Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7909 del 20/04/2016
Civile Sent. Sez. 5 Num. 7909 Anno 2016
Presidente: DI AMATO SERGIO
Relatore: FEDERICO GUIDO
SENTENZA
sul ricorso 14758-2009 proposto da:
VIERI GLORIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA
GERMANICO 109 C/0 STUDIO VOLPETTI ENRICO, presso lo
studio dell’avvocato LIA SIMONETTI, che la rappresenta
e difende giusta delega a margine;
– ricorrente 2016
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contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
controricorrente –
Data pubblicazione: 20/04/2016
nonché contro
AGENZIA CENTRALE DELLE ENTRATE DI ROMA;
–
intimato
–
avverso la sentenza n. 58/2008 della COMM.TRIB.REG. di
ROMA, depositata il 26/06/2008;
udienza del 19/02/2016 dal Consigliere Dott. GUIDO
FEDERICO;
udito per il controricorrente l’Avvocato ZERMAN che ha
chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RITA SANLORENZO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
Svolgimento del processo
La contribuente Gloria Vieri propone ricorso per cassazione, con due motivi, avverso la sentenza
della CTR del Lazio n.58/7/08, con la quale, in riforma della sentenza di primo grado, è stato
respinto il suo ricorso ed affermata la legittimità dell’avviso di accertamento, avente ad oggetto la
cessione di un area, di proprietà della contribuente in ragione della metà, il cui valore veniva
La CTR, in particolare, ha affermato che nelle more del giudizio era intervenuto l’art. 36, comma 2
DI 223/2006, conv. nella L.248/2006, il quale aveva chiarito che, ai fini della vocazione edificatoria
dell’area, era sufficiente che questa fosse prevista dallo strumento urbanistico generale adottato,
non occorrendo l’approvazione da parte della Regione.
Dall’efficacia interpretativa di questa disposizione la CTR ha fatto discendere l’applicabilità ai
rapporti non ancora definiti, quale quello in esame.
L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso la contribuente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art.
36 DI 223/06 conv. nella L.248/2006 in relazione all’art. 360 comma 1 n.3) , deducendo che la
qualificazione dell’area come edificabile presuppone che le procedure per l’approvazione degli
strumenti urbanistici siano perfezionate, rendendo di fatto edificabile l’area, con la conseguenza che
non può attribuirsi natura edificatoria al terreno per cui è causa.
Con il secondo motivo si denunzia l’omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo
della controversia, nonché la violazione e falsa applicazione della 1.1150/1942 e dell’art. 36
1.248/2006, lamentando la lesione del principio di irretroattività degli strumenti urbanistici, nonché
dei principi di collaborazione, buona fede ed affidamento tra contribuente ed Amministrazione.
Con il terzo motivo si denunzia la violazione, sotto altro profilo, dell’art. 36 D1 223/2006 deducendo
che detta norma non può avere efficacia retroattiva, in relazione ad un terreno, quale quello per cui
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rideterrninato in considerazione della potenzialità edificatoria del terreno.
è causa, trasferito nell’anno 1994, e dovendo escludersi che detta norma abbia efficacia
interpretativa.
I motivi, che , in quanto connessi, vanno unitariamente esaminati, sono infondati.
Non può infatti condividersi il presupposto da cui muove la contribuente, vale a dire la non
applicabilità, nel caso di specie, dell’art. 36 DI 223/2006.
dell’art. 36 DI 223/2006 ha natura meramente interpretativa (Cass. Ss. Uu. 25505/2006) ed è,
conseguentemente, applicabile ai rapporti pendenti , quale quello per cui è causa.
E’ stato pertanto affermato che, in tema di imposte sui redditi, ai fini dell’applicabilità dell’art.
81comma 1 TUIR- come interpretato dall’art. 36 d.l. 4 luglio 2006, n. 233, :conv. nella L.248/2006 in relazione alla tassazione delle plusvalenze realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso di
terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria è sufficiente che Io strumento urbanistico di
pianificazione territoriale generale sia stato
adottato dal Comune, indipendentemente
dall’approvazione della Regione e dall’adozione degli strumenti attuativi del medesimo (ex multis
Cass. 13142/14).
E’ stato inoltre precisato che non è d’ostacolo alla qualificazione quale norma interpretativa
retroattiva dell’art. 36, comma 2, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248 (norma che precisa quando un’area può essere considerata edificabile ai
fini tributari) il disposto del comma 2 dell’art. 1 della legge n. 212 del 2000 (Disposizioni in materia
di statuto dei diritti dei contribuenti) secondo cui “l’adozione di norme interpretative in materia
tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come
tali le disposizioni di interpretazione autentica” , in quanto l’art. 36, comma 2, dotato della stessa
forza della legge n. 212 del 2000 (che non ha valore superiore a quello della legge ordinaria, come
sottolineato dalla Corte costituzionale con le ordinanze n. 180 del 2007, n. 428 del 2006 e n. 216 del
2004), è idoneo a derogare implicitamente a quest’ultima e, conseguentemente, ad introdurre
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Si osserva, in contrario, che secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, la disposizione
nell’ordinamento una valida norma di interpretazione autentica, ancorché priva di una espressa
autoqualificazione in tal senso (Cass. 19225/2012).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso.
euro per compensi oltre ad accessori e spese prenotate a debito.
Cosi deciso in Roma il 19.2.2016
Condanna la contribuente alla refusione delle spese del presente giudizio, che liquida in 2.000,00