Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7897 del 28/03/2017


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Cassazione civile, sez. III, 28/03/2017, (ud. 02/03/2017, dep.28/03/2017),  n. 7897

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20803-2014 proposto da:

M.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 989,

presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE LO BUE, rappresentata e

difesa dall’avvocato ANDREA ANTONIO SALCINA giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

ENEL DISTRIBUZIONE SPA, (OMISSIS), in persona del sig.

C.M.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE, 38,

presso lo studio dell’avvocato PIERFILIPPO COLETTI, che la

rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il

20/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/03/2017 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Rossano con sentenza in data 5.11.2012, rilevato che non era stata fornita la prova del nesso eziologico tra inadempimento contrattuale e conseguenze patrimoniali pregiudizievoli, rigettava la domanda di condanna proposta da G.A. nei confronti di ENEL Distribuzione s.p.a. avente ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dal primo quale titolare dell’Hotel – ristorante Gallo d’Oro e del ristorante “Donna Concetta a mare” a causa della interruzione della somministrazione di energia elettrica nei giorni 9 e 10 settembre 2000 dovuta a fenomeno atmosferico piovoso particolarmente intenso ma anche ad inadempimento colposo della società per errato posizionamento della cabina elettrica ed omessa predisposizione delle misure volte a prevenire eventuali malfunzionamenti dell’apparato elettrico di distribuzione.

La Corte d’appello di Catanzaro, con ordinanza emessa ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., dichiarava inammissibile l’appello proposto da M.C., n.q. di erede con beneficio d’inventario di G.A., condividendo pienamente le ragioni poste a base della sentenza impugnata.

Avverso tale ordinanza, la M. ha proposto ricorso per cassazione deducendo con due motivi vizi di violazione di norme di diritto e vizi di omessa motivazione.

Resiste con controricorso ENEL Distribuzione s.p.a. che ha depositato anche memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha raccomandato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Occorre premettere che la Corte d’appello nella ordinanza ex art. 348 ter c.p.c. si è limitata a prendere atto delle “rationes decidendi” poste a fondamento della sentenza di prime cure aderendo integralmente alle stesse e quindi esplicitandone soltanto la correttezza in fatto e diritto, senza quindi intervenire, modificandoli con effetto sostitutivo, nè sulle statuizioni concernenti le singole questioni trattate od i singoli capi di domanda, nè sull’impianto motivazionale della decisione di merito impugnata.

L’ordinanza di inammissibilità, pertanto, è da ritenersi conforme al circoscritto ambito oggettivo della pronuncia delibativa richiesto dall’art. 348 bis c.p.c. (giudizio prognostico negativo circa la fondatezza nel merito del gravame), e non trasmoda quindi nel contenuto di una sentenza di merito che, venendo in tal modo a sostituirsi a quella gravata, costituisce la fonte giudiziale esclusiva del regolamento del rapporto controverso e, qualora ritenuta affetta da vizi di legittimità, l’unico provvedimento a dovere essere impugnato per cassazione (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 15776 del 29/07/2016), con la conseguenza che ove il ricorrente intenda censurare le “rationes decidendi” che sono state poste a fondamento della unica sentenza adottata, deve impugnare necessariamente la decisione di prime cure, salvo non intenda dedurre con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., comma 7 “vizi propri” della ordinanza costituenti violazioni della legge processuale (quali, per mero esempio, l’inosservanza delle specifiche previsioni di cui all’art. 348 bis c.p.c., comma 2, e art. 348 ter c.p.c., commi 1, primo periodo e comma 2, primo periodo: Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 1914 del 02/02/2016).

Tanto premesso, rileva il Collegio, in via pregiudiziale, che il ricorso deve ritenersi inammissibile in quanto:

a) è stata impugnata con ricorso per cassazione soltanto la ordinanza dichiarativa della inammissibilità del gravame emessa dalla Corte d’appello ex art. 348 ter c.p.c. ma non anche la sentenza di “prime cure”, come è dato evincere tanto dalla intestazione del ricorso quanto dalla esplicita premessa ai motivi di ricorso laddove la ricorrente sostiene che “la sentenza (recte: ordinanza) della Corte Distrettuale è errata ed ingiusta ed andrà cassata sulla base dei seguenti motivi:….”, e nessuno dei motivi di ricorso proposti -concernenti la valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Giudice di merito – denuncia anche “vizi propri” di carattere processuale della ordinanza dichiarativa della inammissibilità dell’appello, non potendo evidentemente questi coincidere con le censure riguardanti il merito della controversia, “giusta la previsione di ricorribilità in cassazione della sentenza di primo grado e quindi la non definitività, sotto questo profilo, dell’ordinanza pronunciata ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c.” (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 1914 del 02/02/2016, in motivazione)

