Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7899 del 28/03/2017


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Cassazione civile, sez. III, 28/03/2017, (ud. 02/03/2017, dep.28/03/2017),  n. 7899

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28593-2014 proposto da:

ASCOM SPA, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione

e legale rappresentante pro-tempore ROBERTO SCHEDONI, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CARLO FELICE, 89, presso lo studio

dell’avvocato TIZIANO MARIANI, rappresentata e difesa dall’avvocato

GIANPIERO SAMORI’ giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

UTECO CONTEC SRL, in persona dell’Amm.re Unico Sig. ORESTE SILIGARDI,

elettivamente domiciliata in ROMA, V.R.GAROFALO 81, presso lo studio

dell’avvocato FIAMMETTA FAGIOLI, rappresentata e difesa

dall’avvocato FRANCESCO FERRI giusta procura in calce al

controricorso;

TECNOEFFE SNC, in persona del legale rappresentante pro-tempore

sig.ra C.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

TUSCOLANA 4, presso lo studio dell’avvocato MARCO PEPE,

rappresentata e difesa dagli avvocati GIUSEPPE PARRILLO, ROBERTO

MORELLI giusta procura a margine del controricorso; IRPLAST SPA

(già BIMO ITALIA SPA) in persona del legale rappresentante Dott.

CO.FA., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 28,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO ZAZZA che la rappresenta e

difende giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

GENERALI ASSICURAZIONI SPA, FATA ASSICURAZIONI DANNI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 816/2014 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 17/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/03/2017 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza in data 17.7.2014 n. 816 ha confermato la decisione di prime cure e rigettato l’appello proposto da ASCOM s.p.a., rilevando che il credito relativo a saldo corrispettivo lavori di appalto, maturato dalla appaltatrice UTECO Contec s.r.l. nei confronti della committente BIMO Italia s.p.a., e ceduto “pro soluto” dalla prima alla subappaltatrice ASCOM s.p.a., azionato dalla cessionaria ASCOM s.p.a. nei confronti del debitore ceduto BIMO Italia s.p.a. (successivamente IRPLAST s.p.a.) risultava estinto, in data anteriore alla stipula dell’atto di cessione del novembre 2004, per compensazione volontaria tra UTECO Contec s.r.l. e BIMO Italia s.r.l. con un controcredito vantato da quest’ultima per danni cagionati nel corso della esecuzione dei lavori di appalto, dovendo altresì ritenersi infondata l’azione di adempimento della garanzia assicurativa proposta in via subordinata da ASCOM s.p.a. nei confronti di Generali Ass.ni s.p.a. in quanto la polizza concerneva i rischi connessi alla responsabilità civile verso terzi della società assicurata (e dei subappaltatori) e non anche l’assicurazione del credito.

Avverso la sentenza di appello, notificata in data 2.10.2014, ha proposto ricorso per cassazione ASCOM s.p.a. deducendo vizi di nullità processuale e violazione di norme di diritto.

Resistono con controricorso e memorie illustrativa UTECO Contec s.r.l e TECNOEFFE s.a.s. e soltanto con controricorso IRPLAST s.p.a..

Gli altri intimati non hanno svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha raccomandato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Primo motivo:

– violazione dell’art. 112 c.p.c., artt. 1241 e 2697 c.c.

Sostiene la ricorrente che BIMO Italia s.p.a. aveva allegato che UTECO aveva “accettato” la nota di debito (relativa all’importo vantato a titolo risarcitorio), sicchè il Giudice di appello ravvisando in ciò una manifestazione di volontà conclusiva dell’accordo estintivo dei reciproci crediti, aveva pronunciato extrapetita, in quanto nella specie si verteva in tema di compensazione legale.

L’assunto è destituito di pregio in quanto:

A- relativamente alla violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 1241 c.c.:

a) la ricorrente viene a confondere la attività di qualificazione giuridica della fattispecie concreta come dedotta rilevata in giudizio – che è attività riservata al Giudice di merito ed anche di legittimità – con l’ambito oggettivo della cognizione del giudice, definito dal contenuto della domanda e delle eccezioni: nella specie BIMO aveva fatto valere la inesistenza del proprio debito per saldo corrispettivi d’appalto, in quanto estinto, in parte con la emissione dell’assegno bancario incassato dalla appaltatrice UTECO, ed in parte compensato – per l’importo corrispondente – con la nota di debito “accettata” da UTECO. La Corte territoriale ha ravvisato gli elementi costitutivi della fattispecie estintiva satisfattiva delle obbligazioni disciplinata dall’art. 1252 c.c. qualificandola come “compensazione volontaria”, e dunque pronunciando nei limiti del devoluto ed in relazione ai soli fatti allegati da BIMO a sostegno della proposta eccezione ed acquisiti al giudizio di merito.

b) la censura ex art. 112 c.p.c. si palesa inammissibile in quanto inidonea ad inficiare la statuizione impugnata: non risulta, infatti, in alcun modo esplicato quale sia l’interesse del ricorrente a svolgere una critica limitata alla diversa qualificazione giuridica della fattispecie estintiva del credito legale e non convenzionale- tenuto conto che, quando fosse in ipotesi ritenuta fondata, non immuterebbe l’effetto estintivo del credito che si produce tanto nel caso di compensazione volontaria, ai sensi dell’art. 1252 c.c. in virtù di uno specifico accordo negoziate, espresso o tacito, quanto nel caso di compensazione legale ex art. 1243 c.c., comma 1.

