Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7906 del 20/04/2016
Civile Sent. Sez. 5 Num. 7906 Anno 2016
Presidente: DI AMATO SERGIO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE
SENTENZA
sul ricorso 6650-2009 proposto da:
SERANTONI
GIANFRANCO,
GABRIELLI
MARCELLO,
elettivamente domiciliati in ROMA VIA N. RICCIOTTI 11,
presso lo studio dell’avvocato MICHELE SINIBALDI, che
li rappresenta e difende giusta delega a margine;
– ricorrenti –
2016
596
contro
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro
pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in
ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende;
Data pubblicazione: 20/04/2016
- controricorrenti
–
avverso la sentenza n. 515/2008 della COMM. TRIBUTARIA
CENTRALE di ROMA, depositata il 24/01/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/02/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
udito per il ricorrente l’Avvocato SINIBALDI che ha
chiesto raccoglimento;
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Generale
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Dott. RITA SANLORENZO che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.
LOCATELLI;
N.R.G.6650/2009
RITENUTO IN FATTO
L’Ufficio delle imposte dirette di Roma emetteva nei confronti della
società di fatto Carovana Facchini & Fermi due avvisi di accertamento con
i quali , per gli anni di imposta 1978 e 1979, determinava il reddito di
impresa ed il conseguente imponibile Ilor. Gli avvisi di accertamento
erano impugnati dal legale rappresentante della predetta società di fatto
decisione del 4.10.1989, previa riunione, li accoglieva annullando gli
avvisi impugnati.
L’Ufficio delle imposte dirette proponeva appello alla Commissione
tributaria di secondo grado di Roma che con decisione del 28.11.1991 lo
respingeva.
Avverso la decisione del Commissione tributaria di secondo grado
l’Ufficio delle imposte proponeva ricorso alla Commissione tributaria
centrale che con decisione del 24.1.2008 recante nella intestazione
l’indicazione del ricorrente Ufficio impositore contro Società Carovana
Facchini “+ altri 13”, lo accoglieva, riformando la decisione impugnata e
confermando gli avvisi di accertamento.
Avverso la decisione della Commissione tributaria centrale Gabrielli
Marcello e Gabrielli Serantoni, premesso che, pur essendo estranei alla
lite, hanno ricevuto la comunicazione della trattazione della causa davanti
alla CTC e la comunicazione del dispositivo emesso, nonché,
successivamente, una cartella di pagamento che asseriscono essere
dipendente dalla sentenza impugnata, propongono ricorso per cassazione
per violazione di legge formulando i seguenti motivi:1) violazione
dell’art.360 comma 1 n.3 cod.proc.civ. e nullità della sentenza per
mancata indicazione delle parti, non essendo possibile identificare gli
“altri 13 ricorrenti”; 2) nullità della sentenza ai sensi dell’art.360 comma
1 n.3 cod.proc.civ. per violazione del principio del contraddittorio previsto
dall’art.101 cod.proc.civ.
L’Agenzia delle Entrate
resiste con controricorso chiedendo di
dichiarare inammissibile o comunque infondato il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
davanti alla Commissione tributaria di primo grado di Roma che con
1.11 primo motivo è inammissibile. Il ricorrente denuncia una
violazione o falsa applicazione di norme di legge ai sensi dell’art.360
comma 1 n.3 cod.proc.civ., mentre il motivo di gravame concretamente
svolto deduce la nullità della sentenza per mancata identificabilità delle
parti, ipoteticamente rilevante quale violazione di norma processuale ai
sensi dell’art.360 comma primo n.4 cod.proc.civ.
2.Per le medesime ragioni è inammissibile anche il secondo motivo di
sostanziale ai sensi dell’art.360 comma 1 n.3 cod.proc.civ. , il ricorrente
denuncia una asserita violazione della norma processuale di cui
all’art.101 cod.proc.civ., relativa all’osservanza della regola del
contraddittorio.
Se, come sostenuto nel ricorso e come risulta dalla motivazione della
sentenza impugnata, le parti identificate sono esclusivamente l’Ufficio
impositore ricorrente e la società di fatto Carovana Facchini e Fermi
contro cui l’impugnazione è proposta, gli attuali ricorrenti Gabrielli
Marcello e Gabrielli Serantoni, quali soggetti terzi rispetto alla statuizione
impugnata, dovevano tutelare la propria posizione di estraneità rispetto
all’atto di accertamento tributario mediante l’impugnazione della
dipendente cartella di pagamento, dichiaratamente emessa a seguito di
pronuncia della Commissione tributaria centrale che non li riguardava.
I ricorrenti devono essere condannati in solido al rimborso, in favore
della Agenzia delle Entrate , delle spese liquidate in euro 2.700 oltre
eventuali spese prenotate a debito.
P.Q.M.
Dichiara
inammissibile il ricorso 4 Condanna i ricorrenti in solido al
rimborso delle spese liquidate in euro duemilasettecento oltre eventuali
spese prenotate a debito.
Così deciso il 19.2.2016.
ricorso. Dopo avere eccepito il vizio di violazione di una norma