Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7905 del 19/03/2021
Cassazione civile sez. II, 19/03/2021, (ud. 14/01/2021, dep. 19/03/2021), n.7905
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27078-2019 proposto da:
M.G., ammesso al patrocinio a spese dello Stato e rappresentato
e assistito dall’avvocato Carmela Grillo, con studio in Perugia via
Toti 32;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, ope legis domiciliato in Roma, Via Dei
Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo
rappresenta e difende;
– resistente –
avverso la sentenza n. 418/2019 della Corte d’appello di Perugia,
depositata il 24/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/01/2021 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.
Fatto
RILEVATO
che:
– M.G., cittadino del Gambia, impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Perugia che ha respinto il gravame avverso l’ordinanza del tribunale perugino di conferma del diniego della protezione internazionale ovvero di quella umanitaria, deciso dalla competente Commissione territoriale;
– il richiedente asilo ha riferito di essere fuggito dal suo paese perchè aveva picchiato per vendetta una persona che l’aveva colpito qualche mese prima nell’ambito di uno scontro tra famiglie (la sua e quella del proprietario della casa condotta in locazione); le famiglie coinvolte avevano posizioni politiche contrapposte nei confronti dell’allora presidente del Gambia J.;
– la cassazione della sentenza d’appello è chiesta sulla base di due motivi;
– l’intimato Ministero si è costituito tardivamente al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
Diritto
CONSIDERATO
che:
– con il primo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, per avere la corte territoriale erroneamente formulato un giudizio di non credibilità della vicenda narrata dal richiedente asilo senza attivare i poteri ufficiosi al fine di colmare le lacune probatorie emerse dalle dichiarazioni rese;
– la censura è inammissibile perchè l’onere probatorio attenuato, cui è connesso esercizio del dovere di accertamento officioso, ha quale presupposto il positivo superamento del giudizio di credibilità, condotto secondo i criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 (cfr. Cass.15794/2019);
– nel caso di specie tali criteri sono stati applicati e la corte territoriale ha ritenuto che il racconto del richiedente è scarsamente circostanziato;
– rispetto a tale valutazione il ricorrente non ha indicato ulteriori allegazioni tempestivamente svolte e trascurate dal giudice d’appello, sicchè il motivo non può trovare ingresso;
– con il secondo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione al mancato riconoscimento della protezione umanitaria;
-la censura è infondata;
– a fronte della dedotta integrazione lavorativa – ritenuta, con giudizio di fatto non censurabile, precaria – la non meglio specificata condizione del paese di provenienza non costituisce elemento sufficiente per ritenere che, in caso di rimpatrio forzato, il ricorrente sarebbe esposto al rischio di compromissione dei diritti fondamentali costitutivi dello statuto della dignità umana (cfr. Cass.4455/2018);
– l’esito sfavorevole di entrambi i motivi comporta il rigetto del ricorso;
– nulla è dovuto per le spese di lite atteso il mancato svolgimento di effettiva attività difensiva da parte dell’intimato Ministero;
– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile, il 14 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2021