Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7900 del 28/03/2017
Cassazione civile, sez. III, 28/03/2017, (ud. 02/03/2017, dep.28/03/2017), n. 7900
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2116-2014 proposto da:
L.R.P., (OMISSIS), A.S. (OMISSIS),
A.G. (OMISSIS), A.E. (OMISSIS), considerati domiciliati ex
lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentati e difesi dall’avvocato LUIGI ABATE giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
CARIGE ASSICURAZIONI SPA, in persona del dott. P.A., in
qualità di procuratore speciale, legale rappresentante pro-tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO 27, presso lo
studio dell’avvocato FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI, che la rappresenta
e difende giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
F.S., EUROPE COMMERCIAL TRANSPORT SRL, GENERALI ITALIA SPA
(OMISSIS), EUROTRANS SRL;
– intimati –
avverso la sentenza n. 980/2013 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,
depositata il 10/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
02/03/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso chiedendo, visto l’art. 380
c.p.c., che la Corte di cassazione, in camera di consiglio, dichiari
il ricorso inammissibile o, in subordine, infondato.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
L.R.P. ed i figli G., E. e A.S. convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Sulmona F.S., Eurotrans s.r.l. e Levante Norditalia s.p.a. (poi Carige Assicurazioni s.p.a.) chiedendo il risarcimento del danno conseguente al sinistro stradale in cui era deceduto in data (OMISSIS) il congiunto Ar.Ge.. Il Tribunale adito rigettò la domanda. Avverso detta sentenza proposero appello gli originari attori. Con sentenza di data 10 ottobre 2013 la Corte d’appello di L’Aquila rigettò l’appello. Osservò la corte territoriale, premesso che non ricorreva l’obbligo di astensione del giudice di primo grado per avere svolto le funzioni di giudice delle indagini preliminari nel procedimento penale, che era condividere la valutazione del primo giudice, il quale aveva recepito le conclusioni della perizia svolta in sede penale e della consulenza di parte, disattendendo quelle della CTU, in quanto, sulla base della documentazione fotografica dei carabinieri, arretrando il punto di impatto fra i due veicoli, risultava il taglio della curva da parte dell’automezzo condotto dalla vittima, affrontando una curva sinistrosa, e la verificazione dell’urto fra veicoli in prossimità della mezzeria della carreggiata all’esito dell’invasione dell’opposto senso di marcia da parte della vittima medesima. Aggiunse che la presunzione di concorso di responsabilità era stata superata “dalla prova di totale responsabilità di un veicolo nei confronti dell’altro”.
Hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi L.R.P. e G., E. e A.S. e resiste con controricorso Carige Assicurazioni s.p.a.. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2. Il pubblico ministero ha depositato le conclusioni scritte. E’ stata presentata memoria.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
con il primo motivo si denuncia violazione dell’art. 115 c.p.c. e art. 2697 c.c., in relazione agli artt. 132 c.p.c. e art. 118 att., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5. Osservano i ricorrenti che la motivazione era apparente non avendo il giudice di appello indicato le ragioni per le quali quanto dichiarato dell’unico teste oculare M.A., e cioè che era stato il veicolo condotto dal F. ad urtare quello condotto dall’ A., non era stato considerato e che comunque era carente l’esame del fatto decisivo rappresentato dalla deposizione testimoniale. Aggiungono che, avendo parte attrice assolto il proprio onere probatorio, illegittimo era il ricorso alla perizia penale e che in presenza di consulenze discordanti il giudice di appello doveva disporre nuova consulenza. Il motivo, articolato in più sub-motivi, è inammissibile. La denuncia di motivazione apparente muove da una ratio decidendi che non si rileva dalla sentenza impugnata: il giudice di merito non ha omesso di considerare la dichiarazione del M. (la quale resta mezzo di prova, e non fatto storico, sicchè la denuncia non è proponibile anche sotto il profilo del vizio motivazionale), ma ha rilevato che la perizia resa nel procedimento penale, unitamente alle conclusioni del consulente di parte, danno “l’esatta proporzione e la giusta collocazione anche al senso della dichiarazione, diversamente enfatizzata dagli appellanti, del teste oculare, il camionista M.A.”, con ciò attribuendo a tale dichiarazione un senso evidentemente diverso da quello attribuito dagli attori. La denuncia di illegittimità del ricorso alla perizia penale, a parte l’ammissibilità dell’utilizzazione della stessa nel processo civile (fra le tante Cass. 16 maggio 2006, n. 11426), muove da un presupposto, e cioè l’assolvimento dell’onere probatorio, che non è sindacabile nella presente sede di legittimità. Infine il rinnovo dell’indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito (fra le tante Cass. 19 luglio 2013, n. 17693).
Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 2054 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4. Osservano i ricorrenti che, se è vero che la prova liberatoria per il conducente può indirettamente risultare dalla colpa esclusiva dell’altro conducente, era mancata la prova di quest’ultima e che quindi era mancato l’esame dell’eventuale sussistenza dell’apporto causale del Fornaro. Il motivo è inammissibile. Ha affermato il giudice di appello che la presunzione di concorso di responsabilità era stata superata “dalla prova di totale responsabilità di un veicolo nei confronti dell’altro”. L’indagine in ordine alla mancanza di prova della colpa esclusiva dell’ A. implica uno scrutinio di merito che è precluso nella presente sede di legittimità.
Con il terzo motivo si denuncia violazione dell’art. 51 c.p.c.” in combinato disposto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4. Osservano i ricorrenti che, avendo svolto il giudice di primo grado le funzioni di giudice delle indagini preliminari nel procedimento penale, ricorreva l’obbligo di astensione e che, ove non si ritenga ricorrente l’obbligo di astensione ai sensi dell’art. 51 c.p.c., può prospettarsi il dubbio di illegittimità costituzionale. Il motivo è infondato. La decisione impugnata è conforme a diritto benchè erroneamente motivata in diritto, sicchè va corretta ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c.. Va rilevato che non risulta proposta istanza di ricusazione. In difetto di ricusazione, la violazione dell’obbligo di astenersi da parte del giudice non è deducibile in sede d’impugnazione come motivo di nullità della sentenza (fra le tante da ultimo Cass. Sez. U. 20 gennaio 2017, n. 1545 e 7 luglio 2016, n. 13935). La mancanza dell’istanza di ricusazione rende irrilevante il sollevato dubbio di legittimità costituzionale.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1 – quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.050,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 2 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2017