Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7905 del 06/04/2011

Cassazione civile sez. II, 06/04/2011, (ud. 18/02/2011, dep. 06/04/2011), n.7905

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

F.R., rappresentata e difesa, in forza di procura

speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Fazio Antonio, per legge

domiciliata presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione,

piazza Cavour, Roma;

– ricorrente –

contro

L.C.L., L.C.G., LO.CI.Gi., L.

C.R., rappresentati e difesi, in forza di procura speciale

in calce al controricorso, dall’Avv. Di Trapani Francesco Paolo,

elettivamente domiciliati in Roma, presso lo studio dell’Avv. Sergio

Lio, via Mazzini, n. 6;

– controricorrente –

e contro

LO.CI.Ro. nato nel (OMISSIS), A.G., L.C.

A., LO.CI.Ri., LO.CI.Ro. nato nel (OMISSIS),

L.C.S.;

– intimati –

per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Palermo n.

670 in data 20 aprile 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18 febbraio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso: “nulla

osserva”.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che il consigliere designato ha depositato, in data 7 dicembre 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “Accogliendo la domanda proposta da Lo.Ci.Ro., L., S., G., Gi., R., Se. e Ga., comproprietari di un fondo in (OMISSIS), il Tribunale di Palermo, con sentenza in data 24 giugno 2002, ha condannato la convenuta contumace F.R. ad arretrare alla distanza di tre metri dal confine il manufatto (una struttura costituita da pilastri in muratura, chiusa con vetri e con copertura a tegole) che ella aveva realizzato a distanza inferiore.

La decisione del primo giudice è stata confermata dalla Corte d’appello di Palermo, che, con sentenza depositata il 20 aprile 2009, ha rigettato il gravame della F.. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello la Frenna ha proposto ricorso, sulla base di un complesso motivo.

L.C.L., G., Gi. e R. hanno resistito con controricorso, mentre gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede. Con l’unico mezzo la ricorrente denuncia “nullità del procedimento di primo grado per violazione del diritto della difesa per la non avvenuta notificazione della citazione alla controparte, per il mancato deposito del fascicolo di primo grado, per la mancanza della nota di iscrizione a ruolo e ciò in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, e quindi per violazione delle regole del giusto processo; per violazione del diritto di difesa in ordine alla c.t.u. come disposta in primo grado ed effettuata con vistose manchevolezze (il perito incaricato non ha visionato l’immobile dall’interno nè ha tenuto conto della normativa regionale vigente per la località (OMISSIS) dove è sito l’immobile della sig. F.); per contraddittorietà vistosa della motivazione in ordine ai suddetti punti decisivi ai fini della controversia; per violazione dei punti 3, 4 e 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. e ss.”.

Il motivo è inammissibile, perchè non contiene la formulazione conclusiva – prescritta, a pena di inammissibilità, dall’art. 366- bis cod. proc. civ. – del quesito di diritto (là dove si censurano violazioni e false applicazioni di legge) o di un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) recante la chiara e sintetica indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume insufficiente o contraddittoria.

Sussistono, pertanto, le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”.

Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che non può indurre a diversa conclusione il fatto che con il motivo di impugnazione sia dedotto anche un error in procedendo, posto che l’art. 366-bis cod. proc. civ. è applicabile anche in tal caso (Cass., Sez. 1, 26 ottobre 2009, n. 22578);

che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dai controricorrenti in solido, liquidate in complessivi Euro 2.200, di cui Euro 2.000 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2^ Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 18 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2011

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