Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7901 del 20/04/2016
Civile Sent. Sez. 5 Num. 7901 Anno 2016
Presidente: PICCININNI CARLO
Relatore: MELONI MARINA
SENTENZA
sul ricorso 12039-2011 proposto da:
CANTAGALLI MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA SICILIA 66, presso lo studio dell’avvocato
FRANCESCO GIULIANI, che lo rappresenta e difende
unitamente agli avvocati ANTONIO SODA, LAURA SODA
giusta delega a margine;
– ricorrente –
2016
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contro
AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE CENTRALE in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
Data pubblicazione: 20/04/2016
•
– cantroricorrente
avverso
la
sentenza
n.
186/2010
–
della
COMM.TRI3.REG.SEZ.DIST. di PARMA, depositata il
24/06/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
MELONI;
udito per il ricorrente l’Avvocato ALTIERI per delega
dell’Avvocato GIULIANI che ha chiesto raccoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato ROCCHITTA
che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI CUOMO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
udienza del 10/02/2016 dal Consigliere Dott. MARINA
Svolgimento del processo
L’Agenzia delle Entrate Ufficio di Reggio Emilia
rettifica di maggior valore e liquidazione di
maggiore imposta di registro, ipotecaria e
catastale relativa ad atto di compravendita di
un terreno sito nel Comune di Cavriago,
stipulato in data 15/3/2004 con la società
3ofiser mrl mcquilente.
Il vcnditore Mario
Cantagalli propose ricorso davanti alla
Commissione Tributaria Provinciale di Reggio
Emilia, contestando il maggior valore accertato
dall’Ufficio per carenza di motivazione e
mancata allegazione degli atti su cui si basava
l’accertamento.
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria
Provinciale di Roma che respinse il ricorso, il
contribuente propose impugnazione davanti alla
Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia la
quale confermò la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria
Regionale dell’Emilia ha proposto ricorso per
notificò a Mario Cantagalli un avviso di
cassazione Mario Cantagalli con tre motivi.
L’Agenzia delle Entrate ha resistito con
controricorso.
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente
lamenta violazione e falsa applicazione degli
art. 52 c.2-bis DPR 131 del 26 aprile 1986 testo
unico dell’imposta di registro, art.7 comma l
legge 212 del 27 luglio 2000 in relazione
all’art. 360 n.3 cpc in quanto all’avviso di
accertamento non erano stati allegati, ma solo
riprodotti nel loro contenuto essenziale, l’atto
similare di compravendita e trasferimento del
4/12/2003 cui si era riferito l’Ufficio e le
stime OMI (osservatorio valori immobiliari della
provincia di Reggio Emilia) applicate alla
fattispecie in mancanza di stime di aree
edificabili del Comune di Cavriago.
Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente
Mario Cantagalli lamenta omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione circa un fatto
decisivo e controverso per il giudizio in
riferimento all’art. 360 n.5 cpc, in quanto il
giudice di appello ha omesso di valutare gli
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MOTIVI DELLA DECISIONE
elementi
probatori
sulla
congruità
del prezzo contrattuale e non ha dato conto
dell’iter logico seguito per ritenere congruo e
giustificato il maggior valore venale del bene
compravenduto e la sua rispondenza al valore di
Territorio sulla base di una diversa valutazione
degli elementi ex art. 51 DPR 131/1986.
Con il terzo
motivo di ricorso il ricorrente
denuncia la violazione e falsa applicazione
dellFart.51 c.3 DPR 131 del 26 aprile 1986 testo
unico dell’imposta di registro, in riferimento
all’art. 360 comma l n.3 cpc, in quanto il
giudice di appello non ha attribuito alcuna
rilevanza alle stime del Comune ai fini ICI, del
tutto conformi ai valori contrattuali, perché
ritenute irragionevolmente inattendibili.
Il ricorso proposto è infondato e deve essere
respinto.
In ordine al primo motivo occorre rilevare che
secondo questa Corte in fattispecie analoga
(Sez. 5, Sentenza n. 6914 del 25/03/2011)
relativa ad avviso di accertamento in materia di
imposta di registro ed INVIM al quale non era
stato allegato l’atto similare di riferimento ha
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mercato, cosi come accertato dall’Agenzia del
affermato:
“Nel
regime introdotto
dall’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
l’obbligo di motivazione degli atti tributari
può essere adempiuto anche “per relationem”,
ovverosia mediante il riferimento ad elementi di
condizione che questi ultimi siano allegati
all’atto notificato ovvero che lo stesso ne
riproduca il contenuto essenziale, per tale
dovendosi intendere l’insieme di quelle parti
(oggetto, contenuto e destinatari) dell’atto o
del documento che risultino necessarie e
sufficienti per sostenere il contenuto del
provvedimento adottato, e la cui indicazione
consente al contribuente – ed al giudice in sede
di eventuale sindacato giurisdizionale – di
individuare i luoghi specifici dell’atto
richiamato nei quali risiedono quelle parti del
discorso che formano gli elementi della
motivazione del provvedimento. (In applicazione
del principio, la S.C. ha ritenuto correttamente
motivato l’atto con cui l’Ufficio aveva
rettificato, ai fini dell’imposta di registro e
dell’INVIM, il valore di un immobile dichiarato
in un contratto di compravendita, richiamando in
comparazione altro atto di cessione di bene,
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fatto risultanti da altri atti o documenti, a
ritenuto
della
stessa
natura,
senza allegarlo integralmente, ma riportandone
soltanto alcuni stralci significativi).
