Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7907 del 19/03/2021

Cassazione civile sez. III, 19/03/2021, (ud. 15/09/2020, dep. 19/03/2021), n.7907

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1151/2019 R.G. proposto da:

Comune di Loiano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e

difeso dall’Avv. Paolo Bonetti, PEC

paolobonetti.ordineavvocatibopec.it, con domicilio eletto in Roma,

via Caio Mario, n. 9, presso lo studio dell’Avv. Luigi Fedeli

Barbantini;

– ricorrente –

contro

D.M.E., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Vanessa Torri, PEC

vanessa.torri.ordineavvocatibopec.it, e Aldo Ferrari, PEC

aldoferrari.ordineavvocatiroma.org, con domicilio eletto presso lo

studio di quest’ultimo in Roma, via Barnaba Tortolini, n. 13;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1461/2018 della Corte d’appello di Bologna

depositata il 30 maggio 2018;

Udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere

Dott. Cosimo D’Arrigo.

 

Fatto

RITENUTO

D.M.E. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Bologna, la Edilpianoro s.p.a. e il Comune di Loiano, esponendo che la società aveva costruito in località (OMISSIS) del Comune di Loiano un complesso edilizio ad uso abitativo da cui provenivano – come accertato su incarico dell’attore dal Dipartimento di Biologia Evoluzionistica Sperimentale dell’Università di Bologna – scarichi fortemente inquinanti che, attraverso il (OMISSIS) e il (OMISSIS), si riversavano nel fondo su cui egli conduceva attività agricola ed agrituristica; che aveva ripetutamente richiesto l’intervento del Comune di Loiano, affinchè garantisse l’osservanza, da parte della Edilpianoro s.p.a., della normativa di settore; che il Comune si era invece limitato a richiedere l’intervento dell’ARPA (Agenzia Regionale per la Prevenzione e l’Ambiente) ed a prospettare l’opportunità di installare un impianto di depurazione; che, nonostante l’installazione del depuratore, si era avuta solamente una riduzione degli scarichi inquinanti, ma non la loro totale cessazione, come del resto previsto anche dal consulente d’ufficio nominato dal medesimo Tribunale in occasione di un accertamento tecnico preventivo. Chiedeva, pertanto, la condanna delle parti convenute al risarcimento del danno per la somma di Euro 1.470.935,53, a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale, avendo la Edilpianoro s.p.a. abusivamente scaricato nel fondo di sua proprietà le acque reflue e il Comune di Loiano omesso di adottare i provvedimenti necessari ad inibire tale condotta.

Si costituiva in giudizio il Comune di Loiano, mentre la Edilpianoro s.p.a. restava contumace.

Il Tribunale di Bologna riteneva non provati i danni lamentati dall’attore ed escludeva, comunque, la responsabilità del Comune, non ravvisando nella condotta di quest’ultimo un illecito nè di natura commissiva, nè omissiva. Rigettava, pertanto, le domande proposte dal D.M..

Quest’ultimo impugnava la decisione. Nel giudizio di appello si costituivano sia il Comune, sia la Edilpianoro s.p.a., chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.

La Corte d’Appello di Bologna accoglieva il gravame e condannava in solido i convenuti al pagamento della somma di Euro 100.000,00, oltre interessi legali e spese.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Loiano, illustrato da successive memorie difensive. Ha resistito con controricorso D.M.E.. La Edilpianoro s.p.a. non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

1. Con il primo motivo di ricorso il Comune di Loiano denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 2043 e 1227 c.c., nonchè la “violazione di legge per violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 Supposta errata esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e dai documenti di causa di fatti decisivi per il giudizio (documenti attestanti la fattiva attività del Comune e irrituale acquisizione dell’A.T.P.).

Il motivo contiene, invero, distinte censure.

2. Cominciando dall’asserita violazione dell’art. 2043 c.c., l’Ente ricorrente lamenta che la Corte d’appello avrebbe omesso di verificare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale: “occorreva che fossero provati, oltre la colpa, anche gli altri elementi dell’illecito aquiliano, ovvero il danno e il nesso di causalità. La suindicata sentenza non dimostra affatto le ragioni a fondamento del danno e del nesso di causalità e della sussistenza della condotta negligente del Comune che avrebbe concorso a determinare i danni cagionati dagli sversamenti di cui è causa” (pag. 8 del ricorso).

In realtà, diversamente da quanto opina il ricorrente, la corte territoriale ha adeguatamente individuato sia l’eventus damni, ossia l’inquinamento verificatosi nel fondo (OMISSIS) di proprietà del D.M., sia il nesso di causalità, distinguendo quanto a quest’ultimo fra la condotta commissiva dell’Edilpianoro s.p.a. e quella omissiva del Comune di Loiano. A tal proposito, nella sentenza impugnata si legge: “la condotta tenuta dal Comune dopo essere venuto a conoscenza degli sversamenti abusivi fu inadeguata, intempestiva ed inefficace rispetto all’acclarata situazione di perdurante pericolosità per l’ambiente e le persone” (pag. 10). Segue una puntuale descrizione di tale condotta, che non interessa in questa sede illustrare in quanto relativa ad accertamenti in fatto.

