Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7898 del 28/03/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 28/03/2017, (ud. 02/03/2017, dep.28/03/2017),  n. 7898

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23146-2014 proposto da:

S.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 60,

presso lo studio dell’avvocato ENRICO CAROLI, rappresentato e difeso

dall’avvocato ANTONIO ZAVOLI giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo Procuratore Speciale e

legale rappresentante, Dott. R.P., elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA CLEMENTE IX 10, presso lo studio dell’avvocato LUCIA

FELICIOTTI, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

SE.AN.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 684/2013 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 15/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/03/2017 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

In parziale accoglimento della impugnazione principale proposta da S.L. e dell’appello incidentale proposto da Groupama Ass.ni s.p.a., la Corte d’appello di Ancona con sentenza 15.10.2013 n. 684:

a) riconosceva la esclusiva responsabilità del conducente della vettura Volvo Se.An. nella causazione del sinistro stradale verificatosi il (OMISSIS) in conseguenza del quale lo S. che procedeva in bicicletta veniva tamponato subendo gravi lesioni personali;

b) dichiara inammissibile per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c. il quarto motivo del gravame principale diretto a contestare il calcolo della liquidazione del danno biologico;

c) rideterminava l’importo risarcitorio quanto alla liquidazione degli interessi compensativi ed alla maggiore incidenza del danno morale soggettivo;

d) riformava la decisione di prime cure in relazione alla liquidazione del danno patrimoniale derivante da invalidità lavorativa specifica, in difetto di idonea prova che la dismissione della attività imprenditoriale fosse dipesa dalla diminuita capacità di lavoro e non anche da scelte di convenienza economica del danneggiato.

La sentenza di appello è stata impugnata per cassazione dallo S. con tre motivi articolati in plurime censure.

Resiste con controricorso GROUPAMA Ass.ni s.p.a.

Non ha svolto difese Se.An. al quale il ricorso è stato notificato in data 29.9.2014.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha raccomandato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Il primo motivo è inammissibile.

Il ricorrente censura la statuizione del Giudice di appello che ha dichiarato inammissibile per difetto di specificità il quarto motivo del gravame principale avente ad oggetto la riliquidazione del danno biologico consistente in postumi permanenti (quantificati dalla c.t.u. medico-legale nel grado di invalidità del 46%) e nel periodo di invalidità temporanea assoluta e parziale.

Nel motivo di ricorso per cassazione viene riprodotto il motivo di appello che si risolve in un prospetto contabile, estratto da un programma informatico, che tiene conto della età del danneggiato, del periodo di malattia, del valore punto (invalidità permanente al 46%) e dell’importo giornaliero del danno di inabilità temporanea, desunti dalle Tabelle di liquidazione del danno biologico redatte dal Tribunale di Milano ed in vigore nell’anno 2007, ma tale esposizione non è corredata del necessario apparato critico argomentativo a sostegno della censura – espressamente richiesto per il motivo del ricorso di cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4 -, non essendo, da un lato, riportato il passaggio motivazionale della decisione di prime cure che aveva applicato erratamente, secondo l’attuale ricorrente – i predetti criteri di liquidazione; dall’altro, non essendo estrinsecata nel motivo di ricorso la ragione per la quale la determinazione effettuata dal primo giudice doveva ritenersi difforme dal criterio tabellare e, secondo quanto affermato dal ricorrente, basata su un calcolo di “pura fantasia” (dal ricorso, infatti, alla pag. 3, si evince soltanto che il Tribunale di Pesaro, riconoscendo un concorso di responsabilità dello S. pari al 25%, aveva liquidato il “danno biologico” in Euro 159.187,00 mentre dal prospetto riportato nel ricorso risulta che non era stata applicata alcuna riduzione relativa al concorso di colpa).

Con il secondo motivo si deduce la falsa applicazione di norma di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè la censura di “omesso esame di un fatto decisivo” ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto il Giudice di appello non avrebbe esaminato correttamente i fatti rilevati dall’ausiliario nella c.t.u. medico-legale.

La censura si rivolge, da un lato, inammissibilmente alla sentenza di prime cure (riportata alla pag. 19 ricorso), trascrivendo il settimo motivo di gravame esaurentesi in un prospetto di calcolo estratto da un programma informatico, senza tuttavia specificare le ragioni per cui i dati risultanti da tale prospetto debbano ritenersi gli unici corretti ovvero più aderenti al ristoro effettivo del danno rispetto al calco eseguito dal Giudice di prime cure; dall’altro viene ad contestare l’argomento motivazionale della sentenza di appello che ha escluso il riconoscimento del danno patrimoniale futuro da perdita reddituale, sotto un duplice profilo:

a) la presenza di una collaterale attività azienda svolta dal padre del danneggiato ed il supporto ausiliario che il danneggiato avrebbe potuto ricevere dal coniuge e dai dipendenti della impresa artigiana, non erano elementi influenti sulla incapacità lavorativa specifica accertata dal CTU.

b) introduce due fatti sopravvenuti alla decisione di prime cure, che la Corte d’appello avrebbe omesso di considerare incorrendo nel vizio motivazionale denunciato: 1-in data 7 gennaio 2008 lo S. si era separato dal coniuge con provvedimento n. (OMISSIS) del Tribunale di Urbino; 2-in data (OMISSIS) era deceduto il padre e l’azienda paterna risultava cessata da diversi anni.

Il motivo in relazione a quest’ultima censura deve ritenersi fondato.

Osserva il Collegio che il danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, è da valutare su base prognostica ed il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici. Ne segue che se risulta provata la riduzione della capacità di lavoro specifica – e se essa è di una certa entità e non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità – è possibile pervenire alla prova presuntiva che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura, anche se non necessariamente in modo proporzionale.

