Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7908 del 19/03/2021

Cassazione civile sez. III, 19/03/2021, (ud. 07/10/2020, dep. 19/03/2021), n.7908

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31817-2018 proposto da:

M.P., C.L., anche in rappresentanza della figlia

minore M.S., M.A., elettivamente domiciliati in

Roma, PIAZZA DI PIETRA 26, presso lo studio dell’avvocato DANIELA

JOUVENAL, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MASSIMO DRAGONE;

– ricorrenti –

contro

AZIENDA ULSS (OMISSIS) SERENISSIMA, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA G.B. MORGAGNI 2/A, presso lo studio dell’avvocato UMBERTO

SEGARELLI, rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI ZINGARELLI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2487/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 07/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/10/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con ricorso notificato il 5/11/2018, avverso la sentenza n. 2487/2018 della Corte d’Appello di Venezia, notificata in data 7/9/2018, i sig.ri C.L. e M.P., in proprio e nella veste di genitori e legali rappresentanti della figlia minore M.S., nonchè M.A., propongono ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. Con controricorso notificato il 10/12/2018, resiste Azienda ULSS (OMISSIS) Serenissima, quale successore ex lege della Azienda ULSS (OMISSIS) Mirano.

2. Premesso in fatto che, il (OMISSIS), la sig.ra C.L. si ricoverava presso l’ospedale civile di (OMISSIS) (struttura operativa dell’Azienda ULSS (OMISSIS)) per essere sottoposta a parto cesareo; in funzione di esso i sanitari praticavano un’anestesia spinale peridurale. Al momento dell’introduzione dell’ago la paziente avvertiva una forte fitta di dolore alla coscia sinistra, ed una sensazione di maggior dolore al momento della reintroduzione dell’ago da parte dell’anestesista. Effettuato il taglio cesareo e l’estrazione della bambina ( M.S.), la paziente non recuperava la sensibilità e la mobilità degli arti inferiori, che manifestavano violente scosse di tipo spastico, mentre si palesava l’assenza di stimolo funzionale alla minzione. Per tutto il ricovero, sino al (OMISSIS), la paziente non recuperava la capacità di deambulare autonomamente. L’esito dei successivi esami indicava l’instaurazione di una patologia di tipo siringomielico che giustificava le limitazioni funzionali dell’arto inferiore evidenziatesi già durante la degenza. Invece, a distanza di alcuni mesi (cinque) dall’evento comparivano disturbi di carattere neurologico all’emisoma destro e disturbi di carattere visivo che si aggravavano nel tempo estendendosi fino a compromettere in toto la funzione motoria, cui corrispondeva la diagnosi di neuromielite ottica (NMO o Morbo di Devic), patologia autoimmune grave e non reversibile, tale da comportare una inabilità assoluta.

3 In relazione a tali fatti, i sig.ri C.L., M.P. (marito), A. e M.S. (figli minori), e M.M. (madre) convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Venezia, la Azienda ULSS (OMISSIS), chiedendo il ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti a causa dell’erroneo operato dei sanitari. Si costituiva l’Azienda contestando le avverse pretese. La causa veniva istruita con prove documentali e orali, e veniva disposta CTU medico-legale per verificare causa e natura dei danni subiti dall’attrice. Con sentenza del 10/11-10/12/2014, il Tribunale di Venezia accoglieva parzialmente la domanda risarcitoria, riconoscendo la responsabilità contrattuale dell’Azienda sanitaria esclusivamente in relazione al primo dei due quadri patologici valorizzati dagli attori, e cioè alla patologia manifestatasi immediatamente dopo la manovra anestesiologica e che aveva interessato l’arto inferiore sinistro, la vescica e la zona perineale, quale conseguenza della lesione midollare causata dalla esecuzione dell’anestesia pre-parto. Il giudice di prime cure negava, di contro, la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta del sanitario e la NMO (Morbo di Devic). Per l’effetto, condannava I’USLL al pagamento in favore della sig.ra C. alla somma di Euro 208.567,73, oltre interessi e rivalutazione, del sig. M.P. Euro 50.000,00, dei figli A. e M.S. Euro 37.000,00 ciascuno, della sig.ra M.M. Euro 37.000,00.

