Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7907 del 28/03/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 28/03/2017, (ud. 03/11/2016, dep.28/03/2017),  n. 7907

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23972-2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

EUROPA 175, presso la DIREZIONE AFFARI LEGALI POSTE ITALIANE,

rappresentata e difesa dall’avvocato FABIOLA IMPROTA, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

M.S., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo studio dell’avvocato LUBERTO

Enrico, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREA

CONTE, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 714/2011 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 10/06/2011 R.G.N. 1493/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/11/2016 dal Consigliere Dott. FEDERICO DE GREGORIO;

udito l’Avvocato AIAZZI ROBERTA per delega verbale IMPROTA FABIOLA;

udito l’Avvocato LUBERTO ENRICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’Appello di Firenze con sentenza n. 714 in data 26 maggio – 10 giugno 2011, in riforma dell’impugnata pronuncia, condannava POSTE ITALIANE S.p.a. al pagamento, in favore di M.S. (addetto al (OMISSIS)), dell’indennità oraria di servizi viaggianti, ex art. 63 c.c.n.l. 2001 ed ai sensi dell’art. 67 del c.c.n.l. 2003, per i giorni in cui il M. aveva eseguito il servizio di vuotatura delle cassette d’impostazione con trasporto da comune a comune (gite (OMISSIS)), a decorrere dal 29 gennaio 2003, relativamente alle giornate di effettivo svolgimento del servizio, oltre accessori di legge dalle scadenze mensili al saldo, nonchè al rimborso delle spese di lite a favore dell’attore – appellante.

La Corte territoriale ritenne che la suddetta indennità spettasse sia nell’ipotesi in cui per il ritiro della posta su (OMISSIS) gli autisti provvedessero anche allo svuotamento delle cassette e alla formazione dei plichi, sia nell’ipotesi in cui gli stessi partissero con il mezzo vuoto per il ritiro dai vari uffici postali, ove gli addetti avevano già prelevato la posta e formato il plico, trasportando il sacco così formato al (OMISSIS) (la convenuta, invece, abitualmente non provvedeva a pagare tale indennità nella prima delle suddette ipotesi, facendo riferimento al dettato letterale del contratto collettivo – art. 67 c.c.n.l. 2003, che aveva visto la sostituzione del termine “effetti” di cui al precedente contratto collettivo con il termine “dispaccio”- dal quale si evinceva che ciò che dava diritto all’indennità rivendicata era il trasporto di dispacci postali già formati e chiusi, e non il trasporto di posta sfusa). La Corte distrettuale richiamò, tra l’altro un suo analogo precedente (sentenza n. 882/2010), secondo cui pur nel succedersi della contrattazione collettiva nel tempo, l’attività svolta dagli autisti, come il M., si concretizzava nel trasporto di sacchi di corrispondenza da un comune all’altro, con l’aggiunta della mansione e della relativa responsabilità, di vuotare le cassette e di apporre sui sacchi le indicazioni necessarie per stabilire il tragitto di provenienza del materiale raccolto e trasportato.

La tesi, secondo la quale l’indennità oraria in questione spettava soltanto agli addetti al trasporto dei sacchi formati da altri ovvero della corrispondenza già timbrata, non era ricavabile dalle clausole collettive e soprattutto muoveva dalla non condivisibile interpretazione per cui la corrispondenza prelevata dalle cassette e non lavorata avrebbe formato oggetto di cosa da custodire con minor cura o il cui smarrimento avrebbe comportato ridotte responsabilità.

La sentenza impugnata, che sembrava non aver approfondito i segnalati aspetti e che aveva valorizzato soltanto una opinabile distinzione concettuale tra dispacci ed effetti personali, andava dunque riformata.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione Poste S.p.a. sulla base di due motivi. Vi ha resistito il M. con controricorso, in seguito illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c., non depositata invece da parte ricorrente.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la società ricorrente deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro e, in particolare degli artt. 1362 e 1362 c.c. in relazione all’art. 75 c.c.n.l. 26-11-1994 e successive circolari, all’art. 63 del CCNL 11-1-2001 e all’art. 67 del CCNL 2003, nonchè all’art. 41 Cost. (art. 360 c.p.c., n. 3).