Tuttavia, qualora la vittima già svolga un’attività (e la continui a svolgere anche dopo il sinistro) o (al momento del sinistro non risulti svolgere alcuna attività lavorativa ma) presumibilmente la svolgerà, l’aggravio in concreto nello svolgimento dell’attività già svolta o in procinto di essere svolta e la conseguente futura diminuzione di guadagno, debbono pur sempre essere dedotti e provati dal danneggiato (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 2644 del 05/02/2013), non sussistendo alcuna correlazione univoca tra accertamento della riduzione della capacità lavorativa specifica, oggetto di indagine medico-legale, e danno patrimoniale futuro, ben potendo verificarsi che, nonostante la riduzione della capacità di lavoro specifico, non vi sia stata alcuna riduzione della capacità di guadagno e che, quindi, non sia venuto a configurarsi in concreto alcun danno patrimoniale (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 1690 del 25/01/2008).

Nella specie dalla c.t.u. medico-legale (trascritta parzialmente alla pag. 22 del ricorso) era emerso che lo S., sul quale incideva una pregressa invalidità del 51%, aveva visto annullata la propria capacità lavorativa specificamente valutata in relazione alla tipologia di lavoro fino ad allora svolta (attività imprenditoriale artigiana nel settore della plastica), residuando soltanto la capacità di attendere a “lavori di carattere meramente esecutivo semplice da svolgere in ambiente non pericolo per il paziente stesso e per gli altri”.

Orbene tale accertamento, in considerazione del rilevante grado di invalidità residuato, legittima, secondo la giurisprudenza di questa Corte dalla quale non vi è ragione di dissentire, la formazione della prova presuntiva in ordine – se non alla definitiva perdita – almeno ad una probabilistica certezza della riduzione della capacità di guadagno, dovendo escludersi – alla stregua dell’accertamento dell’ausiliario – una prosecuzione della originaria attività artigianale, in assenza di oggettiva corrispondenza tra le tipologie di lavoro svolta “ante” (attività di artigiano) e residuata “post” (mansioni esecutive semplici in ambiente protetto) sinistro.

In difetto di elementi conoscitivi delle caratteristiche dell’azienda artigiana, la Corte d’appello ha concluso per la mancata prova del danno patrimoniale futuro, ma in tal modo ha invertito la regola dell’onere probatorio ex art. 2697 c.c., in tal senso dovendo accogliersi la censura per violazione di norme di diritto, atteso che a fronte di una diagnosi di “abolizione” della capacità lavorativa inerente il lavoro svolto al momento del sinistro, e di ridottissima capacità di lavoro residuale (mansioni esecutive semplici), i requisiti legali di precisione, gravità e concordanza degli indizi che presiedono alla inferenza logica del fatto ignorato (perdita patrimoniale futura) assurgono ad un grado di univocità probatoria che, per essere disatteso, imponeva la prova contraria gravante sulla società assicurativa della RCA, in quella sede appellata ed appellante incidentale.

In tal senso spettava alla società assicurativa non soltanto allegare che i medesimi locali nei quali era stata esercitata la impresa dismessa dallo S. erano stati occupati da una analoga attività imprenditoriale intrapresa dal padre, ma anche che vi erano – avuto riguardo alla organizzazione della nuova realtà aziendale – le condizioni materiali idonee a garantire prospettive di certezza o comunque altamente probabili che il figlio invalido avrebbe potuto essere impiegato nell’azienda nello svolgimento di mansioni esecutive semplici, ovvero ancora che il danneggiato, avuto alle sue residue capacità lavorative, avrebbe verosimilmente potuto trovare occupazione remunerativa presso altre realtà aziendali.

In ogni caso la Corte d’appello in presenza dell’indicato quadro indiziario non poteva escludere in assoluto la prova presuntiva di un danno patrimoniale futuro, in quanto l’oggettivo scarto tra la capacità lavorativa ed i redditi prodotti anteriormente al sinistro e la minima capacità lavorativa residuata e l’assenza di redditi dopo il sinistro, integra gli elementi della fattispecie inferenziale ex artt. 2727 e 2729 c.c. che dal fatto noto conduce alla conoscenza del fatto ignorato che nella specie si proietta nel tempo futuro: a) drastica riduzione del reddito lavorativo (in confronto con i positivi risultati dei ricavi evidenziati nelle precedenti dichiarazioni fiscali prodotte dallo S.); b) obiettive difficoltà di un reinserimento nel mercato del lavoro di un soggetto, affetto da preesistente invalidità civile, e che aveva visto gravemente compromessa la propria invalidità biologica con conseguente annichilimento della capacità lavorativa specifica.

La sentenza di appello riversando sul danneggiato la ulteriore prova negativa della inesistenza nella specie di prospettive occupazionali alternative, si è posta in contrasto con i principi di diritto enunciati da questa Corte in ordine alla prova presuntiva del danno patrimoniale futuro derivante da perdita della capacità lavorativa specifica e deve, pertanto essere cassata in parte qua.

Il terzo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., ed omessa motivazione di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) volto ad impugnare la statuizione della sentenza di appello in ordine al capo delle spese di lite, rimane assorbito dall’accoglimento del secondo motivo.

In conclusione il ricorso deve essere accolto, quanto al secondo motivo, inammissibile il primo ed assorbito il terzo; la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, che procederà a nuovo esame attenendosi ai principi di diritto indicati nell’esame del secondo motivo, provvedendo all’esito a liquidare anche le spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo ed assorbito il terzo motivo di ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Ancona in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 2 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA