Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7896 del 28/03/2017
Cassazione civile, sez. III, 28/03/2017, (ud. 23/02/2017, dep.28/03/2017), n. 7896
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 10221/2015 proposto da:
S.K., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA
342/B, presso lo studio dell’avvocato MARIA GRAZIA SGRO,
rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE COLLERONE, giusta
procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA SALUTE, (OMISSIS), in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende per legge;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6648/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 29/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
23/02/2017 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MISTRI Corrado, che ha concluso per l’improcedibilità per
sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Fatto
FATTI DI CAUSA
S.K. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 6648/2014 del 29.10.2014 con cui la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda di risarcimento proposta dalla S. nei confronti del Ministero della Salute, in relazione ai danni subiti per avere contratto contagio da HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto.
Ha resistito il Ministero a mezzo di controricorso.
In data 27.9.2016, la S. ha depositato “istanza di anticipazione udienza e di estinzione” a seguito di avvenuto accordo transattivo (come da decreto ministeriale e da atto di accettazione allegati all’istanza).
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L’avvenuta transazione della controversia ha determinato la sopravvenuta inammissibilità del ricorso per difetto di interesse.
2. La definizione transattiva della controversia giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.
3. Ricorrendo un’ipotesi di inammissibilità sopravvenuta del ricorso, non sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (cfr. Cass. n. 13636/2015).
4. Considerato l’oggetto della controversia, deve disporsi ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, comma 2.
PQM
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e compensa le spese di lite.
Dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2017