La censura si fonda sui seguenti rilievi: dal coordinamento e confronto tra le norme collettive risulta che si intende differenziare l’attività relativa al servizio di vuotatura delle cassette da quella relativa ai servizi viaggianti, non ritenute assimilabili; la differenza sostanziale è data dal termine “dispaccio”, cui si riconnette la corresponsione dell’indennità, che, a decorrere dal CCNL del 2001, ha sostituito il termine “effetti” di cui alla precedente disciplina; l’art. 75, comma 5 riguardava, tra l’altro, il personale chiamato a prestare il servizio di trasporto degli effetti postali da comune a comune con automezzo dell’ente, a favore dei quali era prevista una qual certa indennità oraria, mentre comma 3 riguardava tra l’altro il personale addetto al recapito dei pacchi ed alla vuotatura delle cassette cui veniva riconosciuta un’altra indennità, sicchè vi era differenza tra il personale addetto al trasporto degli effetti postali da Comune a Comune e quello, invece adibito allo svuotamento delle casette d’impostazione.

L’art. 75 era stato poi modificato dall’art. 63 del c.c.n.l. 11 gennaio 2001 e dall’art. 67 del c.c.n.l. 11 luglio 2003, con il quale l’indennità oraria destinata al personale addetto allo svuotamento delle cassette non era stata più prevista. Era sopravvissuta soltanto quella destinata al personale tra l’altro addetto al servizio trasporto dei dispacci postali, sicchè il concetto effetti postali era stato sostituito da quello dispacci. Era rimasta in estrema sintesi quell’indennità invocata dai ricorrenti in primo grado, pur non esistendo più il riferimento ai dipendenti addetti alla vuotatura delle cassette; ciò ad ulteriore conferma che l’indennità rivendicata dall’attore non era destinata a tale personale.

L’interpretazione sostenuta dalla Corte di Appello in ordine ai servizi viaggianti violava altresì l’art. 41 Cost., poichè non era stata debitamente considerata la circostanza secondo cui ex art. 41 Cost. non erano assoggettabili a giudizi parametrici di razionalità (citando Cass. lav. n. 9263 del 18/04/2007, secondo cui in caso di ristrutturazioni o riconversioni produttive, si esprime con la massima ampiezza la libertà dell’imprenditore, tutelata dall’art. 41 Cost., che garantisce allo stesso, tra l’altro, un’autonoma scelta sulla collocazione territoriale delle strutture produttive della sua impresa, nonchè sulla distribuzione del personale tra dette strutture, scelte che egli può liberamente effettuare senza subire alcun sindacato sulla loro “razionalità” e “adeguatezza economica”; in applicazione di questo principio veniva quindi cassata la sentenza di merito relativa all’assegnazione definitiva delle mansioni superiori, con inquadramento come quadro di secondo livello, a un dipendente postale con funzioni di direzione di un ufficio classificato come unità di media rilevanza, che non aveva ultimato il periodo necessario, a causa del declassamento dell’ufficio dopo il decorso di cinque dei sei mesi previsti dalla contrattazione collettiva. La Corte a tal fine rilevava l’insufficiente motivazione della sentenza, che aveva sindacato l’irrazionalità del declassamento, limitando peraltro la sua valutazione all’aspetto quantitativo del traffico postale, senza considerare l’aspetto qualitativo, mentre aveva omesso di verificare la piena corrispondenza tra momenti di auto organizzazione resi vincolanti dalla contrattazione collettiva e la loro effettiva attuazione con la ristrutturazione degli uffici e la collocazione del personale). In proposito la Società ricorrente ha pure richiamato la pronuncia di questa Corte, n. 16709 del 26/11/2002, secondo la quale anche dopo la sentenza interpretativa di rigetto n. 103 del 1989 della Corte costituzionale, nè l’art. 36 Cost., nè l’art. 41 Cost. possono individuarsi come precetti idonei a fondare un principio di comparazione soggettiva, in base al quale ai lavoratori dipendenti che svolgano identiche mansioni debba attribuirsi la stessa retribuzione o il medesimo inquadramento. Ne consegue che, in presenza di disposizioni dei contratti collettivi che, ai fini della qualifica spettante a lavoratori addetti ad identiche mansioni, diversifichino nondimeno la posizione di taluni di essi in relazione a determinate circostanze personali, non è consentito al giudice del merito, sempre che le predette disposizioni non violino specifiche norme di diritto positivo, valutare la razionalità del regolamento di interessi realizzato dalle parti sociali, essendo lo stesso a queste riservato (nella specie, veniva confermata la sentenza impugnata che, con riferimento a disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle poste che mantenevano ferma la distinzione di trattamento economico tra il personale della ex 9^ categoria e quello del soppresso ruolo ad esaurimento degli ispettori generali e dei direttori di divisione istituito con D.P.R. n. 748 del 1972, aveva ritenuto non configurabile alcun comportamento discriminatorio del datore di lavoro, avendo questo dato adempimento a una norma collettiva che, in quanto atto di esercizio dell’autonomia collettiva, si sottraeva al potere correttivo in sede di controllo giudiziario).

