Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7907 del 20/04/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 7907 Anno 2016
Presidente: DI AMATO SERGIO
Relatore: FEDERICO GUIDO

SENTENZA

sul ricorso 11840-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
bl’ATe r

che IQ

rappresenta e difende;

– ricorrente 2016
600

contro
LA ROSA ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

FEDERICO CESI 21, presso lo studio dell’avvocato
SALVATORE TORRISI, rappresentato e difeso
dall’avvocato RENATO TORRISI;
– resistente con atto di costituzione –

Data pubblicazione: 20/04/2016

avverso

la

sentenza

n.

191/2008

della

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di CATANIA, depositata il
18/09/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/02/2016 dal Consigliere Dott. GUIDO

udito per il ricorrente l’Avvocato ZERMAN che ha
chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RITA SANLORENZO che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

FEDERICO;

Svolgimento del processo
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, con due motivi, avverso la sentenza della
CTR della Sicilia — sez. stacc. di Catania, n.191/17/08, con la quale, confermando la sentenza di
primo grado, veniva accolto il ricorso del contribuente Roberto La Rosa, avente ad oggetto il
rimborso della trattenuta operata sull’indennità supplementare di fine rapporto erogata dal Comune

di Catania, ritenendo altresí errata l’aliquota d’imposta applicata.
La CTR, in particolare, affermava di non condividere l’assunto dell’Ufficio che l’art. 17 TUIR fosse
applicabile a tutti i trattamenti di fine rapporto, senza alcuna limitazione.
Il giudice di appello confermava inoltre, anche in relazione all’aliquota applicata , la correttezza
della statuizione della sentenza di primo grado, in quanto l’imponibile avrebbe dovuto essere
decurtato dei contributi a carico dei lavoratori.
Il contribuente si è costituito al solo fine di partecipare all’udienza di discussione.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 17
comma 2 TUIR, in combinato disposto con l’artt. 2261 c.c., in relazione all’art. 360 n.3) cpc,
deducendo che la CTR aveva applicato un testo normativo più recente rispetto a quello applicabile
alla data del 30-12-1999 (data di cessazione del rapporto di lavoro in esame), nel quale sussistevano
due previsioni distinte, una per il trattamento di fine rapporto e l’altra per le indennità diverse legate
alla cessazione del rapporto di lavoro.
Secondo la prospettazione della ricorrente la riduzione della somma di lire 600.000 per ciascun
anno andava applicata una sola volta, e precisamente in sede di liquidazione dell’indennità
principale, e non anche in sede di indennità supplementare di fine rapporto, corrisposta dal Comune
di Catania.
Con il secondo motivo di ricorso si denunzia l’insufficiente motivazione su un fatto decisivo della
controversia, in ordine all’aliquota Irpef applicabile.
I motivi, che, in quanto connessi, vanno unitariamente esaminati • sono fondati.
1

L’art. 16 TUIR ,nella formulazione vigente ratione temporis, aveva il seguente tenore:
” L’imposta si applica separatamente sui seguenti redditi:
a) trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2120 c. c., e indennità equipollenti, comunque
denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente…;
altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti

quelle attribuite a fronte dell’obbligo di non concorrenza ai sensi dell’art. 2125 c.c., nonché le
somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo
risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell’autorità
giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro…”.
Ai sensi dell’art. 17 TUIR, inoltre:
“Il trattamento di fine rapporto e le altre indennità equipollenti, comunque denominate,
commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente di cui all’art. 16, comma 1, lett. a), sono
imponibili per un importo che si determina riducendo il loro ammontare netto di una somma pari a
lire 600 mila per ciascun anno preso a base di commisurazione, con esclusione dei periodi di
anzianità convenzionale…
Le altre indennità e somme indicate all’art. 16, comma 1, lett. a), anche se commisurate alla durata
del rapporto di lavoro e anche se corrisposte da soggetti diversi dal datore di lavoro, sono
imponibili per il loro ammontare netto complessivo con l’aliquota determinata agli effetti del
comma I…”.
Orbene, come questa Corte ha già affermato (Cass. 8822/2014) , con arresto pienamente condiviso
dal Collegio, alla stregua del chiaro tenore letterale delle disposizioni su menzionate, non vi è
dubbio che l’art. 16, comma 1, lett. a), prima parte, preveda la tassazione separata sia per il vero e
proprio trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2120 c.c., così denominato, sia per le indennità
equivalenti a quest’ultimo, sempre commisurate alla durata dei rapporti di lavoro, anche se
denominate in modo diverso.
2

rapporti, comprese l’indennità di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e

Lo stesso art. 16, comma 1, lett. a), seconda parte, prevede, inoltre, la tassazione separata anche per
le “altre” indennità (diverse, cioè, da quelle indicate nella prima parte) e per le somme percepite una
volta tanto in dipendenza della cessazione dei rapporti di lavoro, specificandone poi alcune
(indennità di preavviso, somme percepite in occasione della risoluzione del rapporto di lavoro a
seguito di transazioni o di provvedimenti dell’autorità giudiziaria, etc.).

“l’abbattimento” in questione) solo ed esclusivamente per il trattamento di fine rapporto e per altre
indennità equipollenti di cui alla prima parte dell’art. 16, comma 1, lett. a).
Le altre indennità e somme indicate nella seconda parte dell’art. 16, comma 1, lett. a) sono, invece,
espressamente regolamentate dall’ art. 17, comma 2, che ne prevede l’imponibilità per il loro
ammontare netto complessivo, senza quindi che debba ad esse applicarsi l’abbattimento in
questione.
Da ciò consegue dunque che, sulla base della normativa vigente ratione temporis , l’abbattimento
era previsto per il solo trattamento di fine rapporto, comunque denominato, ed una sola volta, in
occasione dell’erogazione di tale trattamento, e non invece per tutte le ulteriori indennità collegate
in qualche modo con la cessazione del rapporto di lavoro.
L’impugnata sentenza, che ha ritenuto di applicare l’abbattimento in questione anche all’indennità
supplementare, liquidata al contribuente in aggiunta all’indennità principale, non ha fatto buon
governo dei su riportati principi, e va quindi cassata.
Deve inoltre rilevarsi che la disposizione dell’art. 17 comma 2 TUIR, nella formulazione vigente
all’epoca dei fatti, disponeva l’applicabilità alle altre indennità della medesima aliquota determinata
per il trattamento principale di fine rapporto.
Ciò posto, non essendo necessari ulteriori accertamento di fatto, la causa va decisa nel merito ex
art. 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto del ricorso introduttivo.

3

Altrettanto indubbio è, poi, che l’art. 17, comma 1, preveda la riduzione dell’imponibile (e, cioè,

In considerazione della peculiarità della questione trattata e rilevato altresi che l’arresto di questa
Corte citato in motivazione è successivo alla data di instaurazione del giudizio, sussistono giusti
motivi per disporre la compensazione delle spese di lite dell’ giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso.

dal contribuente.
Spese compensate.
Cosí deciso in Roma il 19.2.2016
Estensore

Il Presidente

Cassa l’impugnata sentenza e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso introduttivo proposto

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