Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7896 del 06/04/2011

Cassazione civile sez. lav., 06/04/2011, (ud. 09/03/2011, dep. 06/04/2011), n.7896

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 34198-2006 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

C.C., D.F., T.A., F.

D., R.M., V.M.C., M.

E., O.G., Z.C., A.

O., B.S., B.R., B.

L., B.M., C.O., D.A.O.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 552/05 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 28/11/2005 R.G.N. 472/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/03/2011 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

udito l’Avvocato VARAONE STEFANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 28 novembre 2005, la Corte d’Appello di Ancona respingeva il gravame svolto dal Ministero della Pubblica Istruzione, Università e Ricerca ed altri otto appellanti contro la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, l’intera anzianità maturata, presso gli Enti locali di provenienza, da O.A. ed altri 15 dipendenti pubblici transitati nei ruoli dell’Amministrazione scolastica dello Stato, area professionale ATA, con decorrenza dal 1 gennaio 2000, e condannato il Ministero al pagamento delle differenze stipendiali.

2. La Corte territoriale puntualizzava che A. e gli altri 15 dipendenti pubblici, facenti parte del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (denominato ATA), fino al 31.12.1999 dipendenti di enti locali passati dal 1.1.2000 alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR), lamentavano che, in violazione della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 8 in occasione di tale passaggio non avevano ottenuto il riconoscimento dell’intera anzianità di servizio acquisita presso l’ente di provenienza, ma erano stati reinquadrati nei ruoli del personale statale ATA secondo il principio della temporizzazione.

5. Ricostruita la vicenda applicativa della norma della L. n. 124 cit., art. 8 riassumendo i provvedimenti attuativi delle modalità di trasferimento del personale (D.M. 23 luglio 1999, n. 184 e successiva contrattazione collettiva costituita dall’accordo sindacale 20.7.00, a sua volta recepito dal D.M. 5 aprile 2001) in forza dei quali al personale in questione veniva riconosciuto il solo maturato economico, la Corte territoriale riteneva:

– la disciplina attuativa in contrasto con la norma di legge, che riconosceva al personale ATA transitato nei ruoli statali l’intera anzianità di servizio maturata presso l’ente di provenienza a fini sia giuridici che economici;

– la disciplina legislativa enunciata dalla L. n. 124 cit. non derogabile dal decreto interministeriale, recettivo dell’accordo collettivo 20.7.2000, non godendo del rango di norma primaria;

– i citati decreti interministeriali non connotati dalla natura normativa;

– la L. n. 124 cit., art. 8 non enunciare disposizioni speciali derogatorie del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 31 ma recare attuazione del principio di continuità del rapporto di lavoro ivi stabilito;

– l’accordo 20.7.2000 non avere natura normativa e non appartenere alla categoria degli Accordi collettivi D.Lgs. n. 15 del 2001, ex art. 40 e, in quanto tale, non abilitato, D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 2, comma 2 ad incidere sui rapporti di lavoro pubblico anche in deroga alle disposizioni speciali di legge.

4. Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione il Ministero dell’Istruzione, in persona del ministro pro tempore, affidato ad un unico motivo. I dipendenti pubblici non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Preliminarmente osserva il Collegio che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto proposto dopo il decorso del termine previsto dall’art 327 c.p.c..

6. Ai sensi dell’art. 327 c.p.c., comma 10, infatti, indipendentemente dalla notificazione della sentenza, il ricorso per cassazione non può essere proposto dopo decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza. Il termine annuale di impugnazione previsto dall’art. 327 c.p.c. (insuscettibile di sospensione feriale nelle controversie in materia di lavoro e previdenziali) è stabilito a pena di decadenza, insanabile e rilevabile d’ufficio, in quanto i termini di impugnazione sono fuori dalla disponibilità delle parti, così che il regime delle preclusioni vigente in materia non può essere superato nemmeno per acquiescenza della controparte (cfr.

Cass. 6542/98, Cass. 4502/96, Cass. 2203/96, Cass. 12141/95).

7. Tale termine decorre, in ogni caso, dalla pubblicazione della sentenza mediante deposito in cancelleria, senza che rilevi il giorno della comunicazione che di tale deposito il cancelliere da alle parti, ex art. 133 c.p.c., comma 2, atteso che l’ampiezza del termine annuale consente al soccombente di informarsi tempestivamente della decisione che lo riguarda, facendo uso della diligenza dovuta in rebus suis.

8. Inoltre, per il computo dei termini a mese o ad anno si osserva il calendario comune, facendo riferimento al nome e al numero attribuiti, rispettivamente, a ciascun mese e giorno; ne consegue, in particolare, che la scadenza del termine annuale per l’impugnazione delle sentenze coincide con lo spirare del giorno (dell’anno successivo) avente la stessa denominazione, quanto a mese e numero, di quello in cui la sentenza è stata depositata (Cass. 23479/2007).

9. Nella specie, il ricorso per cassazione è stato notificato in data 29 novembre 2006, e quindi oltre il termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza, e cioè dal giorno del suo deposito in cancelleria (28 novembre 2005) e ne deve essere, pertanto, dichiarata l’inammissibilità.

10. Non avendo gli intimati svolto in questa sede alcuna attività difensiva, non si deve provvedere al regolamento delle spese del giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla spese.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2011

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