Con il secondo motivo la Società denuncia omesso esame di un punto decisivo della controversia per errata valutazione delle prove testimoniali (art. 360 c.p.c., n. 5).

Le prove testimoniali avevano in pieno confermato che la corrispondenza trasportata dal personale addetto alla vuotatura delle cassette e quella invece inserita nei dispacci postali era del tutto diversa e che diverso era il personale addetto ai rispettivi servizi… La Corte fiorentina si era limitata a riferire che dalle prove testimoniali emergeva che l’autista addetto alla vuotatura delle cassette apponeva sul sacco una fascetta… quando altre erano le circostanze emerse.

Entrambi i motivi vanno disattesi.

Ed invero, quanto alla prima censura, come già osservato da questa Corte mediante la recente pronuncia, riguardante analogo caso, n. 19556 del 16 giugno – trenta settembre 2016 (che rigettava il ricorso di POSTE ITALIANE proprio avverso il succitato precedente della Corte fiorentina n. 882/29-06-2010), con ragionamento aderente al tenore e alla ratio delle norme collettive richiamate e con ragionamento ineccepibile sul piano logico, la Corte d’appello ha evidenziato che l’attività che viene ad essere indennizzata è quella di trasporto del materiale postale. In particolare, ha rilevato che non si può dedurre il contrario dalla circostanza che nel contratto del 1994 fossero contemplate due indennità (di trasporto e di vuotamento cassette) e che con i successivi contratti la seconda sia stata soppressa, non incidendo tale soppressione sulla prima indennità, nè ciò implicando che l’attività di trasporto avvenuta promiscuamente con quella di vuotatura non debba essere indennizzata, tanto più che per il periodo in discussione la doppia indennità non era più prevista. Ha evidenziato, inoltre, l’irrilevanza della sostituzione del termine “effetti” con quello di “dispacci”, laddove il riferimento è, in ogni caso, al trasporto di materiale postale e posto che l’indennità oggetto della pretesa non veniva corrisposta neppure prima che intervenisse il mutamento terminologico, talchè l’argomentazione difensiva sul punto risulta contraddittoria. Allo stesso modo, non può assumere rilevanza alcuna il comportamento pregresso di accettazione da parte degli interessati dell’omessa corresponsione, non potendo attribuirsi un significato rilevante in termini di manifestazione della volontà negoziale alla semplice protratta inerzia da iniziative volte a far valere le proprie ragioni. Per quanto concerne, poi, l’enunciato di cui alla sentenza di questa Corte (n. 5533/2016), rileva il collegio che nessuna rilevanza può essere alla stessa attribuita nel caso in disamina, riguardando altra indennità (prevista dall’art. 75, comma 5 CCNL 26/11/1994), relativa al servizio recapito pacchi postali e prevista da una disciplina contrattuale temporalmente anteriore a quella di riferimento.

Di conseguenza, non si vede nemmeno come l’impugnata pronuncia abbia potuto violare nello specifico i principi di cui all’art. 41 Cost., essendosi la Corte territoriale limitata, nell’ambito delle sue competenze, ad applicare, mediante corretta interpretazione, la contrattazione collettiva di riferimento.

Quanto, poi, al secondo motivo, si appalesa in via preliminare la sua estrema genericità in relazione a non meglio individuate e non precisate prove testimoniali, delle quali la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto, laddove per altro verso la denuncia di pretesa errata valutazione di tali risultanze istruttorie non integra di certo gli estremi del vizio ammesso nei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, anche prima della novella del 2012, attenendo piuttosto la censura agli accertamenti in fatto ed alle conseguenti valutazioni, però di esclusiva competenza del giudice di merito, perciò insindacabili in sede di legittimità.

Il ricorso, pertanto, va rigettato. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte RIGETTA il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese, che si liquidano a favore di parte controricorrente in complessivi Euro quattromila/00 per compensi ed in Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Così deciso in Roma, il 3 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2017

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