Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7906 del 28/03/2017


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Cassazione civile, sez. III, 28/03/2017, (ud. 02/03/2017, dep.28/03/2017),  n. 7906

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11746/2015 R.G. proposto da:

C.O., (cod. fisc. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in

Roma, via R. Grazioli Lante n. 16, presso lo studio dell’avvocato

Paolo Bonaiuti, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

Antonella Borromeo;

– ricorrente –

contro

A.L.E.R. (Azienda Lombarda Edilizia Residenziale) Milano (cod. fisc.

(OMISSIS)), elettivamente domiciliata in Roma, via Federico

Confalonieri n. 5, presso lo studio dell’avvocato Luigi Manzi, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Marco Carbonari;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano depositata il 29

ottobre 2014.

Udita la relazione svolta in Camera di consiglio dal Consigliere

Dott. Cosimo D’Arrigo.

Fatto

FATTO E DIRITTO

letta la sentenza impugnata, che ha rigettato l’appello proposto a C.O. avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 8244/2012, con la quale era stata dichiarata la risoluzione del contratto di locazione del 25 novembre 1980 stipulato con la A.L.E.R. Milano per morosità del conduttore, con condanna dello stesso al pagamento dell’importo di Euro 22.254,86;

letti il ricorso e il controricorso;

ritenuto che la motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata;

ritenuto che la corte d’appello ha ritenuta infondata l’eccezione di prescrizione “per il riconoscimento di debito contenuto nel documento 6 prodotto da Aler nel giudizio di primo grado, costituito dalla richiesta presentata (dal C.) in data 13 febbraio 2008” per l’accesso a un contributo a carico del Fondo sociale;

che il ricorrente ha affermato di avere interesse a impugnare la qualificazione dell’istanza datata del 13 febbraio 2008, in quanto il diritto della controparte a quella data sarebbe stato già prescritto;

considerato che il ricorso sul punto ha natura meramente assertiva, non essendo state dedotte le date esatte degli atti interruttivi fra i quali, a dire del ricorrente, sarebbero intercorsi più di cinque anni;

che tale difetto di allegazione determina l’inammissibilità dell’impugnazione con la quale si deduce una questione logicamente e giuridicamente subordinata;

che, inoltre, il ricorrente non ha indicato neppure di aver già proposto innanzi ai giudici di merito la questione dell’ampiezza delega conferita al procuratore speciale firmatario dell’istanza del 13 febbraio 2008;

che, in conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, nella misura indicata nel dispositivo.

che sussistono i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da lui proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della società controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 2 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2017

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