Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 790 del 15/01/2018

Cassazione civile, sez. VI, 15/01/2018, (ud. 14/12/2017, dep.15/01/2018),  n. 790

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza n. 1283 del 2016 (pubblicata il 30 marzo 2016), sulla base della mancata comparizione del difensore, dell’appellante Siderurgica Innovativa Meridionale srl, all’udienza del 27 gennaio 2016, ed a quella successivamente calendarizzata per il rinvio ex artt. 309 e 181 c.p.c., ha dichiarato estinto il giudizio ed ha cancellato la causa dal ruolo.

Avverso tale provvedimento ricorre, per cassazione la predetta società Siderurgica, con un unico mezzo, con il quale lamenta la violazione degli artt. 301,309,181 e 161 cod. proc. civ., per avere la Corte d’Appello disposto nei sensi anzidetti benchè il difensore della parte era deceduto fin dal (OMISSIS).

La Banca MPS SpA ha resistito con controricorso, eccependo la tardività dell’impugnazione (essendo scaduto il termine il 29 ottobre 2016) e la sua infondatezza.

Il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia notificata alla parte costituita nel presente procedimento, alla quale sono state mosse osservazioni adesive da parte della ricorrente.

Il ricorso è manifestamente fondato.

La doglianza – esclusa la fondatezza dell’eccezione di tardità dell’impugnazione, perchè computabile a mesi e perciò essendo tempestiva la notificazione del ricorso eseguita il 31 ottobre 2016 (essendo il trenta domenica) – è manifestamente fondata, alla luce del principio di diritto (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3459 del 2007), a cui vien data continuità anche in questa sede, secondo cui “la morte, come la radiazione o la sospensione dall’albo dell’unico difensore a mezzo del quale la parte è costituita nel giudizio di merito (o, come nella specie, di avvocato personalmente costituito), determina automaticamente l’interruzione del processo anche se il giudice e le altri parti non ne hanno avuto conoscenza (e senza, quindi, che occorra, perchè si perfezioni la fattispecie interruttiva, la dichiarazione o la notificazione dell’evento), con preclusione di ogni ulteriore attività processuale che, se compiuta, è causa di nullità degli atti successivi è della sentenza; con la conseguenza che la nullità della sentenza di appello potrà essere dedotta e provata per la prima volta nel giudizio di legittimità, a norma dell’art. 372 c.p.c., e che, nel caso di accoglimento del ricorso, la sentenza ai sensi dell’art. 383, dovrà essere cassata con rinvio ad altro giudice di pari grado, nella stessa fase in cui si trovava il processo alla data dell’evento interruttivo”.

Infatti, il difensore della parte (come si rileva dal certificato di morte in atti) è deceduto prima dell’udienza del 27 gennaio 2016 (e di quella successivamente tenutasi ai sensi del combinato disposto dagli artt. 309 e 181 c.p.c.), sicchè ricorre esattamente il caso di cui al principio richiamato. Il provvedimento impugnato va pertanto cassato, in applicazione di tale principio di diritto, con rinvio della causa anche per le spese di questa fase del giudizio – alla stessa Corte territoriale, ma in diversa composizione.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato, e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase del giudizio, al Tribunale di Catania, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta – 1 Civile della Corte di Cassazione, il 14 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2018

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