Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7896 del 19/03/2021

Cassazione civile sez. II, 19/03/2021, (ud. 17/11/2020, dep. 19/03/2021), n.7896

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso 25031-2019 proposto da:

A.G.P., rappresentato e difeso dall’avv. FLAVIO GRANDE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, 80185690585, IN PERSONA DEL MINISTRO PRO

TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il

06/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/11/2020 dal Consigliere. Dott. ANTONIO ORICCHIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

è stata impugnata da A.G.P., cittadino del (OMISSIS), il decreto n. cron. 3143/2019 del Tribunale di Bologna.

Il ricorso è fondato su tre motivi ed è resistito con controricorso.

Per una migliore comprensione della fattispecie in giudizio va riepilogato, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.

L’odierna parte ricorrente formulava istanza, di cui in atti, alla competente Commissione territoriale per il riconoscimento dello stato di rifugiato politico.

La Commissione rigettava l’istanza.

L’odierno ricorrente impugnava, quindi, detto rigetto con ricorso innanzi al Tribunale di Bologna.

Quest’ultimo respingeva, in data 6 luglio 2019, il ricorso con il succitato decreto, avverso il quale l’odierno ricorrente ha proposto il ricorso in esame.

Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. con ordinanza in camera di consiglio non ricorrendo l’ipotesi di particolare rilevanza delle questioni in ordine alle quali la Corte deve pronunciare.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.- Con il primo motivo parte ricorrente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deduce il vizio di violazione di legge (art. 111 Cost. e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5).

La censura è incentrata sulla valutazione di inattendibilità data dal Tribunale alle dichiarazione rese dal ricorrente.

Si contesta la non corretta applicazione, da parte del Giudice del merito, della norma di cui al citato art. 3.

In particolare il Tribunale avrebbe errato – secondo parte ricorrente – nel giudizio circa la punizione, prevista nel paese di origine del richiedente protezione, per il reato di adulterio (uno o due mesi, pena alternativa con semplice multa, secondo il Tribunale, e non tre o quattro anni, secondo quanto dichiarato dal richiedente).

La svolta censura, tuttavia, non coglie come avrebbe dovuto la ragione su cui la decisione gravata è fondata.

Il Tribunale di Bologna, facendo corretta applicazione della norme che, secondo il ricorso, sarebbe state violate, ha fatti buon governo della legge in ipotesi applicabile.

In particolare il Tribunale felsineo, nell’escludere la possibilità di accordare la richiesta protezione, ha accertato che “le dichiarazioni del ricorrente non possono ritenersi tali da comprovare la sussistenza del pericolo addotto e posto a fondamento della domanda”.

Più specificamente, ancora, il provvedimento gravato dà conto ha evidenziato una serie di risultanti profili (rapporti familiari del ricorrente, riavvicinamento familiare, documento inviatogli dalla sorella e inverosimiglianza delle conseguenze di una asserita “epidemia che ha colpito l’allevamento di pollame”), tutti attestanti l’estraneità – in concreto – della fattispecie in esame rispetto alle ipotesi previste proprio dalle norme di cui la parte ricorrente lamenta l’errata applicazione.

Peraltro la parte ricorrente evita di confrontarsi con l’esposta e decisiva ratio del provvedimento impugnato.

Il motivo è, quindi, inammissibile.

2.- Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 la violazione di norme di legge (art. 111 Cost., D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3).

Viene svolta doglianza relativa alla prospettata violazione della direttiva 2004/83/CE perchè Tribunale BO avrebbe dato disposizione abrogante della norma Eurounitaria, secondo la quale il criterio della immediata presentazione appena arrivato (in Italia) della domanda, come in ipotesi, doveva essere utilizzato per far ritenere provati i fatti narrati.

Il motivo attiene ad un effetto valutato dal Giudice del merito quanto al fatto della credibilità o meno di quanto dichiarato dal richiedente protezione.

Il motivo è, quindi, inammissibile.

3.-Con il terzo motivo deduce il vizio di violazione di legge (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14) in ordine alla valutazione del pericolo nella specifica regione di provenienza.

La violazione esposta non vi è stata, perchè la pericolosità nella specifica regione di provenienza del richiedente protezione va rapportata solo a quest’ultima e non certo alla situazione, in genere, di altre regioni del paese di provenienza del richiedente protezione.

Il Tribunale ha dato conto di ciò ed il motivo evita di rapportarsi a tale ratio decidendi.

Il motivo è, quindi, inammissibile.

4.- Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato – nel suo complesso – inammissibile.

5.- Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si determinano come in dispositivo.

6.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, se dovuto, non risultando – allo stato – il ricorrente ammesso in via definitiva al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato.

PQM

LA CORTE

dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione controricorrente, delle spese del giudizio determinate i Euro 2.100,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2021

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