Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7908 del 28/03/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 28/03/2017, (ud. 03/11/2016, dep.28/03/2017),  n. 7908

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20243-2014 proposto da:

M.G., C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la cancelleria della Corte di Cassazione,

rappresentato e difeso dall’Avvocato MAURO DI PACE, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

ENI S.P.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 645/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 05/06/2013 R.G.N. 1326/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/11/2016 dal Consigliere Dott. FEDERICO DE GREGORIO;

udito l’Avvocato CAVALLARO MARIO per delega verbale Avvocato DI PACE

MAURO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte di Appello di CATANIA con sentenza n. 645 in data 23 maggio – cinque giugno 2013, pronunciando sul gravame interposto da M.G. contro la S.p.a. ENI, in parziale riforma della pronuncia impugnata, resa dal locale giudice del lavoro (adito con il ricorso introduttivo del giudizio depositato il 21-03-2003), pronuncia per il resto confermata, condannava la convenuta società appellata al pagamento, in favore dell’appellante, della complessiva somma di 2107,48 Euro, in ordine a crediti relativi al pregresso contratto di agenzia con incarico aggiuntivo, cessato il 31 gennaio 2001, oltre accessori. Inoltre, dichiarava per intero compensate tra le parti tutte le spese di lite, tranne quelle di c.t.u., separatamente liquidate e poste a carico della sola appellata.

Avverso l’anzidetta sentenza, non notificata, il M. proponeva ricorso per cassazione come da atto in data 21 luglio 2014, notificato il successivo giorno 23, affidato a due motivi. ENI S.p.a. è rimasta intimata.

Non risultano depositate memorie ex art. 378 c.p.c., in vista della pubblica udienza (per la quale sono stati diramati rituali avvisi).

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente della Corte in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Tanto premesso, il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto tardivamente proposto in data 21/23 luglio 2014, quindi ben oltre l’anno (termine perentorio, c.d. lungo, secondo il testo dell’art. 327 c.p.c., nella specie ratione temporis applicabile) dalla pubblicazione della sentenza de qua, pacificamente avvenuta il cinque giugno 2013, mediante deposito in cancelleria.

Come è noto (cfr. tra le altre Cass. 2 civ. n. 11666 del 05/06/2015), l’inammissibilità dell’impugnazione derivante dall’inosservanza dei termini stabiliti a pena di decadenza è correlata alla tutela d’interessi indisponibili e, come tale, è rilevabile d’ufficio e non è peraltro nemmeno sanabile per effetto della eventuale costituzione della parte contro la quale l’impugnazione viene proposta (in senso conforme v. pure Cass. n. 23907 del 2009, nonchè Cass. sezioni unite n. 6893 del 2005).

Nella specie, d’altro canto, non opera la sospensione dei termini durante il periodo feriale (cfr. tra le altre Cass. sez. un. civ. n. 749 del 16/01/2007, secondo cui l’esclusione delle controversie di lavoro dalla sospensione feriale dei termini processuali si applica anche con riferimento ai giudizi di cassazione; tale principio opera anche nel caso in cui il giudice del lavoro originariamente adito abbia escluso la giurisdizione del giudice ordinario e tale decisione sia impugnata con ricorso per cassazione; poichè il relativo giudizio rappresenta, un ulteriore grado di un processo promosso come causa di lavoro e assoggettato, nelle fasi di merito, al relativo rito. In senso conforme Cass. lav. n. 20732 del 26/10/2004, nonchè Cass. n. 5015 del 2002, 5, ancora Cass. lav. n. 4267 – 08/05/1987: tra le controversie per le quali, a norma della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3 i termini processuali non sono sospesi durante il periodo feriale vanno incluse, oltre quelle di lavoro subordinate in senso stretto, anche – ai sensi dell’art. 409 c.p.c., n. 3 – le controversie relative a rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale. In senso analogo Cass. lav. n. 3690 del 9/4/1998 e n. 8513 del 26/09/1996, secondo la quale tra l’altro è manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., l’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 327 c.p.c., comma 1, nella parte in cui prevede la decorrenza del termine annuale di impugnazione delle sentenze dalla data di deposito delle stesse invece che da quella della loro notificazione o comunicazione, e della L. 7 ottobre 1969, n. 742, artt. 1 e 3 nella parte in cui comportano, nelle controversie di lavoro, la sottrazione del termine lungo di impugnazione alla sospensione nel periodo feriale. Di conseguenza, la declaratoria d’inammissibilità, per effetto del giudicato – dipeso da mancata tempestiva impugnazione, formatosi in ordine a quanto statuito con la sentenza impugnata – preclude ogni esame di merito in relazione alle doglianze formulate con il ricorso).

Nulla va disposto per le spese di questo giudizio, visto che, nonostante l’inammissibilità dell’impugnazione, comunque la società è rimasta intimata, senza quindi svolgere alcuna difesa in proprio favore.

Tuttavia, va dato atto dei presupposti di legge per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

PQM

la Corte dichiara INAMMISSIBILE il ricorso. NULLA per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello

stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 3 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2017

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