4. Avverso la sentenza, i coniugi C.- M., in proprio e quali genitori e legali rappresentanti dei figli minori A. e M.S., proponevano gravame dinanzi alla Corte d’Appello di Venezia, chiedendo che – in riforma della decisione di prime cure – venisse riconosciuto il nesso di causalità tra la lesione iatrogena arrecata e l’invalidità biologica e lavorativa interamente riportata dalla sig.ra C., con conseguente maggiore liquidazione del danno non patrimoniale sulla base delle Tabelle Milanesi, e non del Triveneto, nonchè del danno lavorativo permanente, quantificato in Euro 1.029.050,78; inoltre, che fosse liquidato al sig. M.P. il danno da perdita del rapporto parentale e da lavoro d’assistenza in famiglia, in misura non inferiore a quella massima delle Tabelle milanesi; in via istruttoria, chiedevano l’ammissione di nuova CTU medica. Si costituiva l’Azienda ULSS che interponeva, a sua volta, appello incidentale chiedendo il rigetto delle domande degli appellanti, ovvero, in subordine la riduzione dell’importo del danno liquidato.

5. Con la sentenza in questa sede impugnata, la Corte d’Appello di Venezia, in parziale riforma della pronuncia di prime cure, accoglieva l’appello limitatamente alla liquidazione del danno in applicazione delle Tabelle milanesi. Respingeva, invece, gli ulteriori motivi di gravame, tra cui quello formulato dai prossimi congiunti e l’appello incidentale dell’Azienda sanitaria, in quanto assumeva che ai prossimi congiunti della C. dovesse essere riconosciuto iure proprio il risarcimento del danno da stravolgimento dei rapporti familiari conseguenti alla invalidità della sig.ra C. che individuava, tuttavia, solo nella quota dipesa dalla lesione iatrogena e non in quella, più grave, derivata dalla NMO (Morbo di Devic), in virtù della ritenuta mancata prova del nesso causale tra la lesione midollare e la NMO, e ciò in base alle risultanze della CTU medico-legale espletata in prime cure.

6. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. ed in vista dell’odierna camera di consiglio il Pubblico Ministero presso la Corte non ha depositato conclusioni, mentre i ricorrenti e la resistente hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo si censura “Art. 360 c.p.c., n. 3): violazione o falsa applicazione degli artt. 1218,1223,2697 c.c. – artt. 115 e 116 c.p.c. Violazione delle norme e principi di diritto in tema di responsabilità contrattuale medica e riparto degli oneri probatori in tema di nesso causale”. I ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata, pur avendo ritenuto sussistente l’inadempimento medico e della struttura sanitaria nei confronti della paziente e nonostante il CTU non abbia escluso in astratto la possibilità che la NMO possa essere stata provocata dalla lesione midollare, ha tuttavia negato la sussistenza del nesso causale, dando rilievo ad un ipotetico, ma non dimostrato, “fattore predisponente della NMO rappresentata dalla gravidanza” che, al più, si porrebbe come concausa del danno. Senonchè, assumono che il consulente di parte attrice aveva allegato e provato l’inadempimento della struttura con riguardo alla lesione iatrogena e al nesso eziologico che legava tale lesione con l’evento dannoso più grave riportato dalla sig.ra C..

1.2. Il motivo è inammissibile poichè, sotto le spoglie della violazione e falsa applicazione di norme di legge, censura la ricostruzione fattuale così come operata dal giudice di merito sulla scorta delle risultanze di causa.

1.3. L’evocazione di 115, 116 2 2697 c.c., inoltre, non è fatta secondo i criteri indicati per le prime due norme dal Cass. n. 11892 del 2016 e successive conformi, nonchè per tutte e tre da Cass., Sez. Un., n. 16598 del 2916 per i motivi di seguito indicati.

1.4. Quanto alla violazione in iure dei principi sull’onere della prova del nesso causale, si rileva che i ricorrenti correlano tale censura ad una parte della motivazione, dove si dice “che il consulente non esclude in astratto detta possibilità”, senza considerare affatto la motivazione sul punto resa in modo molto più esteso dalla corte territoriale. Tanto basta ad evidenziare che il motivo non si correla alla motivazione e a renderlo inammissibile per tale ragione.

