Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7903 del 28/03/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 28/03/2017, (ud. 02/03/2017, dep.28/03/2017),  n. 7903

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5247/2015 R.G. proposto da:

“Il Parco” s.n.c. di C.P. e C. (cod. fisc. (OMISSIS)),

domiciliata presso la cancelleria della Corte di cassazione ai sensi

dell’art. 366 c.p.c., comma 2, rappresentata e difesa dall’avv.

Domenico Putzolu;

– ricorrente –

contro

Regione Autonoma della Sardegna, (cod. fisc. (OMISSIS)),

elettivamente domiciliato in Roma Via Lucullo n. 24, presso il

proprio Ufficio di rappresentanza, lo rappresentata e difesa dagli

avvocati Alessandra Camba e Sandra Trincas;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Cagliari, sez di

Sassari, depositata l’8 gennaio 2014;

Udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere

Cosimo D’Arrigo.

Fatto

FATTO E DIRITTO

letta la sentenza impugnata, con cui è stato rigettato l’appello proposto da “Il Parco s.n.c.” per l’annullamento della sentenza del Tribunale di Tempio Pausania n. 113/2008, che aveva dichiarato la risoluzione del contratto di locazione stipulato in data (OMISSIS), condannando l’appellante al rilascio dell’immobile e al pagamento, in favore della Regione Autonoma della Sardegna, subentrata all’E.S.I.T. (Ente Sardo Industrie Turistiche) a seguito della soppressione dell’ente;

letto il ricorso, il controricorso e la memoria difensiva depositata dalla società ricorrente;

ritenuto che la motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata;

che con il primo motivo si denuncia la violazione, da parte del giudice d’appello:

– degli artt. 1571 e 1575 c.c., consistita nell’aver ritenuto che il locatore non aveva assunto l’obbligo di eseguire i lavori necessari a rendere l’immobile idoneo all’uso convenuto;

– dell’art. 1578 c.c. e art. 1460 c.c., comma 1, per non aver ritenuto che il canone di locazione doveva essere ridotto in considerazione della parziale inidoneità dell’immobile locato;

– degli artt. 1241, 1242 e 1243 c.c., perchè non ha riconosciuto che la società conduttrice aveva eseguito lavori strutturali notevolmente più onerosi di quelli dedotti in contratto e per non averne compensato il valore con il canone dovuto;

– degli artt. 1455 e 1460 c.c., perchè l’inadempimento sarebbe stato comunque di scarsa importanza e inidoneo a giustificare la risoluzione del contratto;

considerato che la terza censura (violazione degli artt. 1241, 1242 e 1243 c.c.) è inammissibile, in quanto volta a sollecitare un riesame della vicenda in punto di fatto alla luce delle valutazioni espresse dal consulente tecnico d’ufficio;

che le altre censure sono manifestamente infondate, in quanto non tengono conto della circostanza che il contratto di locazione stipulato fra le parti prevedeva l’accettazione dell’immobile nelle condizioni in cui si trovava nonchè l’obbligo per la conduttrice di realizzare le opere di ristrutturazione specificate nell’art. 2 del contratto; opere che le parti avevano senz’altro ritenuto di particolare importanza nell’economia negoziale, tanto che la mancata esecuzione era stata prevista come condizione risolutiva del contratto, e del cui costo avevano tenuto conto nella determinazione del canone annuo (v. pag. 5 sentenza appello);

che il ricorso non affronta dialetticamente l’interpretazione del sinallagma contrattuale proposta dalla corte d’appello e non offre alcun elemento per disattenderla, essendo peraltro evidente che, se del costo di questi lavori si era già tenuto conto nella determinazione del canone, gli stessi non potevano essere opposti in compensazione, nè la società conduttrice poteva procedere unilateralmente alla totale sospensione del pagamento o alla parziale riduzione del canone convenuto;

che, infatti, la Cassazione ha ripetutamente affermato che il conduttore debba provvedere comunque al pagamento del canone di locazione, la cui mancata corresponsione costituisce inadempimento contrattuale grave, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1455 c.c., poichè l’autoriduzione del canone, operata dal conduttore, è fatto arbitrario ed illegittimo, anche nell’eventualità dell’inadempimento da parte del locatore (peraltro nella specie non dimostrato) ex art. 1578 c.c., potendo in tal caso il conduttore agire unicamente per domandare la risoluzione del contratto o la riduzione del corrispettivo (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 10639 del 26/06/2012, Rv. 623120; Sez. 3, Sentenza n. 26540 del 17/12/2014, Rv. 633947);

che con il secondo motivo si deduce l’omessa e insufficiente motivazione in ordine a un fatto controverso e decisivo per il giudizio, indicato nelle condotte dei contraenti;

che tale motivo è inammissibile in quanto aspecifico, giacchè non si chiarisce quali sarebbero le condotte di cui è stata omessa la valutazione, se esse siano anteriori o susseguenti dalla stipulazione del contratto e in cosa sarebbero consistite;

che, inoltre, non è dimostrato neppure che trattasi di fatti di cui si sia effettivamente discusso fra le parti, non essendo stato allegato nulla al riguardo;

che le istanze relative alla correzione di eventuali errori materiali contenuti nelle sentenze di merito non possono essere proposte in questa sede, a prescindere dal rilievo che la definitività dell’accertamento contenuto nella presente sentenza determina l’irrilevanza delle questioni relative alla provvisoria esecutività della decisione di primo grado;

che, in conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, nella misura indicata nel dispositivo;

che sussistono i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da lui proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento, in favore dell’ente controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 2 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA