. non ha depositato conclusioni scritte.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo violazione e falsa applicazione dell’art. 1218 c.c. con riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la ricorrente si duole della violazione delle regole sull’onere della prova in tema di responsabilità contrattuale, assumendo che, in base all’art. 1218 c.c., l’ente ospedaliero, per sottrarsi ad ogni responsabilità, avrebbe dovuto dimostrare di aver eseguito la prestazione medica con diligenza e tempestività e che il mancato o inesatto adempimento della prestazione fosse stato determinato da fatto a sè non imputabile. A fronte di questa prospettazione la ricorrente sollecita in realtà da questa Corte un inammissibile nuovo esame del merito.

1.1 Il motivo è palesemente inammissibile in quanto la censura non consiste nell’erronea individuazione ed applicazione della norma regolatrice della materia ma nell’aver erroneamente ravvisato, nella situazione di fatto in concreto accertata, la ricorrenza degli elementi costitutivi di una determinata fattispecie, il che colloca la censura evidentemente nella tipica valutazione rimessa al g udice del merito. Infatti, la ricorrente afferma che l’ente ospedaliero, per sottrarsi a qualsivoglia responsabilità, avrebbe dovuto dimostrare ex art. 1218 c.c. che la prestazione era stata eseguita con diligenza e tempestività mentre tale prova non era stata fornita, in palese contrasto con quanto sul punto accertato dal giudice del gravame. La ricorrente invoca, in sostanza, una diversa e più appagante ricostruzione degli elementi acquisiti in giudizio, ivi compresa la sua personale critica alla CTU, senza porsi minimamente nel solco della violazione e falsa applicazione dell’art. 1218 c.c..

2. Con il secondo motivo di ricorso – violazione o falsa applicazione del D.M. n. 55 del 2014, artt. 111 ed art. 92 c.p.c. con riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 la ricorrente si duole della liquidazione fatta in relazione alle spese di lite che sarebbe, ingiustificatamente, stata valutata con riguardo all’importo massimo, in un giudizio in cui era stata soltanto espletata una CTU, e nel quale vi sarebbero stati i presupposti per la compensazione delle spese legali.

2.1 Il motivo è inammissibile. Il regime delle spese legali ha seguito pedissequamente la regola della soccombenza e la valutazione è stata fatta sulla base dei parametri forensi di cui al D.M. n. 55 del 2014 allora vigente.

3. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del cd. “raddoppio” del contributo unificato, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione liquidate in Euro 4.000 (oltre Euro 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 13 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2021

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