1.5. La Corte di merito, infatti, ha spiegato, sulla base della CTU, perchè in concreto nella specie dovesse escludersi il nesso causale e non ha basato la sua motivazione su quell’affermazione che, del resto, nella stessa CTU, per come richiamata dalla sentenza ha solo il valore di una premessa generale. Valutando l’aggravamento manifestatosi alla luce della CTU acquisita, ha quindi escluso che sussista una correlazione stretta tra la manovra anestesiologica, che ha comportato la lesione midollare con sintomi resisi manifesti a breve distanza di tempo (5 giorni – 3 settimane) e la sindrome NMO (neuromielite), malattia autoimmune insorta dopo alcuni mesi dall’intervento, la qual cosa, unitamente alla gravidanza quale fattore predisponente all’insorgenza di detta malattia, rende meno che probabile (allo stato delle conoscenze scientifiche fino ad oggi acquisite) che detta patologia possa essere stata provocata dalla pregressa lesione midollare, avvenuta al tempo della anestesia epidurale erroneamente praticata direttamente all’interno del midollo spinale, anche se il CTU non ha escluso in astratto detta possibilità (p. 12 sentenza). Così argomentando, la Corte ha escluso che l’evento successivamente manifestatosi sia collegabile, “con rilevante probabilità”, all’intervento medico e alla lesione ricevuta, negando che il nesso causale possa valutarsi in termini di mera possibilità di accadimento, sulla base di quanto indicato dal CTU, utilizzando criteri giuridici condivisi da consolidati orientamenti giurisprudenziali.

1.6. Ed invero, questa Corte, sul punto, è intervenuta più volte nello stesso senso, indicando che “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l’onere di provare il nesso di causalità tra l’aggravamento della patologia (o l’insorgenza di una nuova malattia) e l’azione o l’omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l’impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l’inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l’ordinaria diligenza. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta dalla paziente e dai suoi stretti congiunti, in relazione a un ictus cerebrale che aveva colpito la prima a seguito di un esame angiografico, sul rilievo che era mancata la prova, da parte degli attori, della riconducibilità eziologica della patologia insorta alla condotta dei sanitari, ed anzi la CTU espletata aveva evidenziato l’esistenza di diversi fattori, indipendenti dalla suddetta condotta, che avevano verosimilmente favorito l’evento lesivo)” (Cass., Sez. 3 -, Sentenza n. 27606 del 19/10/2019; Sez. 3 – Ordinanza n. 26700 del 23/10/2018; Sez. 3 -, Sentenza n. 18392 del 26/07/2017).

1.7. Tali pronunce sono tutte consequenziali all’indirizzo segnato dalle Sezioni Unite n. 577/2008, là dove ha indicato che “ai fini del riparto dell’onere probatorio l’attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l’esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l’insorgenza o l’aggravamento della patologia ed allegare l’inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero, che pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante”, osservato dal giudice di merito, che ha ritenuto che la condotta medica fosse astrattamente idonea a provocare quel tipo di aggravamento, ma che tuttavia sia stato dimostrato in concreto non correlato alla condotta imperita.

1.8. Osserva infine il Collegio come, i ricorrenti – lungi dal denunciare l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalle norme di legge richiamate – alleghino un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esatta interpretazione delle norme di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l’aspetto del vizio di motivazione (Cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 1 -, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015; Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/3/2010), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica dai ricorrenti, l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sè incontroverso, insistendo propriamente gli stessi nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice di merito.

1.9. Al riguardo, vale soprattutto rilevare come la combinata valutazione delle circostanze di fatto indicate dalla Corte territoriale a fondamento del ragionamento probatorio articolato in concreto non può in alcun modo considerarsi fondata su indici privi, ictu oculi, di quella minima capacità rappresentativa suscettibile di giustificare l’apprezzamento ricostruttivo che il giudice del merito ha ritenuto di porre a fondamento del discorso giustificativo argomentato in sentenza. Nel caso di specie, al di là del formale richiamo, tra le varie censure, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ubi consistam delle censure sollevate dagli odierni ricorrenti deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dalla Corte di merito del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti, con i fatti di causa e le considerazioni articolate nella consulenza tecnica poste a fondamento del ragionamento probatorio seguito. Si tratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e, pertanto, di una tipica censura volta a denunciare, piuttosto, il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato.