B- relativamente alla violazione dell’art. 1241 c.c. e dell’art. 2697 c.c.

a) la censura si palesa inammissibile in quanto tende a veicolare attraverso la denuncia di un preteso errore di diritto (che per quanto concerne il tipo di compensazione, dovrebbe configurare un vizio di sussunzione), la richiesta di una nuova ed inammissibile revisione della valutazione delle risultanze probatorie: nella esposizione del motivo infatti sia la violazione della regola di riparto ex art. 2697 c.c. che la dedotta assenza del requisito di liquidità del controcredito, che impedirebbe l’effetto estintivo della “compensazione legale” ex art. 1242 c.c., è fondata sulla contestazione della asserita erronea considerazione degli elementi fattuali dai quali la Corte d’appello ha tratto il proprio convincimento in ordine al perfezionamento di un accordo avente ad oggetto la compensazione dei crediti (tali sono i fatti elencati nel motivo di ricorso tutti peraltro considerati e valutati dal Giudice di merito – concernenti la nota di addebito, la natura risarcitoria del credito compensato, l’atto di cessione del credito, la sottoscrizione del verbale di collaudo dell’opera appaltata, ed il fatto, determinante ai fini della “ratio decidendi posta a base della decisione in quanto manifestazione di volontà di adesione all’accordo compensativo, della ricezione ed incasso “senza riserve” da parte di UTECO dell’assegno bancario recante l’importo decurtato delle spese di riparazione del danno, emesso da BIMO a saldo corrispettivo d’appalto). Orbene la omessa od errata valutazione dei fatti probatori acquisiti al giudizio comporta un difetto nella ricostruzione della fattispecie concreta dedotta in giudizio e dunque un “errore di fatto” che è incompatibile con il vizio di violazione di norme di diritto, denunciato dalla ricorrente, che comporta, invece, un “errore di diritto” attinente all’attività di giudizio e che sui traduce o nella inesatta od errata individuazione od interpretazione della norma giuridica (quanto alla fattispecie astratta in essa considerata od agli effetti giuridici ad essa riconducibili) che deve essere applicata al rapporto come esattamene cognito nei suoi elementi fattuali, o in un errore di sussunzione (che si verifica quando i fatti, come oggettivamente rilevati, non appaiono riconducibili alla fattispecie astratta contemplata dalla norma, ovvero pur essendo a quella riconducibili vengono tuttavia regolati dal Giudice sulla base di effetti giuridici diversi da quelli considerati dalla norma applicata). Ne segue che la critica svolta nel motivo avrebbe dovuto essere fatta valere attraverso la denuncia del vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) e non attraverso il vizio di violazione di norma di diritto sostanziale, attesa la ontologica incompatibilità tra i due vizi di legittimità, ripetutamente affermata da questa Corte in considerazione del diverso oggetto della attività del Giudice cui si riferisce la critica (attività interpretativa della fattispecie normativa astratta che va distinta dalla attività valutativa della fattispecie concreta emergente dalle risultanze probatorie: Corte cass. 1 sez. 11.8.2004 n. 15499; id. sez. lav. 16.7.2010 n. 16698), incompatibilità che priva, pertanto, la censura di violazione o falsa applicazione di norme di diritto del necessario supporto argomentativo richiesto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4) per l’ammissibilità del motivo (cfr. Corte cass. 2 sez. 29.4.2002 n. 6224, id. 3 sez. 18.5.2005 n. 10385, id. 5 sez. 21.4.2011 n. 9185), essendo appena il caso di aggiungere che, in difetto di specifica indicazione del fatto decisivo, dimostrato in giudizio, ed in ipotesi omesso nella valutazione e selezione probatoria compiuta da parte del Giudice di merito, la censura anche se correttamente introdotta come vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non avrebbe potuto egualmente avere accesso al sindacato di legittimità, in quanto non conforme al paradigma normativo di tale vizio di legittimità risultante dalla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 apportata dall’art. 54 D.L. n. 83 del 2012 conv. in L. n. 134 del 2012.

Secondo motivo:

– violazione e falsa applicazione dell’art. 106 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c.

La società ricorrente impugna la statuizione della sentenza di appello che ha ritenuto infondato il motivo di gravame concernente la domanda condizionata di adempimento della polizza assicurativa formulata da ASCOM s.p.a. nei confronti di Generali Ass.ni s.p.a.

