Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7904 del 19/03/2021

Cassazione civile sez. II, 19/03/2021, (ud. 18/12/2020, dep. 19/03/2021), n.7904

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rosanna – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21855-2019 proposto da:

O.M., rappresentato e difeso dall’Avvocato ALESSANDRO

PRATICO’ ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in

TORINO, VIA GROSCAVALLO 3;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore,

rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in ROMA, VIA dei PORTOGHESI 12 è

domiciliato;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 26/2019 della CORTE d’APPELLO di TORINO,

depositata in data 4/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/12/2020 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

O.M. proponeva appello avverso l’ordinanza dell’8.5.2017 del Tribunale di Torino, con la quale era stato rigettato il ricorso avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale, emesso dalla competente Commissione Territoriale, chiedendo il riconoscimento dello status di rifugiato o, in subordine, della protezione sussidiaria o, in ulteriore subordine, della protezione umanitaria.

Sentito dalla Commissione Territoriale, il richiedente aveva dichiarato di essere cittadino (OMISSIS) ((OMISSIS)); che un uomo di nome K., spacciatosi per uno che voleva reclutare un maschio di ciascuna famiglia della comunità per compiere attività di vigilante, avrebbe invece addestrato i ragazzi reclutati per compiere attività criminali di banditismo; che il (OMISSIS) scoppiava una rivolta tra gli adepti dell’uomo e i militari, giunti nel villaggio per cercare K., di cui era divenuta nota l’attività criminale e il ricorrente decideva di fuggire; che trovava riparo a (OMISSIS) per 8 mesi per poi intraprendere il viaggio migratorio che lo conduceva in Italia; temeva che, in caso di rientro, la polizia avrebbe potuto arrestarlo, ritenendolo affiliato della banda di K. anche se egli non ne aveva mai fatto parte, non essendo neppure mai stato reclutato.

Con sentenza n. 26/2019, depositata in data 4.1.2019, la Corte d’Appello di Torino rigettava l’appello. In particolare, rilevava che l’appellante non avesse censurato l’ordinanza nella parte in cui il Giudice di primo grado aveva ritenuto il racconto non credibile e nella parte in cui aveva negato la sussistenza di alcuna delle fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14. La Corte d’Appello condivideva il giudizio di non credibilità già reso dal Tribunale. L’inattendibilità intrinseca delle dichiarazioni facevano ritenere insussistenti i requisiti prescritti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, non potendosi reputare che vi fosse elemento alcuno per far ritenere che, in caso di rimpatrio, l’appellante potesse essere esposto al rischio di subire persecuzioni o un danno grave ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b). Nè ricorreva l’ipotesi di cui alla lett. c) della suddetta norma in quanto nella regione di provenienza dell’appellante non vi era una violenza indiscriminata in una situazione di conflitto armato, come risultava dai più recenti e accreditati report internazionali. Anche la domanda di riconoscimento della protezione umanitaria non poteva trovare accoglimento. L’appellante non aveva dedotto l’esistenza di particolari rischi che potessero giustificare la concessione dell’invocata forma di protezione. In ogni caso, la maggiore o minore integrazione dello straniero in Italia e le attività svolte nel periodo di accoglienza non costituivano affatto prova di una particolare condizione di vulnerabilità e non avevano rilevanza ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione O.M. sulla base di due motivi. Resiste il Ministero dell’Interno con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e art. 14, lett. c) e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 per non avere applicato in modo corretto le norme sull’onere della prova avendo omesso l’acquisizione di informazioni della regione di provenienza, e vizio di motivazione per omessa motivazione ovvero motivazione palesemente incongrua e omesso esame di fatti decisivi”.

1.2. – Con il secondo motivo, il richiedente deduce la “Violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3,D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8,D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, art. 10 Cost., comma 3; omesso esame della rilevanza della situazione sociopolitica del paese di origine, quale accertata in sentenza, ai fini della valutazione della fondatezza della domanda della protezione umanitaria”.

2. – Il primo motivo è fondato.

2.1. – La Corte d’Appello ha rigettato la domanda di protezione D.Lgs n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c) con una motivazione palesemente incongrua, ed incorrendo nella eccepita violazione di legge. Infatti, la Corte di merito avrebbe dovuto esaminare la situazione socio-politica della zona di provenienza del ricorrente ((OMISSIS)) e non dell'(OMISSIS), come, probabilmente per svista, ha fatto (sentenza impugnata pag. 7).

Inoltre, la Corte avrebbe, altresì, omesso di esaminare un fatto rilevante e decisivo: la provenienza del ricorrente non dall'(OMISSIS), ma dal (OMISSIS), territorio coinvolto in gravi conflitti di tipo politico-economico, legati alla gestione e ripartizione delle risorse petrolifere e minerarie del territorio, conflitto che viene condotto anche con forme non convenzionali che coinvolgono bande criminali.

3. – Il primo motivo di ricorso, pertanto, va accolto, con assorbimento del secondo motivo; va cassata la sentenza impugnata, con rinvio del processo alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, che, attenendosi al principio enunciato, procederà ad un nuovo esame del merito e liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo; cassa la sentenza in questione e rinvia il giudizio alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, che, attenendosi al principio enunciato, procederà ad un nuovo esame del merito e liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA