Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7904 del 28/03/2017


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Cassazione civile, sez. III, 28/03/2017, (ud. 02/03/2017, dep.28/03/2017),  n. 7904

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10744/2015 R.G. proposto da:

D.M.N., (cod. fisc. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in Roma, via Mazzini n. 121, presso lo studio

dell’avvocato Salvatore Vetere che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Irene Cesena;

– ricorrente –

contro

F.A., (cod. fisc. (OMISSIS)), domiciliata presso la

cancelleria della Corte di cassazione ai sensi dell’art. 366 c.p.c.,

comma 2 rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Sacchi;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro depositata il

23 settembre 2014;

Udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere

Cosimo D’Arrigo;

Letta la sentenza impugnata che ha rigettato l’appello proposto da

D.M.N. nei confronti di F.A. per

l’annullamento della sentenza del Tribunale di Castrovillari del 9

maggio 2913;

letto il ricorso e il controricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che la motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata;

che il giudice di primo grado, adito dal F. per la convalida dello sfratto per morosità intimato alla D., ha dichiarato, su concorde richiesta delle parti, la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, avendo la conduttrice sanato la morosità banco judicis, condannandola al pagamento delle spese processuali in quanto virtualmente soccombente;

che la D. ha proposto appello solamente in ordine all’affermazione della sua soccombenza virtuale, deducendo di aver offerto il pagamento della morosità in data anteriore all’intimazione di sfratto e che, quindi, le spese di lite dovevano essere poste a carico della controparte; nel corso del giudizio ha altresì richiesto la condanna del F. per responsabilità aggravata, ai sensi dell’art. 96 c.p.c.;

che la Corte d’appello ha rigettato l’impugnazione osservando che la domanda ex art. 96 c.p.c. era tardiva e che non era stata raggiunta la prova di un’offerta di pagamento effettuata con modalità idonee a liberare la conduttrice dal proprio debito;

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che va esaminato anzitutto il secondo motivo, relativo alla soccombenza virtuale, con cui si deduce che la corte di merito avrebbe omesso l’esame di un fatto decisivo per il giudizio, costituito dall’offerta fatta dalla D. al F. di pagamento del canone in data anteriore all’intimazione dello sfratto per morosità;

che tale motivo è inammissibile, in quanto il “fatto decisivo per il giudizio” non può essere costituito dalle dichiarazioni unilaterali rese dalla ricorrente nei precedenti scritti difensivi, che non assurgono al rango di “fatto” a meno non risulti che tali dichiarazioni hanno avuto oggetto circostanze non specificatamente contestate dalla controparte (art. 115 c.p.c.), eventualità della quale non è stata fornita alcuna evidenza;

che, ad ogni modo, la corte d’appello ha tenuto in conto le circostanze dedotte dalla D., giungendo però a una ricostruzione dei fatti diversa da quella sostenuta dalla ricorrente, sicchè – in fin dei conti – la censura si risolve in una inammissibile sollecitazione al riesame della vicenda in punto di fatto;

che l’inammissibilità del secondo motivo comporta l’assorbimento del primo, il cui antecedente logico sarebbe dovuto essere costituito dal riconoscimento della soccombenza virtuale del F.;

che, in conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, nella misura indicata nel dispositivo;

che sussistono i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da lui proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).

che sussistono altresì i presupposti perchè il ricorrente sia condannato d’ufficio al pagamento in favore della controparte – ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3 – di una somma, equitativamente determinata nella misura indicata in dispositivo in base al valore della controversia, in quanto egli ha agito in giudizio senza adoperare la normale diligenza e comunque senza compiere alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo o argomentativo per sostenere l’impugnazione proposta.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e il condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge, nonchè al pagamento – ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, in favore della controparte, della somma di Euro 1.000,00.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 2 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2017

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