Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7902 del 28/03/2017

Cassazione civile, sez. III, 28/03/2017, (ud. 02/03/2017, dep.28/03/2017),  n. 7902

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29905/2014 proposto da:

L.S.S., LA.CO.VE., L.S.M.,

L.S.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G.PISANELLI 2, presso

lo studio dell’avvocato FRANCESCA ROMANA FUSELLI, rappresentati e

difesi dall’avvocato LUIGI BONANNO FELDMANN giusta procura in calce

al ricorso;

– ricorrenti –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, G.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1858/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 31/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/03/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

L.S.S., La.Co.Ve., L.S.A. e L.S.M. convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Giarre G.G. e Fondiaria – SAI s.p.a. chiedendo il risarcimento dei danni a titolo iure proprio conseguenti alla morte del congiunto L.S.G., avvenuta mentre costui, alla guida di ciclomotore, si scontrava con il veicolo di proprietà e condotto dal G.. Il Tribunale adito rigettò la domanda. Avverso detta sentenza proposero appello gli originari attori. Con sentenza di data 31 ottobre 2013 la Corte d’appello di Catania dichiarò improponibile la domanda. Osservò la corte territoriale che si era formato giudicato nel senso dell’esclusiva responsabilità del L.S. in relazione a sentenza del Giudice di Pace che aveva condannato Nuova Maa Assicurazione e gli “eredi di L.S.G.” al risarcimento del danno in favore di G.G. e che, con riferimento al motivo di appello secondo cui la notificazione dell’atto di citazione innanzi al Giudice di Pace era inesistente perchè effettuata nei confronti degli eredi di L.S.G. impersonalmente e collettivamente presso l’ultimo domicilio del defunto, l’eventuale inesistenza della notificazione non comportava l’inesistenza della sentenza, ma solo la nullità deducibile nei modi e nei termini previsti per l’impugnazione, sicchè la sentenza era suscettibile di passare in giudicato.

Hanno proposto ricorso per cassazione L.S.S., La.Co.Ve., L.S.A. e L.S.M. sulla base di tre motivi. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2.

Considerato che:

con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2909, 1306, 471 e 2697 c.c., nonchè degli artt. 24, 25 e 111 Cost., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osservano i ricorrenti di avere agito per i danni iure proprio, fatti valere quali prossimi congiunti della vittima del sinistro stradale, e non in qualità di eredi, mentre nel giudizio innanzi al Giudice di Pace essi erano stati evocati impersonalmente quali eredi, sicchè non erano stati parte di quel giudizio (peraltro L.S.M., all’epoca minorenne, poteva acquistare la qualità di erede solo all’esito dell’accettazione con beneficio d’inventario) e non poteva quindi aversi l’efficacia del giudicato.

Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 2909 c.c., e artt. 163 e 164 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osservano i ricorrenti che nel giudizio innanzi al Giudice di Pace la notifica dell’atto di citazione, in quanto eseguita agli eredi impersonalmente nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto, e non individualmente e personalmente nei confronti di ciascuno di essi, era inesistente, sicchè inesistente era anche la relativa sentenza.

Con il terzo motivo si denuncia omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Lamentano i ricorrenti che il giudice di appello aveva omesso di esaminare il fatto della diversità delle parti fra il presente giudizio e quello innanzi al Giudice di Pace, nel primo le parti quali attori iure proprio, nel secondo quali “eredi di L.S.G. impersonalmente presso il suo ultimo domicilio”, e che si trattava di fatto decisivo in quanto impeditivo dell’efficacia di giudicato della sentenza resa dal Giudice di Pace.

Il primo motivo è fondato. Il rapporto dedotto in giudizio, in quanto identificato dal danno subito iure proprio in virtù della relazione di parentela, è diverso da quello dedotto nell’altro giudizio, nel quale gli odierni convenuti risultano convenuti nella qualità di eredi, e dunque con riferimento ad un rapporto obbligatorio del quale soggetto passivo era il de cuius. Il diverso accertamento del fatto storico corrispondente alla causazione del sinistro, cui possono dare vita i distinti processi, non è idoneo a determinare un conflitto pratico di giudicati, tale da comportare l’impossibilità dell’attuazione simultanea degli stessi, perchè la diversità di obbligazioni risarcitorie, come sopra delineate, comporta una diversità dei beni della vita cui i due accertamenti giurisdizionali si riferiscono, residuando nell’ipotesi di contrasto una mera contraddittorietà fra decisioni. Il giudice di merito dovrà quindi attenersi al seguente principio di diritto: “la pronuncia resa in giudizio per il risarcimento del danno da sinistro stradale nel quale la parte risulti convenuta quale erede del danneggiante, deceduto a seguito del sinistro, non è suscettibile di acquistare efficacia di giudicato nel giudizio in cui la stessa parte agisca quale attore per il risarcimento del danno vantato iure proprio nei confronti della medesima controparte dell’altro giudizio”.

L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento degli ulteriori motivi.

PQM

accoglie il primo motivo del ricorso, con assorbimento degli ulteriori motivi; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Catania in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 2 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2017

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