b) il ricorrente ha omesso di depositare, unitamente alla ordinanza di inammissibilità in copia conforme, anche il biglietto di cancelleria attestante l’avvenuta “comunicazione” ex art. 348 ter c.p.c., comma 3 e art. 45 disp. att. c.p.c., onde consentire alla Corte di effettuare il dovuto controllo sulla tempestività della impugnazione. Osserva il Collegio che il ricorrente si è limitato a riferire che la ordinanza di inammissibilità, depositata in data 20.1.2014, non è stata “notificata” (ad istanza di parte), sicchè il ricorso per cassazione, spedito per la notifica in data 21.7.2014 ai sensi dell’art. 149 c.p.c., potrebbe beneficiare del termine lungo di impugnazione previsto dall’art. 327 c.p.c. (richiamato dall’art. 348 ter c.p.c., comma 3), soltanto se risultasse omessa, oltre alla notifica, anche la “comunicazione” del provvedimento a cura della Cancelleria della Corte d’appello. E’ ben vero che dopo il recente arresto delle Sezioni Unite di questa Corte (Corte Cass. Sez. U, Sentenza n. 25513 del 13/12/2016) la mancata indicazione nel ricorso per cassazione della data in cui è avvenuta la “comunicazione” o la “notificazione” ovvero la omessa allegazione in ricorso che la ordinanza ex art. 348 ter c.p.c. non è stata comunicata o notificata, non costituisce “ex se” ragione di improcedibilità del ricorso (tale sanzione non potendo essere desunta dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) che concernono gli atti ed i documenti che sostanziano la critica formulata con i motivi di ricorso), così come non incorre nella sanzione processuale della improcedibilità il deposito della “copia conforme” della ordinanza di inammissibilità priva del “biglietto di cancelleria” o della “relata di notifica”, essendo sufficiente ad investire la Corte dell’esame diretto degli atti, ai fini del controllo di procedibilità e successivamente del controllo di inammissibilità (in ordine alla tempestività del ricorso), la richiesta alla Cancelleria del Giudice a quo di trasmissione del fascicolo di ufficio – nel quale è contenuta anche l’ordinanza ex art. 348 ter c.p.c. in originale – formulata dal ricorrente ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 3, sicchè in difetto di materiale trasmissione del fascicolo d’ufficio, ritualmente richiesto dalla parte, la Corte è tenuta comunque a disporne l’acquisizione onde effettuare i controlli pregiudiziali di procedibilità ed ammissibilità. Ma nella specie tale ricerca si palesa superflua alla stregua della produzione documentale della parte resistente ENEL Distribuzione s.p.a., che in allegato alla memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 1 ha depositato la ricevuta informatica di consegna della comunicazione di Cancelleria, effettuata all’indirizzo PEC (“avvocatosalcina-pec.giuffre.it”) dell’avv. Andrea Salcina, difensore della M., in data 20 gennaio 2014, produzione da ritenersi rituale ai sensi dell’art. 372 c.p.c. in quanto concernente l’ammissibilità del ricorso e ritualmente effettuata unitamente al deposito della memoria illustrativa ex art. 380 bis c.p.c., comma 1 (introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168 convertito con mod. in L. 25 ottobre 2016, n. 197).

Pertanto il ricorso per cassazione va dichiarato inammissibile in quanto è stato notificato in data 21.7.2014, ben oltre quindi il termine di decadenza di giorni sessanta ex art. 325 c.p.c., comma 2, decorrente dalla “comunicazione” della ordinanza di inammissibilità, a cura della Cancelleria del Giudice di appello, come previsto dall’art. 348 ter c.p.c., comma 3.

In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la parte ricorrente va condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità liquidate in dispositivo.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso principale.

Condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 2 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2017

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