1.10. Ciò posto, il motivo d’impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenza doveva pronunciarsi (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 9185 del 21/4/2011; Sez. 1, Sentenza n. 4178 del 22/2/2007; Sez. 3, Sentenza n. 10385 del 18/5/2005), non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 ai fini del controllo di legittimità della motivazione nella prospettiva dell’omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti.

2. Con il secondo motivo si denuncia “Art. 360 c.p.c., n. 5: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, costituito: a) dalla “gravidanza”, erroneamente ritenuta dalla sentenza impugnata come “fattore predisponente della NMO” al fine di escludere il nesso di causa; b) dalla comparsa della patologia autoimmune NMO “a distanza di mesi” dalla lesione del midollo spinale, al fine di escludere il nesso di causa; nonostante tali questioni e valutazioni di fatto fossero state oggetto di accesa discussione tra le parti e i consulenti”. I ricorrenti assumono che i fatti indicati – punti a) e b) – fossero stati ampiamenti contestati e disattesi dal consulente di parte attrice, le cui considerazioni – tuttavia – non venivano confutate dal CTU, nè esaminate dalla Corte territoriale.

2.1. Il motivo è inammissibile ex art. 348-ter c.p.c., comma 5, applicabile ratione temporis, in presenza di pronuncia doppiamente conforme.

2.2. Si aggiunge che il motivo risulta anche infondato in quanto i fatti indicati neppure rientrano nel paradigma del motivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 in quanto i fatti omessi – “gravidanza” e “distanza di mesi” tra la lesione iatrogena e l’avvento della patologia NMO – non sono stati affatto omessi dalla Corte di merito, quanto piuttosto espressamente considerati al fine di escludere la sussistenza del nesso causale tra la condotta del sanitario e l’evento lesivo più grave lamentato (v. Cass., Sez. 2 -, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018; Sez. 6 – L, Ordinanza n. 2498 del 10/2/2015; Sez. U, Sentenza n. 8053 del 7/4/2014).

3. Con il terzo motivo si lamenta “Art. 360 c.p.c., n. 3: violazione o falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e artt. 40 e 41 c.p., nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c. – violazione dei criteri di accertamento del nesso di causalità materiale”. I ricorrenti assumono la violazione delle norme e dei principi de quibus poichè, nella fattispecie concreta, sussistono plurimi elementi gravi, precisi e concordanti, per ritenere eziologicamente correlato il morbo di NMO alla lesione midollare. In particolare, la Corte territoriale non avrebbe considerato: a) l’assenza di qualsiasi disturbo o malattia neurologica preesistente; b) la lesione iatrogena definitivamente accertata; c) l’immediata comparsa di un quadro neurologico ingravescente a distanza di quattro-cinque mesi dalla lesione iatrogena, in continuità fenomenologica con l’occorso; d) la individuazione da parte del ctp del meccanismo fisiopatologico alla base del rapporto causale (criterio di idoneità lesiva); e) l’assenza di altro concreto fattore/causa alternativo idoneo a giustificare l’insorgenza della malattia.

3.1. In merito al nesso causale, la Corte di merito ha valutato la causalità secondo la regola della preponderanza dell’evidenza, ovvero del “più probabile che non”, ragionando in termini “non di certezza, nè di mera possibilità, ma di rilevante probabilità, nel senso che comportamento commissivo od omissivo del singolo sanitario della struttura deve aver causato il danno lamentato dal paziente con un grado di efficienza causale così alto da rendere più che plausibile l’esclusione di altri fattori concomitanti o addirittura assorbenti” (p. 12 della sentenza).

3.2. Il motivo è inammissibile, in primo luogo, in ragione di già rilevato in ordine al vaglio del primo mezzo di ricorso. Di fatto, i ricorrenti censurano la sentenza per avere la Corte territoriale aderito alle risultanze del CTU anzichè alle considerazioni del consulente di parte, senonchè l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa è inammissibile in sede di legittimità ove dedotta come violazione o falsa applicazione di legge, inerendo la doglianza alla tipica valutazione del giudice di merito sindacabile, in sede di legittimità, solo attraverso il vizio di motivazione (Cfr. Cass., Sez. 1 -, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015; Sez. 5, Sentenza n. 8315 del 4/4/2013),In secondo luogo, per come articolato, il motivo non rispetta il requisito di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto il ricorrente si limita ad indicare che la sentenza ha omesso di considerare i rilievi menzionati ma non si confronta con la stessa, nè la riporta o individua precisamente dove ed in che modo il giudice sarebbe incorso nella violazione delle norme in epigrafe.