Il ricorrente, invece, sostiene di essersi diligentemente adoperato per ovviare alla situazione venutasi a determinare, avendo già nel 1998, da un lato, sollecitato l’intervento dell’ARPA e, dall’altro, ordinato all’amministratore del condominio costruito dalla Edilpianoro s.p.a. di convogliare le acque reflue nella rete fognaria pubblica.

E’ evidente, tuttavia, che queste iniziative – cui, a dire del Comune, la Corte d’appello non avrebbe conferito il giusto peso – avrebbero potuto aver rilievo sul profilo della colpa, non messo in discussione dal ricorrente, ma certamente non su quello del danno, nè su quello del nesso di causalità, sui quali invece si incentra il motivo.

Per tali ragioni, il motivo è infondato e deve essere rigettato.

D’altro canto, anche a voler ritenere che, nonostante le espressioni adoperate, il Comune abbia inteso invece dedurre la mancanza di propria colpa nella vicenda, si tratterebbe di una censura inammissibile in quanto formulata in punto di fatto, anzichè mediante la specifica deduzione di errori di diritto.

3. Nell’ambito del medesimo primo motivo, il Comune deduce un error in procedendo: la consulenza tecnica redatta in sede di accertamento tecnico preventivo sarebbe stata irritualmente acquisita agli atti del processo.

La censura è inammissibile – ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, – per difetto di autosufficienza, in quanto non sono indicati gli snodi processuali essenziali per poterne verificare la fondatezza.

Il ricorrente, infatti, avrebbe dovuto indicare, anzitutto, in che modo e in quale momento processuale quella consulenza entrò a far parte del fascicolo d’ufficio. Poi, avrebbe dovuto puntualmente dimostrare che il D.M. non ne fece tempestiva richiesta (ed invece il Comune si è limitato, sul punto, ad una affermazione del tutto generica e non circostanziata). Infine, poichè la deduzione di un vizio procedurale deve essere sempre accompagnata dall’indicazione dell’interesse difensivo leso, il Comune avrebbe dovuto indicare il contenuto di quella consulenza e in che modo la sua irrituale acquisizione abbia inciso sulla decisione in senso ad esso sfavorevole.

Ad ogni modo, sul punto si deve ribadire l’indirizzo della Corte secondo cui l’acquisizione della relazione di accertamento tecnico preventivo tra le fonti che il giudice di merito utilizza per l’accertamento dei fatti di causa non deve necessariamente avvenire a mezzo di un provvedimento formale, bastando anche la sua materiale acquisizione, ed essendo sufficiente che quel giudice l’abbia poi esaminata traendone elemento per il proprio convincimento e che la parte che lamenti la irritualità dell’acquisizione e l’impossibilità di esame delle risultanze dell’indagine sia stata posta in grado di contraddire in merito ad esse (Sez. 2, Sentenza n. 6591 del 05/04/2016, Rv. 639479 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 23693 del 09/11/2009, Rv. 610738 – 01).

Nel caso di specie non è stato posto in dubbio che il Comune sia stato pienamente nelle condizioni di contraddire sul merito delle risultanze dell’accertamento tecnico preventivo, che dunque risulta ritualmente utilizzabile ai fini della decisione.

4. Nell’ambito del primo motivo il Comune adombra ripetutamente anche un preteso vizio di motivazione della sentenza impugnata.

Sostiene, infatti, che vi sarebbe “una palese anomalia motivazionale che risulta dal testo della sentenza impugnata essendoci stata una errata valutazione dei fatti di causa conseguente all’erronea ricognizione delle risultanze documentali di causa su un punto decisivo del giudizio”.

Anche questa doglianza va incontro ad una declaratoria di inammissibilità.

Infatti, la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (tra le tante: Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017, Rv. 645828 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018, Rv. 650880 – 01).

Nessuna di tali anomalie ricorre nel caso di specie, in cui il Comune, in concreto, si limita a prospettare un generico giudizio di non adeguatezza dell’apparato argomentativo della sentenza impugnata. 5. Ancora, sempre con il medesimo primo motivo, il ricorrente denuncia anche la violazione dell’art. 1227 c.c., comma 2, in cui sarebbe incorsa la Corte d’appello omettendo di considerare la condotta del D.M., il quale avrebbe in sostanza ostacolato l’intervento del Comune di Loiano volto a realizzare un depuratore, rifiutando di cedere il terreno di sua proprietà e costringendo il Comune a intraprendere la più lunga procedura espropriativa.

