Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 791 del 16/01/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 791 Anno 2014
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: BRONZINI GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso 19770-2010 proposto da:
MENTO FRANCESCO C.F. MNTFNC56H19F359M, domiciliato in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dagli avvocati MERLINO NICOLA, ALFREDO SANTANOCITA,
giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
2960

contro

I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO C.F. 01165400589, DIREZIONE REGIONALE SICILIA in persona del legale

Data pubblicazione: 16/01/2014

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli
avvocati LA PECCERELLA LUIGI, RASPANTI RITA, giusta
delega in atti;
– controricorrente –

di MESSINA, depositata il 06/04/2010 R.G.N. 123/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/10/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
BRONZINI;
udito l’Avvocato ROMEO LUCIANA per delega LA
PECCERELLA LUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. COSTANTINO FUCCI che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

avverso la sentenza n. 485/2010 della CORTE D’APPELLO

Udienza 22.10.2013, causa n. 4

n. 19770/2010

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di appello di Messina con sentenza del 11.3.2010 accoglieva l’appello proposto
dall’INAIL avverso la sentenza del 17.12.2008 del giudice del lavoro del Tribunale di Barcellona
che aveva accolto la domanda proposta dal Mento Francesco di riconoscimento
dell’indennizzo per danno biologico per postumi conseguenti a malattia professionale nella
misura del 6% e conseguentemente rigettava tale domanda. La Corte territoriale osservava che
non era stata provata la natura professionale della malattia denunciata . Non era stata provato
che la malattia fosse tabellata e non era stata offerta alcuna prova che il Mento avesse svolto
attività di cuoco- gestore.
Per la cassazione di tale decisione propone ricorso il Mento con due motivi; resiste l’INAIL con
controricorso che ha anche depositato memoria difensiva ex art. 378 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si allega la violazione e falsa applicazione di norma di diritto in relazione al
T.U. DPR 30.6.1965 n. 1124, art. 3 all. 4 revisionato con D.M. 9.4.2008 e dell’art. 2967 c.c.
nonché l’omessa, insufficiente o contraddittoria della motivazione della sentenza impugnata.
Risulta dalle consulenze tecniche che il ricorrente ha contratto una tendinite del capolungo del
bicipite in relazione all’attività di cuoco e di gestore dell’azienda di ristorazione.
Il motivo appare infondato. La Corte territoriale ha osservato che non sussiste alcun elemento
di prova in ordine alla dedotta attività di cuoco non essendo a tal fine sufficiente che se ne
parli nelle due consulenze tecniche effettuate. La Corte di appello ha anche sottolineato che
tale attività era stata contestata dall’INAIL che aveva anche dedotto che l’attuale ricorrente
faceva certamente il gestore di un ristorante; la prova che incombeva al ricorrente ( poiché
non si tratta di malattia tabellata) di dimostrare di aver svolto anche l’ulteriore attività di
cuoco non è stata offerta neppure sul piano meramente documentale. Pertanto sul punto la
motivazione della sentenza appare congrua e logicamente coerente, mentre le censure oltre
ad essere generiche sono anche di merito e tendono ad una ” riqualificazione del fatto”,
inammissibile in questa sede.

R.G.

Con il secondo motivo si allega la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e l’omessa,
insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza impugnata. L’INAIL non aveva
contestato tale attività. La prova dello svolgimento anche delle mansioni di cuoco emergeva
dalle consulenze.
Il motivo appare inammissibile in quanto la contestazione sul piano fattuale delle affermazioni
della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla mancata contestazione da parte
dell’INAIL delle mansioni di cuoco non sono in alcun modo supportate sul piano documentale,
18652/2012; cass. n. 8659/2012). Peraltro nello stesso ricorso a pag. 12 si afferma che l’INAIL
effiXallha sollevato la questione in appello e non si ricostruisce in alcun modo la difesa di
parte oggi ricorrente in quella sede, neppure allegando che si sia in appello rifiutato il
contraddittorio sul punto. Pertanto il motivo appare non corredato da elementi sufficienti per
accertarne la fondatezza (cfr. giurisprudenza di legittimità citata) . Circa la doglianza per cui la
prova dell’attività di cuoco deriverebbe dalle consulenze espletate si è già detto supra: la Corte
di appello ha osservato che sul punto le consulenze erano estremamente generiche e non
idonee ad offrire un riscontro sufficiente alla tesi di parte ricorrente; peraltro nel motivo non
vengono riportati i passaggi significativi delle dette consulenze e, quindi, sotto questo profilo, il
motivo appare ulteriormente inammissibile.
Si deve quindi rigettare il proposto ricorso. Le spese di lite- liquidate come al dispositivoseguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte:

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Rigetta il ricorso. tfe

giudizio di le

Condanna parte ricorrente al pagamento delle

spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 100,00 per spese,
nonché in euro 2.500,00 per compensi oltre accessori.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 2202013

in chiara violazione del principio dell’autosufficienza del ricorso in cassazione ( cass. n.

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