Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7899 del 19/03/2021
Cassazione civile sez. II, 19/03/2021, (ud. 15/12/2020, dep. 19/03/2021), n.7899
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23679-2019 proposto da:
N.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI 151,
presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO SEGRETO, rappresentato e
difeso dall’avvocato CATERINA FISCELLA, giusta procura in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– controricorrente –
avverso il decreto di rigetto n. cronol. 1446/2019 del TRIBUNALE di
POTENZA, depositato il 27/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/12/2020 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.
Fatto
FATTI DI CAUSA
N.A. – cittadino del (OMISSIS) – ebbe a proporre, avanti il Tribunale di Potenza, opposizione avverso il provvedimento di rigetto della sua domanda da parte della Commissione territoriale per il riconoscimento della Protezione internazionale di Foggia in relazione a tutti gli istituti previsti dalla relativa disciplina legislativa.
Il Tribunale potentino ebbe a rigettare l’opposizione ed il richiedente asilo impugnò detta decisione con ricorso per cassazione articolato su tre motivi. Il Ministero degli Interni, ritualmente evocato, ha resistito con controricorso. Con atto datato 21.0.2020 depositato in Cancelleria non notificato alla controparte costituita, il N. ha proposto rinuncia all’impugnazione mossa.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal N. va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse, stante la rinuncia, ex art. 390 c.p.c., all’impugnazione proposta, sottoscritta dal suo difensore munito di apposita procura ma non notificata all’Amministrazione degli Interni pur regolarmente costituita – Cass. sez. 1 n. 13923/19.
La declaratoria d’inammissibilità comporta che il N. sia tenuto a rifondere all’Amministrazione costituita le spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.100,00 oltre spese prenotate a debito.
Concorrono le condizioni processuali acchè il ricorrente versi l’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse e condanna il N. a rifondere all’Amministrazione degli Interni le spese di questo giudizio di legittimità tassate in Euro 2.100,00 oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nell’adunanza in camera di consiglio, il 15 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2021