Sul punto si osserva che, in tema di risarcimento del danno, l’accertamento dei presupposti per l’applicabilità della disciplina di cui all’art. 1227 c.c., comma 2, – che esclude il risarcimento in relazione ai danni che il creditore (o il danneggiato) avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza – integra un’indagine di fatto, come tale riservata al giudice di merito e sottratta al sindacato di legittimità, se sorretta da congrua motivazione (Sez. 3, Ordinanza n. 3319 del 11/02/2020, Rv. 656894 – 02).

La Corte d’Appello ha dato conto dell’eccezione proposta dal Comune, e l’ha rigettata motivatamente.

Pertanto, la doglianza è inammissibile.

6. Con il secondo motivo di ricorso, il Comune lamenta la violazione degli artt. 112,113,114,115 e 116 c.p.c., nonchè la violazione o falsa applicazione degli artt. 1126,2697 e 2729 c.c. Con varietà d’accenti, le diverse censure esposte nel mezzo si incentrano tutte contro il capo della sentenza d’appello che, riformando sul punto la decisione di primo grado, ha ritenuto di poter liquidare in via equitativa il danno patrimoniale del D.M. in Euro 100.000,00.

In sostanza, il Comune ritiene che l’attore non avesse fornito alcuna prova dell’effettivo danno patito, non solo nel quantum ma neppure nell’an. Di conseguenza, la Corte d’appello, nel procedere alla liquidazione equitativa, avrebbe fatto ricorso al fatto notorio fuori dai casi consentiti dalla legge. Ciò anche sulla scorta della considerazione che la quantificazione dei danni all’attività imprenditoriale agricola e agrituristica “richiede speciali competenze tecniche che sono estranee al patrimonio culturale dell’uomo comune” (pag. 16 del ricorso). In tal modo la corte territoriale avrebbe violato le regole che governano la ripartizione dell’onere della prova e quelle relative alla sua valutazione. In particolare, la decisione impugnata non avrebbe potuto neppure far leva sulle risultanze di una perizia di parte, poichè la stessa venne contestata.

Il motivo è infondato.

Anzitutto va rilevata la presenza di un errore logico nella prospettazione offerta dal ricorrente. E’ vero che la Corte d’appello ha fatto espressamente ricorso a “dati di comune esperienza” per ritenere che “una così grave situazione di inquinamento e di degrado ambientale come quella descritta abbia senz’altro causato effetti pregiudizievoli sia al diritto di proprietà dell’appellante sugli immobili, sia all’attività imprenditoriale (agricola e agrituristica) dal medesimo pacificamente svolta sul fondo” (pag. 7 della sentenza d’appello); ma tale accertamento, basato su ciò il ricorrente indica come “fatto notorio”, concerne l’an del danno, non il quantum. Sicchè non coglie nel segno l’affermazione secondo cui “la liquidazione dei danni e, in particolar modo la svalutazione commerciale degli immobili e dei terreni e i danni all’attività imprenditoriale agricola e agrituristica (…) richiede speciali competenze tecniche che sono estranee al patrimonio culturale dell’uomo comune” (pag. 16 del ricorso). In sostanza, non è affatto vero che la corte di merito abbia liquidato il danno sulla base del fatto notorio: piuttosto, ha accertato la sussistenza del danno in base a dati di comune esperienza e poi l’ha liquidato in via equitativa.

Poichè la vera motivazione del provvedimento impugnato non risulta fatta oggetto di specifiche censure (che, come s’è appena detto, poggiano su un fraintendimento delle ragioni della decisione), il motivo è, sotto questo profilo, manifestamente infondato.

Ed infatti, la Corte d’appello ha provveduto alla liquidazione del danno in un capo della sentenza chiaramente distinto da quello relativo all’accertamento dell’an e ha indicato in modo puntuale le basi della propria valutazione equitativa in relazione alla lesione del diritto di proprietà sugli immobili, ai danni subiti dall’attività imprenditoriale dell’appellante e alla durata e l’intensità del fenomeno dannoso. Ovviamente, proprio perchè trattasi di liquidazione equitativa, la corte territoriale non ha quantificato analiticamente l’ammontare delle singole voci di danno, ma ha comunque adeguatamente indicato i parametri tenuti in conto nell’assumere la decisione qui impugnata.

Non incontra miglior sorte la doglianza riferibile alla pretesa inutilizzabilità delle risultanze di una consulenza di parte (quella predisposta, su richiesta del D.M., dal Dipartimento di Biologia Evoluzionistica Sperimentale dell’Università di Bologna). Infatti, nell’ambito del principio del libero convincimento, ben può il giudice di merito ritenere di dover conferire peso anche ad una consulenza di parte, quando le conclusioni cui questa approda sono ritenute condivisibili. E non esiste alcuna regola processuale che “sterilizza” le consulenze di parte se contestate dalla controparte.

7. In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico dell’Ente ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, nella misura indicata nel dispositivo, in favore della sola parte controricorrente.

Sussistono i presupposti processuali per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).

PQM

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore di D.M.E., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA