Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7898 del 19/03/2021

Cassazione civile sez. II, 19/03/2021, (ud. 15/12/2020, dep. 19/03/2021), n.7898

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – rel. Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23359-2019 proposto da:

D.I., rappresentato e difeso dall’avvocato NICOLETTA MARIA

MAURO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. cronol. 2639/2019 del TRIBUNALE di LECCE,

depositato il 11/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/12/2020 dal Presidente Dott. FELICE MANNA.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

D.I., cittadino (OMISSIS), nato nel (OMISSIS), proponeva ricorso innanzi al Tribunale di Lecce avverso la decisione della locale Commissione territoriale, che aveva respinto la sua richiesta di protezione internazionale o umanitaria. A sostegno della domanda deduceva di aver abbondonato il suo Paese a seguito di un attacco subito nella sua piantagione ad opera di un gruppo armato della fazione politica opposta, che rivendicava dei terreni. Precisava che in tale occasione egli e un suo fratello avevano riportato gravi ferite e che il padre aveva perso la vita; e che aveva deciso di lasciare il Paese in quanto leader del suo partito politico e, come tale, soggetto ad altri attacchi.

Con decreto n. 2639/19 dell’11.7.2019 il Tribunale rigettava la domanda.

In particolare, respinta la domanda di protezione internazionale, riteneva non sussistenti le condizioni della protezione umanitaria (applicabile ratione temporis), in quanto il richiedente non aveva documentato una sua sufficiente integrazione in Italia, dove si trovava dal 2016, nè aveva dimostrato di svolgere alcuna attività lavorativa a carattere regolare. Egli, inoltre, non presentava patologie di rilievo nè una situazione familiare che potesse integrare profili di vulnerabilità.

Avverso tale pronuncia il richiedente propone ricorso, affidato a due motivi. Vi resiste con controricorso il Ministero dell’Interno.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380-bis.1 c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Col primo motivo parte ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 l’omessa “valutazione”, ai fini della domanda di protezione umanitaria, di fatti decisivi per il giudizio, quali il generale clima d’instabilità, d’insicurezza e di violenza diffusa e indiscriminata che caratterizza la (OMISSIS), nonchè la grave compromissione delle libertà fondamentali e la grave crisi economica che lo investe. Tutto ciò, sostiene detta parte, porrebbe il richiedente in una situazione di particolare vulnerabilità, rischiando di compromettere il diritto di lui alla salute, all’alimentazione e a condizioni socio-sanitarie accettabili, essendo egli affetto da spondilolistesi di L4 su L5 con associate manifestazioni osteocondrosiche.

1.1. – Il motivo è infondato sotto entrambi i profili anzi detti.

1.1.1. – Quanto al primo, va rilevato che la protezione umanitaria ha carattere eminentemente individualizzato, per cui l’effettiva e personale situazione di vulnerabilità del richiedente non può essere surrogata dal solo riferimento alle generali condizioni sociopolitiche del Paese di provenienza, le quali ne costituiscono la cornice di riferimento, non il nucleo.

1.1.2. – Quanto al secondo aspetto, il Tribunale non ha omesso l’esame delle condizioni di salute del richiedente, ma nell’effettuarlo è pervenuto ad un giudizio negativo di vulnerabilità, avendo – con motivazione la cui sufficienza non può essere oggetto di critica ai sensi del vigente art. 360 c.p.c., n. 5 – ritenuto che dalla documentazione medica allegata non risultassero patologie di rilievo, tali da compromettere la salute psico-fisica del richiedente in caso di rimpatrio.

2. – Il secondo mezzo allega, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 (rectius, 3) la “erronea” o falsa applicazione degli artt. 61,115,116,117 e 191 c.p.c., del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3,D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 12, par. 1, lett. b), art. 14, par. 1 e 2, art. 31, e art. 46, par. 3, Dir. 2013/32, in relazione all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, in quanto il Tribunale, benchè richiestone nel ricorso e nonostante la medesima istanza sia stata reiterata in sede di udienza, ha respinto l’ammissione dei mezzi di prova del richiedente, e soprattutto dell’ascolto di lui, con particolare riferimento alla posizione di esponente politico del (OMISSIS).

2.1. – Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

2.1.1. – Inammissibile (i) per assoluta genericità, lì dove lamenta la mancata ammissione di non meglio precisati mezzi di prova; e (ii) perchè elude totalmente la confutazione di una delle due rationes decidendi, restando, quindi, ininfluente la contestazione dell’altra (giurisprudenza costante di questa Corte: cfr. ex multis e tra le più recenti, n. 17182/20). Infatti, il Tribunale leccese non ha soltanto affermato che quanto narrato dal richiedente fosse inidoneo a configurare un’ipotesi di persecuzione ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, ma ha anche osservato, nel valutare l’istanza di protezione sussidiaria, che le dichiarazioni del richiedente fossero affette da una non trascurabile contraddittorietà. Questi, infatti, aveva sostenuto di temere rappresaglie da parte del partito (il (OMISSIS)) d’opposizione al suo (il (OMISSIS)), ancorchè quest’ultimo fosse al potere dal 2011, sicchè non era stato fornito il minimo elemento che potasse a ritenere l’incapacità o la non volontà delle autorità locali di offrire protezione.

Nè rileva il fatto che tale seconda e non criticata ratio decidendi sia stata espressa nell’ambito motivazionale riservato alla protezione sussidiaria, e non anche a quella inerente all’accertamento dello status di rifugiato. Esclusa l’attendibilità della narrazione del richiedente, il giudice non è tenuto a reiterare il medesimo apprezzamento negativo in relazione ad altra ipotesi di protezione internazionale del pari individualizzata (cfr. per una fattispecie speculare a quella in oggetto, n. 18648/20).

2.1.2. – Infondato, nella parte in cui lamenta la mancata audizione del richiedente.

In materia di protezione internazionale, l’intrinseca inattendibilità delle dichiarazioni del richiedente, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 attiene al giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità, ed osta al compimento di approfondimenti istruttori officiosi, cui il giudice di merito sarebbe tenuto in forza del dovere di cooperazione istruttoria, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall”impossibilità di fornire riscontri probatori; ne consegue che, in caso di racconto inattendibile e contraddittorio e per di più variato nel tempo, non è nulla la sentenza di merito che – come del resto affermato da Corte di Giustizia U.E., 26 luglio 2017, in causa C-348/16, Moussa Sacko, e da Corte EDU, 12 novembre 2002, Dory c. Svezia – rigetti la domanda senza che il giudice abbia proceduto a nuova audizione del richiedente per colmare le lacune della narrazione e chiarire la sua posizione (v. n. 33858/19 e 16925/18).

3. – In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1, come (re)interpretato da S.U. n. 7155/17.

4. – Seguono le spese, liquidate come in dispositivo.

5. – Ricorrono i presupposti processuali per il raddoppio, a carico del ricorrente, del contributo unificato, se dovuto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 2.100,00, oltre spese prenotate e prenotande a debito. Sussistono a carico del ricorrente i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2021

 

 

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