3.3. Infine, in iure va osservato che non si deduce affatto la violazione delle norme sulle presunzioni, ma si imputa alla sentenza impugnata di non avere valutato pretesi fatti, quelli che avrebbero dovuto fondare il ragionamento presuntivo. Tali fatti sono in realtà valutazioni della CTP e, pertanto, si pongono al di fuori della logica dell’art. 360 c.p.c., n. 5 nemmeno evocato; se pure vi fossero ricondotti e fossero considerati “fatti”, il motivo risulterebbe inammissibile in quanto si omette di dire “come e dove” con l’appello erano stati evidenziati, sì da dovere indurre il giudice di appello a doversene occupare.

3.4. Peraltro, come s’è detto, la censura si traduce in un motivo aspecifico in quanto non tiene conto dei passaggi motivazionali utilizzati dal giudice del merito per ritenere non provato il nesso causale da parte degli attori sulla base delle prove fornite, tra l’altro valutate mediante la regola della preponderanza dell’evidenza, in conformità alla giurisprudenza (Sez. 3 -, Ordinanza n. 22857 del 13/09/2019; Sez. 3 -, Sentenza n. 3704 del 15/02/2018; Sez. 3 -, Sentenza n. 18392 del 26/07/2017; Sez. 3 -, Sentenza n. 25112 del 24/10/2017; Sez. 3, Sentenza n. 3390 del 20/02/2015 Sez. U, Sentenza n. 576 del 11/01/2008).

4. Con il quarto ed ultimo motivo si deduce “Art. 360 c.p.c., n. 5: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, costituito dalla letteratura scientifica depositata dal patrocinio degli appellanti C.- M. in appello, che è stato oggetto di discussione tra le parti”. In aggiunta, i ricorrenti deducono la violazione del principio del giusto processo e della tutela effettiva per avere la Corte d’Appello negato alle vittime di gravissimi danni alla vita e/o alla salute ed alla serenità familiare il diritto di accertare la reale responsabilità della struttura sanitaria, sulla base dei più recenti studi scientifici intervenuti dopo la CTU, depositati in causa ma non esaminati dalla Corte, il cui processo decisionale si è arrestato alla consulenza svolta cinque anni prima nel procedimento di primo grado e superata dalle evidenze scientifiche.

4.1. L’appello era soggetto al regime dell’art. 345 c.p.c., comma 2, anteriore alla L. n. 69 del 2009, atteso che il giudizio di primo grado risale al 2004.

4.2. Il motivo, tuttavia, è inammissibile perchè si pone in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, atteso che non solo i documenti non sono meglio individuati e non se ne riproduce, direttamente o indirettamente, con precisazione della parte corrispondente, il contenuto, in tal modo delegando alla Corte di ricercare in essi ciò che poteva integrare fatto decisivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 ma, inoltre, si omette di riferire il contenuto delle argomentazioni poste sulla base di essi e si omette quindi, in conseguenza, di indicarne la decisività.

4.3. Inoltre, le considerazioni sopra svolte non sono superate in alcun modo da quanto si illustra nella memoria. Sul punto parte resistente assume che si tratti di stralci di letteratura scientifica depositati nel giudizio di appello in sede di conclusioni. La tardività ex art. 345 c.p.c. è fatto, peraltro, ammesso dagli stessi ricorrenti (p. 35 del ricorso) che non riportano ad un momento anteriore detta produzione. Tuttavia nel motivo nulla si dice in ordine alla tardività di detta produzione.

5. Conclusivamente il ricorso è dichiarato inammissibile in relazione ad ogni motivo, con conseguente condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio, come di seguito liquidate.

PQM

La Corte, dichiara l’inammissibilità del ricorso relativamente a tutti i motivi; per l’effetto, condanna i ricorrenti alle spese, liquidate in Euro 4.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, 15% di spese forfetarie, e oneri di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2021

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