Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7908 del 20/04/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 7908 Anno 2016
Presidente: DI AMATO SERGIO
Relatore: FEDERICO GUIDO

SENTENZA

sul ricorso 14734-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –

contro
MASTROVITA GIUSEPPE;
– intimato –

avverso la sentenza n. 79/2007 della COMM.TRIB.REG. di
CAMPOBASSO, depositata il 12/05/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Data pubblicazione: 20/04/2016

udienza del 19/02/2016 dal Consigliere Dott. GUIDO
FEDERICO;
udito per il ricorrente l’Avvocato ZERMAN che ha
chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

l’accoglimento del ricorso.

Generale Dott. RITA SANLORENZO che ha concluso per

Svolgimento del processo
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, con due motivi, avverso la sentenza della
CTR del Molise n.7912/07, con la quale, confermando la sentenza di primo grado, veniva accolto il
ricorso del contribuente Giuseppe Mastrovita, avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di
accertamento per Irpef ed l’or 1991, effettuato dall’Ufficio con metodo sintetico ex art. 38 Dpr

La CTR, in particolare, affermava l’inidoneità degli elementi presuntivi posti dall’Ufficio a
fondamento dell’accertamento, quali la disponibilità di un appartamento quale abitazione principale,
mentre, avuto riguardo all’autovettura del contribuente non ne era stato considerato il valore
effettivo, piuttosto esiguo.
Il contribuente non ha svolto nel presente giudizio attività difensiva.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 38
Dpr 600/73 in relazione all’art. 360 comma 1 n.3) , censurando la statuizione della CTR secondo
cui il ricorso ai c.d. elementi presuntivi di reddito dev’essere fatto in base a circostanze di fatto
certe, come richiesto dall’art. 38 Dpr 600/73 e non soltanto in base a semplici presunzioni.
Il motivo è fondato e va accolto, con assorbimento del secondo motivo con il quale si denunzia
carenza motivazionale.
Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, in tema di accertamento dei redditi, costituiscono —
ai sensi dell’art. 2 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nel testo applicabile nella fattispecie
“ratione temporis” – “elementi indicativi di capacità contributiva”, tra gli altri, la “disponibilità in
Italia o all’estero” di “autoveicoli”, nonché di “residenze principali o secondarie”.
La disponibilità di tali beni, come degli altri previsti dalla norma, costituisce, quindi, una
presunzione di “capacità contributiva” da qualificare “legale” ai sensi dell’art. 2728 cod. civ., perché
è la stessa legge che impone di ritenere conseguente al fatto (certo) di tale disponibilità la esistenza
di una “capacità contributiva”. Pertanto, il giudice tributario, una volta accertata l’effettività fattuale

600/73.

ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N.131 TAB. ALL. B – N. 5
MATERIA TRIBUTARIA
degli specifici “elementi indicatori di capacità contributiva” esposti dall’Ufficio, non ha il potere di
togliere a tali “elementi” la capacità presuntiva “contributiva” che il legislatore ha connesso alla loro
disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza
non reddituale (e, quindi, non imponibile o perché già sottoposta ad imposta o perché esente) delle
somme necessarie per mantenere il possesso dei beni indicati dalla norma (Cass. 16284/2007).

disponibilità dell’ abitazione principale in capo contribuente ed ha genericamente contestato il
valore attribuito dall’Ufficio al possesso dell’autovettura.
La sentenza impugnata va dunque cessata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della
medesima CTR, che provvederà anche alla regolazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.
Cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio, ad
altra sezione della CTR del Molise.
Cosí deciso in Roma il 19.2.2016
Il Presidente

Il Còris. stensore
S

Sei.*

A tale principio non si è attenuta la sentenza impugnata che ha negato valore presuntivo alla

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA