Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7905 del 20/04/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 7905 Anno 2016
Presidente: DI AMATO SERGIO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso 5503-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente 2016
595

contro

PORZIO MASSIMO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
DI PORTA PINCIANA 4, presso lo studio dell’avvocato
FERDINANDO MARIA DE MATTEIS, che lo rappresenta e
difende giusta delega a margine;
– controrlcorrente –

Data pubblicazione: 20/04/2016

avverso la sentenza n. 231/2007 della COMM.TRIB.REG.
di ROMA, depositata il 22/05/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/n2/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;

riporta alla memoria e chiede l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato DE MATTEIS
che si riporta agli scritti e chiede il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RITA SANLORENZO che ha concluso per
raccoglimento del ricorso.

udito per il ricorrente l’Avvocato MADDALO che si

N.R.G.5503/2009
RITENUTO IN FATTO
Porzio Massimo presentava istanza di rimborso della somma di euro
203.594, assumendo che l’Enel, in qualità di sostituto di imposta, aveva
indebitamente operato la ritenuta alla fonte Irpef applicando l’aliquota
media del 33,84 % sulla somma di euro 925.708 erogateigli nell’anno
2000 a titolo di corresponsione anticipata della pensione integrativa,

capitale erogato ed i premi riscossi.
A seguito del silenzio-rifiuto proponeva ricorso alla Commissione
tributaria provinciale di Roma che lo rigettava con sentenza n.186 del
2006.
Contro la sentenza il contribuente proponeva appello alla
Commissione tributaria regionale di Roma che con sentenza del
22.5.2007, in parziale accoglimento, dichiarava applicabile l’aliquota del
12,50% sulle somme corrispondenti ai versamenti del contribuente al
Fondo di Previdenza e l’aliquota del 35,74% sulla parte eccedente, in
applicazione rispettivamente degli art.42 comma 4 e 16 d.P.R.22
dicembre 1986 n.917. Ad istanza del contribuente la sentenza veniva
notificata all’Agenzia delle Entrate in data 30.5.2007.
Successivamente, in data 12.10.2007, il contribuente depositava
istanza di correzione di errore materiale, chiedendo che la Commissione
tributaria regionale dichiarasse applicabile l’aliquota del 12,5% sul
rendimento. La Commissione tributaria regionale con ordinanza n.3 del
16.1.2008, ritenuta la sussistenza di una divergenza tra motivazione e
dispositivo riconducibile a mero errore materiale, procedeva alla
correzione del dispositivo nel senso che, laddove esso “dichiara
applicabile l’aliquota del 12,50% sulle somme corrispondenti ai
versamenti”, doveva intendersi “dichiara applicabile l’aliquota del 12,50%
sul rendimento”.
Avverso la sentenza del giudice di appello, come corretta dalla citata
ordinanza, l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per violazione
dell’art.287 cod.proc.civ. e 2909 cod.civ. in relazione all’art.360 n.4
cod.proc.civ.,
sostanziale

in quanto la correzione operata incide sul contenuto
della decisione e si pone al di fuori dei limiti previsti

mentre doveva essere applicata l’aliquota del 12,50 sulla differenza tra il

dall’art.287 cod.proc.civ. Deposita memoria con allegate due pronunce di
questa Corte su casi analoghi.
Porzio Massimo resiste con controricorso e deposita due memorie
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Il procedimento previsto dall’art.287 cod.proc.civ., ai fini della
correzione di “omissioni, errori materiali o di calcolo” contenuti nella

contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo della sentenza che, non
consentendo di individuare la statuizione del giudice attraverso una
valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni contenute
nella decisione, determina la nullità della pronuncia ai sensi dell’art. 156,
secondo comma, cod. proc. civ. (Sez. 1, Ordinanza n. 29490 del
17/12/2008, Rv. 605913; con specifico riferimento al contenzioso
tributario Sez. 5, Sentenza n. 28523 del 20/12/2013, Rv. 629640).
Nel caso in esame sussiste un contrasto irriducibile tra motivazione e
dispositivo della sentenza “corretta” a norma dell’art.287 cod.proc.civ. La
motivazione della sentenza impugnata richiama la disciplina contenuta
nell’art.42 comma 4 d.P.R.22 dicembre 1986 n.917, vigente ratione
temporis, e nell’ art.6 legge n.482 del 1985, interpretata nel senso della
applicabilità della ritenuta a titolo di imposta del 12,5 per cento sulla
differenza tra i contributi versati ed il capitale ricevuto. Nel dispositivo,
premesso il richiamo alle medesime disposizioni, si dichiara “applicabile
l’aliquota del 12,5 per cento sulle somme corrispondenti ai versamenti del
contribuente al Fondo di Previdenza”. La totale difformità concettuale
della parte dispositiva
decisione, preclude di

rispetto al contenuto argomentativo della
utilizzare surrettiziamente lo strumento della

correzione ex art.287 cod.proc.civ. per riformare il contenuto sostanziale
della decisione, in violazione del giudicato ormai formatosi sulla
statuizione (in tal senso Sez. U, Sentenza n. 5165 del 12/03/2004, Rv.
571108).
La sentenza impugnata, nella parte corretta con l’ordinanza n.3 del
16.1.2008, deve essere cassata senza rinvio. Si compensano le spese in
ragione delle peculiarità del caso.

2

sentenza, non può essere utilizzato impropriamente per rimediare al

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata nella
parte corretta con ordinanza .Compensa le spese .

Così deciso il 19.2.2016.

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