Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7897 del 17/04/2020

Cassazione civile sez. I, 17/04/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 17/04/2020), n.7897

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sui ricorso 2499/2015 proposto da:

F.D., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Regina

Margherita n. 294, presso lo studio dell’avvocato Vallefuoco

Valerio, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Lama

Alberto, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.r.l., in persona del curatore Dott.

P.P., elettivamente domiciliato in Roma, Circonvallazione Clodia n.

29, presso lo studio dell’avvocato Piccini Barbara, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Smolei Alessandro,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLZANO, del 29/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/12/2019 dal Cons. Dott. FEDERICO GUIDO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Dott. F.D. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso il decreto del Tribunale di Bolzano che ha respinto l’opposizione allo stato passivo del fallimento della (OMISSIS) srl proposto dallo stesso ricorrente, confermando il provvedimento di rigetto della sua domanda di insinuazione al passivo del credito di complessivi 57.200,00 Euro in via privilegiata ex art. 2751 bis c.c. e di 12.584,00 Euro in chirografo.

Il F. deduceva di aver ricevuto l’incarico di analisi e verifica dell’organizzazione societaria e della sua operatività, consulenza in relazione alla vendita di beni immobiliari ed alla ristrutturazione finanziaria della società, assistenza nei corrispondenti rapporti con le banche, analisi e studio delle possibilità di sviluppo della società, consulenza nelle attività di risanamento della società, prestazioni indicate nel contratto concluso con la società debitrice l’8 gennaio 2013.

Il tribunale, premesso che le attività nelle quali si sarebbe impegnato il professionista erano descritte nel contratto in modo alquanto generico, rilevava, da un lato che il contratto suddetto era privo di data certa e dall’altro che il Dott. F. non aveva assolto all’onere di provare l’attività professionale posta in essere in esecuzione dell’incarico.

La curatela del fallimento (OMISSIS) srl resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Conviene premettere che il tardivo deposito, unitamente al ricorso, della copia autentica del provvedimento impugnato e degli atti processuali e sostanziali sui quali il ricorso si fonda, comporta ai sensi dell’art. 369 c.p.c., l’improcedibilità dello stesso, che è rilevabile d’ufficio e non è esclusa dalla circostanza che il controricorrente non abbia formulato apposita eccezione.

Il ricorrente, tuttavia, ove il mancato tempestivo deposito sia dovuto a causa ad esso non imputabile, può evitare la declaratoria di improcedibilità chiedendo, non appena l’impedimento sia cessato, la rimessione in termini, ai sensi dell’art. 153 c.p.c., comma 2 e provvedendo a depositare contestualmente l’atto non potuto depositare nei termini (Cass. 22092 del 2019).

Nel caso di specie appaiono sussistenti i presupposti per la rimessione in termini poichè il mancato tempestivo deposito di copia autentica del provvedimento impugnato risulta dovuto a causa non imputabile al ricorrente, in quanto i documenti, tempestivamente inviati tramite corriere al domicilio eletto in Roma sono stati smarriti a causa del furto subito dal corriere medesimo.

Ciò premesso, il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2704 c.c., censurando la statuizione del provvedimento impugnato che ha ritenuto che non fosse stata raggiunta la prova del credito per mancanza di data certa del contratto di conferimento dell’incarico.

Il ricorrente deduce che la prova della conclusione del negozio in data anteriore al fallimento potrebbe desumersi da altri elementi e segnatamente dalla lettera del 17 settembre 2013, inviata dalla Cassa di risparmio alla (OMISSIS) srl, con cui la banca comunicava alla debitrice la concessione di una ulteriore linea di credito di 700.000,00 Euro; ad avviso del ricorrente tale finanziamento era il risultato dell’attività professionale da lui stesso svolta, come dimostrato dalla documentazione prodotta nel giudizio di opposizione e dallo stesso comportamento della curatela fallimentare, la quale non aveva mai contestato l’autenticità della lettera del 17 settembre ed aveva anzi espressamente riconosciuto l’attività professionale svolta in relazione a tale finanziamento dal F..

Il motivo è inammissibile per difetto di specificità e rilevanza e tende, in concreto, ad investire la valutazione delle risultanze processuali da parte del giudice di merito, che con apprezzamento adeguato ha ritenuto che non potesse ritenersi provato il conferimento dell’incarico in data anteriore alla dichiarazione di fallimento.

A fronte di tale statuizione, il ricorrente deduce, in via del tutto generica, che la prova dell’anteriorità del conferimento dell’incarico sarebbe desumibile dalla documentazione allegata, il cui contenuto viene riportato nel motivo di ricorso: nessuno degli elementi indicati dal ricorrente appare peraltro idoneo a fondare la prova dell’anteriorità del conferimento dell’incarico rispetto alla sentenza di fallimento.

In particolare, dalla lettera del 17.9.2013 non appare in alcun modo desumibile che il finanziamento sia stato ottenuto per effetto dell’attività del ricorrente.

La prova dell’attività professionale inoltre può fondarsi sulla mancata contestazione della curatela fallimentare, la quale, al contrario, ha specificamente affermato che l’opponete non aveva mai allegato, nè prodotto alcun elemento che valesse a dimostrare l’attività professionale concretamente svolta in relazione al finanziamento indicato nella lettera della Cassa di risparmio del 17.9.2013.

Ed invero, ferma l’eccezione della curatela fallimentare circa la mancanza di prova della prestazione professionale del F., nessuno degli elementi allegati da quest’ultimo a sostegno del credito insinuato può ritenersi “coperto” dalla non contestazione della curatela fallimentare, la quale si trova in posizione di terzietà rispetto ad eventi anteriori al fallimento e che riguardavano la società debitrice.

La posizione di terzietà della curatela fallimentare (sia nei confronti della debitrice, che dei creditori) determina i limiti del principio di non contestazione nel giudizio di opposizione allo stato passivo, in quanto la non contestazione è unicamente riferibile ai “fatti” di cui la curatela ha diretta contezza, non potendo evidentemente operare con riferimento ad eventi che riguardano la società debitrice, rispetto ai quali la curatela non può che limitarsi ad opporre la sua posizione di terzietà.

Il secondo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione alla mancata contestazione, da parte della curatela fallimentare, dell’autenticità del mandato professionale dell’8 gennaio 2013.

Il motivo è inammissibile, in quanto fa valere il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, in relazione ad una violazione di legge processuale, vale a dire la violazione dell’art. 115 c.p.c., comma 2 e del principio di non contestazione ivi sancito.

Anche sotto altro profilo il motivo è inammissibile, per difetto di specificità, in quanto non riporta il contenuto dell’atto della curatela da cui desumere la non contestazione, peraltro specificamente negata nel controricorso.

La censura è in ogni caso, come già rilevato in relazione al motivo precedente, del tutto infondata in relazione ai limiti della non contestazione nel giudizio di opposizione allo stato passivo, alla luce della posizione di terzietà della curatela fallimentare.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e le spese, regolate secondo soccombenza, si liquidano come da dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della curatela fallimentare, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in 5.200,00 Euro, di cui 200,00 Euro per esborsi, oltre a rimborso forfettario per spese generali, in misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2020

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