Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7900 del 19/03/2021

Cassazione civile sez. II, 19/03/2021, (ud. 15/12/2020, dep. 19/03/2021), n.7900

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26243-2019 proposto da:

D.G., rappresentato e difeso dall’avvocato ODOVILIO

LOMBARDO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 629/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 21/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/12/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO.

 

Fatto

RITENUTO

che D.G. ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna, di cui in epigrafe, che ne aveva rigettato l’impugnazione in materia di protezione internazionale, avverso la decisione di primo grado.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso omette l’esposizione sommaria dei fatti di causa (art. 366 c.p.c., n. 3), passando direttamente alla esposizione dell’unitaria censura, essendosi limitato a premettere che la Corte locale, dopo aver giudicato inattendibile il racconto individuale, aveva prescisso dall’indagare la situazione interna del (OMISSIS);

che il ricorso “deve recare, a pena di inammissibilità, l’esposizione sommaria dei fatti di causa, in modo da consentire alla Corte di cassazione di conoscere dall’atto, senza attingerli “aliunde”, gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti” (da ultimo, ex multis, S.U. n. 22575, 10/09/2019, Rv. 655112 – anche a riguardo del regolamento di giurisdizione -; cfr., pure, Sez. 1, n. 24291/2016);

che, neppure attraverso l’esame dell’unico motivo di ricorso risulta possibile a questa Corte conoscere dei fatti rilevanti di causa, di talchè, a tal fine dovrebbe far luogo a un’attività di d’improprio attingimento, in contrasto con la norma processuale citata;

considerato che non occorre far luogo a statuizione sulle spese poichè il Ministero dell’Interno non ha svolto difese in questa sede;

considerato che di recente questa Corte a sezioni unite, dopo avere affermato la natura tributaria del debito gravante sulla parte in ordine al pagamento del cd. doppio contributo, ha, altresì chiarito che la competenza a provvedere sulla revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione al giudizio di cassazione spetta al giudice del rinvio ovvero – per le ipotesi di definizione del giudizio diverse dalla cassazione con rinvio (come in questo caso) – al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato; quest’ultimo, ricevuta copia della sentenza della Corte di cassazione ai sensi dell’art. 388 c.p.c., è tenuto a valutare la sussistenza delle condizioni previste dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136 per la revoca dell’ammissione (S.U. n. 4315, 20/2/2020).

PQM

dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2021

 

 

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