Il motivo si palesa inammissibile.

Quanto alla “ratio decidendi” della sentenza impugnata secondo cui ASCOM s.p.a. era rimasta estranea al rapporto tra UTECO e BIMO avente ad oggetto la pretesa risarcitoria vantata dalla committente nei confronti della appaltatrice, sicchè in difetto di azione di rivalsa svolta da UTECO nei confronti di ASCOM, la società committente BIMO non poteva considerarsi terzo danneggiato dalla condotta imputabile a responsabilità civile di ASCOM s.p.a. (rischio coperto dalla polizza assicurativa), la società ricorrente si limita a richiamare il contenuto dell’atto di cessione del credito (ricorso pag. 21 e 22) dal quale emerge che il credito per saldo corrispettivi era stato ceduto “pro soluto” per l’intero importo derivante dal contratto di appalto, senza garanzia nè di solvenza del debitore ceduto, nè di esistenza dello stesso credito: nello stesso atto di cessione del credito veniva riferito soltanto che la cedente aveva ricevuto da BIMO una nota di addebito.

Alcun ulteriore argomento in diritto è svolto a supporto della critica rivolta alla statuizione impugnata sulla insussistenza dell’azione di rivalsa in ordine all’importo risarcitorio, che non risulta pertanto scalfita dalle richiamate disposizioni negoziali dell’atto di cessione del credito (relativo a saldo corrispettivo).

E’ appena il caso poi di osservare che è del tutto privo di fondamento giuridico l’assunto difensivo volto a “trasmutare” -in applicazione di un non meglio individuato principio traspositivo- la responsabilità civile di UTECO verso BIMO, nella responsabilità civile di ASCOM s.p.a., in una sorta di subingresso di quest’ultima nel rapporto “inter alios” avente ad oggetto il risarcimento del danno: vero è che la cessione del credito aveva ad oggetto il saldo corrispettivo del contratto di appalto, per l’importo indicato nell’atto di cessione, e non anche l’accollo da parte della cessionaria del debito di UTECO per il risarcimento del danno (quantificato nella nota di addebito, richiamata nell’atto di cessione), che, peraltro, ove anche fosse stato previsto, non integrerebbe comunque il rischio assicurato, concernente la responsabilità civile verso terzi di ASCOM s.p.a. per atto illecito imputabile alla stessa società o ad una delle imprese cui ASCOM s.p.a., in qualità di appaltatrice, ha conferito lavori in subappalto.

In relazione a tale aspetto va dunque esente da errori la decisione impugnata nella parte in cui attraverso un sincretismo non ravvisa “alcun rapporto di garanzia, nè proprio, nè improprio, tra cessione del credito ed assicurazione per la responsabilità civile verso terzi”, intendendo escludere che il danno patrimoniale derivante alla cessionaria in conseguenza del mancato pagamento del credito per saldo corrispettivo da parte del debitore ceduto BIMO, fosse ricompreso nell’oggetto della polizza assicurativa della responsabilità civile.

Nè a diversa conclusione si perviene in relazione alla tesi difensiva di ASCOM s.p.a., secondo cui la polizza assicurativa doveva ritenersi operativa, in quanto il danno a BIMO era stato cagionato da un operaio di TECNOEFFE s.n.c., società che aveva subappaltato i lavori dalla stessa ASCOM s.p.a., avendo rilevato il Giudice di appello il difetto della condizione presupposta dal contratto assicurativo per la esigibilità dell’indennizzo e cioè che dei danni cagionati a terzi dalla subappaltatrice fosse stata chiamata a rispondere, direttamente o in via di rivalsa, l’appaltatrice-subcomittente, atteso che, nella specie, il credito risarcitorio vantato da BIMO risultava essere stato già soddisfatto e quindi estinto mediante compensazione volontaria con il maggior credito vantato da UTECO a titolo di saldo corrispettivo, in data anteriore (2001) alla stessa stipula dell’atto di cessione del credito (novembre 2004).

Appaiono pertanto inconferenti, in difetto dell’insorgenza e della attivazione da parte del terzo danneggiato della responsabilità civile di ASCOM s.p.a., i richiami della ricorrente agli atti interruttivi della prescrizione inviati al proprio assicuratore (nelle date elencate alla pag. 28 del ricorso) od alla inapplicabilità dell’esonero di garanzia previsto dalle CGA allegate alla polizza, trattandosi peraltro di circostanza che non risultano neppure discusse nella causa di merito e di documenti dei quali non viene indicata la produzione ed il luogo del processo in cui siano rinvenibili.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato e la società ricorrente condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

PQM

rigetta il ricorso principale.

Condanna la ricorrente al pagamento in favore delle controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore di IRPLAST s.p.a., in Euro 7.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, ed in favore di ciascuna delle parti resistenti UTECO Contec s.r.l. e TECNOEFFE s.a.s. in Euro 10.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 2 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2017

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