Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 790 del 14/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 14/01/2011, (ud. 18/11/2010, dep. 14/01/2011), n.790

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. SOTGIU Simonetta – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24666/2006 proposto da:

GENERALE FONDIARIA SRL CESSATA in persona dei legali rappresentanti

pro tempore e liquidatori, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

AGOSTINO DEPRETIS 86, presso lo studio dell’avvocato ADONNINO Pietro,

che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 95/2004 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA,

depositata il 22/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

18/11/2010 dal Consigliere Dott. SIMONETTA SOTGIU;

udito per il resistente l’Avvocato D’ASCIA, che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LECCISI Giampaolo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna accogliendo, con sentenza 22 giugno 2005, l’appello dell’Ufficio II.DD. di Bologna contro la decisione del giudice di primo grado – che aveva ritenuto nullo l’accertamento dell’Ufficio, notificato alla Società Generale Fondiaria s.r.l. nel novembre 1982, relativo ad omesse ritenute d’acconto nell’anno 1979, fondato su documenti acquisiti in relazione ad un processo penale – ha affermato che il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 35, non impedisce all’Ufficio di utilizzare documentazione extracontabile acquisita in sede penale, trattandosi di atti provenienti dalla P.A..

La Generale Fondiaria s.r.l. (cessata) chiede la cassazione di tale sentenza sulla base di due motivi. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Coi primo motivo si denuncia la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 33, 35 e 38, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, e si sostiene che, stante l’intervenuta modifica (con il D.P.R. n. 463 del 1982, art. 2) del testo originario del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33, con decorrenza dal 24 luglio 1982, mediante l’inserimento dell’inciso “previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria,in relazione alle norme che disciplinano il segreto istruttorio”, la trasmissione dei dati all’Amministrazione Finanziaria non poteva avvenire dopo il 24 luglio 1982 senza espressa autorizzazione del giudice penale a tutela del segreto istruttorio, e tale ipotesi e specifica rispetto alla generica raccolta di dati utilizzabile dall’A.F. prevista dall’art. 38 citato D.P.R., poichè quei dati furono nella specie raccolti in sede di polizia giudiziaria e come tali utilizzati, così come non sarebbe applicabile alla fattispecie l’art. 35 citato D.P.R., come affermato dalla Commissione Regionale.

Col secondo motivo, adducendo la violazione dell’art. 112 c.p.c., nonchè vizio di motivazione della sentenza impugnata, che non ha pronunciato in ordine alle contestate omesse ritenute sui compensi erogati agli intermediari, avendo ritenuto comunque legittimo l’utilizzo dei dati, senza valutare le eccezioni sollevate dalle parti in ordine alla fondatezza dei singoli rilievi.

Il primo motivo, che presenta profili di inammissibilità, è infondato.

Dai testo del ricorso introduttivo, riprodotto dall’Agenzia controricorrente si rileva che Società Generali Fondiaria lamento inizialmente esclusivamente la violazione del segreto d’ufficio in ordine alla documentazione extracontabile rilevata dai dati bancari, senza alcun riferimento alla necessità di autorizzazione del Procuratore della Repubblica all’utilizzazione di quei dati à fini fiscali. Le argomentazioni svolte dalla ricorrente in ordine al mancato rispetto del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33, in relazione all’assenza di autorizzazione della Procura all’utilizzazione dei dati acquisiti nell’ambito di indagini di P.G. introduce un nuovo e non indagato profilo di doglianza, come tale inammissibile. Peraltro questa Corte ha avuto modo di affermare che l’autorizzazione “de qua” è prevista dal cit. art. 33 a tutela del segreto istruttorio, ma non del contribuente, per cui la sua eventuale omissione non inficia la validità dell’accertamento tributario (Cass. 15914/2001; 15538/2002;

7208/2003; 18457/2003; 22035/2006) costituendo la violazione del segreto istruttorio l’unico limite alla piena possibilità di trasmissione agli Uffici finanziari di dati bancari acquisiti in sede di polizia giudiziaria (Cass. 7613/2002).

E’ inammissibile per difetto di autosufficienza anche il secondo motivo di ricorso, posto che la sentenza impugnata non fa cenno del merito delle richieste della contribuente, e quest’ultima non indica nel presente ricorso i modi e i termini di riproposizione delle contestazioni relative alle ritenute,nè riporta o allega testi degli atti processuali in cui tali contestazioni risultano inserite.

Il ricorso deve essere dunque complessivamente rigettato, senza addebito di spese, non essendosi controparte costituita.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2011

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