Più recentemente Sez. 5, Sentenza n. 25153 del
08/11/2013 ” In tema di accertamento tributario,
liquidazione ha la funzione di delimitare
l’ambito delle ragioni adducibili dall’Ufficio
nell’eventuale successiva fase contenziosa,
consentendo al contribuente l’esercizio del
diritto di difesa. Ne consegue che, fermo
restando l’onere della prova gravante sulla
Amministrazione, è sufficiente che la
motivazione contenga l’enunciazione dei criteri
astratti, in base ai quali è stato determinato
il maggior valore, (nella specie, relativo
all’imposta di registro sulla cessione di
azienda), senza necessità di esplicitare gli
elementi di fatto utilizzati per l’applicazione
la motivazione di un avviso di rettifica e di
di essi, in quanto il contribuente, conosciuto
il criterio di valutazione adottato, è già in
condizione di contestare e documentare
l’infondatezza della pretesa erariale, senza
poter invocare la violazione, ai sensi dell’art.
52, comma 2-bis, del d.P.R. 26 aprile 1986, n.
131, del dovere di allegazione delle
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19n
informazioni
date
dal
cedente
(l’azienda) ove il contenuto essenziale degli
atti sia stato riprodotto sull’avviso di
accertamento.”
Nella fattispecie peraltro non essendo stato
in violazione del principio di autosufficienza
non è possibile per questa Corte valutarne il
contenuto e la sua sufficienza al fine di porre
il contribuente in grado di conoscere e
contestare gli atti di riferimento.
In ordine al secondo motivo di ricorso, in tema
di imposte derivanti dalla compravendita di
immobile, va premesso che l’accertamento da
parte dell’Agenzia delle entrate del “valore
venale in comune commercio”, di cui all’art. 51,
coma 2, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ai
fini della determinazione della base imponibile
di un contratto di compravendita immobiliare,
deve tenere conto della natura, consistenza ed
ubicazione dei beni avendo riguardo ai
trasferimenti avvenuti non oltre tre anni prima
che abbiano avuto per oggetto immobili con
analoghe caratteristiche e condizioni.
Ciò premesso l’inesistenza di stime effettuate
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riprodotto nel ricorso l’avviso di accertamento
in riferimento ai
valori
OMI
per
aree edificabili site nel Comune di Cavriago non
appare decisivo sia perché in ogni caso il
giudice di merito ha richiamato i valori medi
relativi a transazioni di terreni edificabili
la CTR ha ritenuto l’adempimento da parte
dell’Agenzia dell’obbligo di motivazione
dell’avviso di accertamento di maggior valore in
materia di imposta di registro.
Tale obbligo può ritenersi adempiuto con
l’indicazione dei criteri sulla base dei quali
si è pervenuti alla diversa valutazione, così
come è avvenuto nella fattispecie avendo il
giudice di merito, sulla base di un giudizio di
fatto insindacabile in questa sede ed immune da
censure logiche, dato atto e confermato nella
motivazione che i dati ricognitivi e logicodeduttivi che hanno determinato il maggior
nella provincia di Reggio Emilia, sia in quanto
valore del bene sono attendibili, in particolare
con riferimento al contratto per compravendita
di bene similare “avente valore enormemente
superiore a quello in oggetto per euro 168 al mq
contro euro 33 e che si differenzia sul piano
sostanziale solo per la presenza del piano
urbanistico definitivo”.
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07
La
censura
si
propone
pertanto
come richiesta di una diversa valutazione di
merito che appare preclusa in questa sede di
giudizio di legittimità.
Altresì infondato è il terzo motivo di ricorso
dell’area soggetta ad accertamento sia l’Ufficio
che il giudice non sono vincolati dalle stime
effettuate dai Comuni in altra sede e per altro
scopo che ben possono essere disattese come
nella fattispecie qualora inattendibili sulla
base di ragioni di cui si rende conto con logica
e congrua motivazione.
Infatti risulta ben evidente che non solo i
soggetti attivi dei rapporti giuridici relativi
all’imposta di registro e all’ICI ma anche la
struttura dei due tributi è in radice diversa:
sotto il profilo temporale all’occasionalità e
all’unicità della prima si contrappone la
in quanto nella valutazione del valore venale
periodicità e, quindi la ripetitività della
seconda, la quantità del cui oggetto va, quindi,
determinata anno per anno con riferimento al 1^
giorno del periodo di imposta; sotto il profilo
oggettivo, poi, i criteri di determinazione
della quantità dell’oggetto di imposta sono solo
parzialmente coincidenti e i criteri da
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m
utilizzare per l’ICI
sono più numerosi
e, comunque, diversi e specificamente indicati
dal legislatore ( Cass. 15078/2004).
Per quanto sopra deve essere respinto il ricorso
proposto con condanna del ricorrente alle spese
della soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso proposto e condanna il
ricorrente Mario Cantagalli al pagamento delle
spese di giudizio in favore di Agenzia delle
Entrate che si liquidano in E 4.500,00
complessivamente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della
V sezione civile il 10/2/2016
del giudizio di legittimità secondo il principio