Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7895 del 20/04/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 7895 Anno 2016
Presidente: DI AMATO SERGIO
Relatore: FEDERICO GUIDO

SENTENZA

sul ricorso 28499-2012 proposto da:
LA COLOMBO FINANZIARIA SPA in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA GIOSUE’ BORSI 4, presso lo studio
dell’avvocato FEDERICA SCAFARELLI, rappresentato e
difeso dall’avvocato FEDERICO CASA giusta delega a
2016

margine;
– ricorrente –

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contro

AGENZIA

DELLE ENTRATE

in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE

DELLO

Data pubblicazione: 20/04/2016

STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente avverso la sentenza n. 59/2012 della

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di BRESCIA, depositata il
23/04/2012;

udienza del 09/02/2016 dal Consigliere Dott. GUIDO
FEDERICO;
udito per il ricorrente l’Avvocato SCAPARELLI con
delega verbale dell’Avvocato CASA che si riporta agli
atti e deposita n. 2 cartoline verdi di avvenuta
notifica;
udito per il controricorrente l’Avvocato BACOSI che
ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANNA MARIA SOLDI che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Svolgimento del processo
La Colombo Finanziaria spa propone ricorso per cassazione, con un motivo, avverso la sentenza
della CTR della Lombardia — sez. stacc. di Brescia, n.23/4/12, con la quale, confermando la
sentenza di primo grado, veniva dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo della contribuente.
La CTR, in particolare, ha affermato che la contribuente aveva già proposto la medesima domanda

respinta con la sentenza n. 88/2/08 della CTP di Brescia, depositata il 15/7/2008, passata in
giudicato.
L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
Motivi della decisione
Con l’unico motivo di ricorso la contribuente, denunziando la violazione e falsa applicazione
dell’art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360 n.3) cpc, nonché l’omessa e comunque insufficiente e
contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, ex art. 360 n.5) cpc, censura
la sentenza impugnata per aver affermato l’inammissibilità del ricorso per effetto della precedente
sentenza n. 88/2/08 della CTP di Brescia passata in giudicato.
Secondo la prospettazione della ricorrente la sentenza passata in giudicato era una pronuncia di
rigetto della domanda per “vizio della sua introduzione”, maturata dunque su questione
pregiudiziale ma senza alcun esame sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio , con la
conseguenza che essa non costituiva pronunzia di merito e non impediva la riproposizione della
medesima domanda, con un successivo atto introduttivo di un nuovo giudizio.
Il motivo, che, a fronte di una formulazione unitaria, censura la sentenza impugnata sotto il duplice
profilo di violazione di legge e carenza motivazionale, non ha pregio.
La sentenza n. 88/2/08 della CTP di Brescia, passata in giudicato, respinse la domanda della
contribuente, di impugnazione del silenzio-rifiuto dell’Amministrazione sull’istanza di rimborso di
un credito d’imposta, per aver omesso di provare “in sede giurisdizionale che il rimborso compete e
compete nella misura richiesta”.
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in sede giurisdizionale, identica sia nel petitum che nella causa petendi, e che la stessa era stata

Tale statuizione non costituisce una pronuncia meramente “in rito” per vizio di introduzione della
domanda • in quanto tale priva di effetto preclusivo, ma di merito, afferente alla stessa fondatezza
della pretesa.
La sentenza della CTP di Brescia non ha infatti rilevato l’ inammissibilità della domanda per vizi di
carattere processuale o la nullità dell’atto introduttivo per carenza dei requisiti essenziali: essa, al

prova del diritto e la conseguente infondatezza della pretesa.
E’ invece irrilevante, in quanto costituisce un’ enunciazione meramente incidentale, l’errata
indicazione, contenuta nella sentenza di primo grado, di una possibile, successiva riproposizione
dell’istanza di rimborso.
Orbene, mentre l’irregolare introduzione di una domanda è sanzionata dall’ordinamento con
l’invalidità, ostativa alla valutazione nel merito della pretesa, la reiezione per mancata prova del
presupposto sostanziale del rimborso — costituito, nel caso di specie, dall’esistenza di un eredito
tributario azionabile nei confronti dell’Amministrazione – attiene alla stessa fondatezza del diritto e
dell’azione ed ha valore non già processuale ma sostanziale.
Da ciò consegue l’inammissibilità della domanda introduttiva del presente giudizio, riproposta
dalla contribuente a fronte di un nuovo provvedimento di rigetto dell’Amministrazione avverso la
successiva istanza di rimborso relativa al medesimo credito e fondata sulla medesima causa petendi.
Tale domanda, infatti, non poteva essere validatamente riproposta, stante la preclusione derivante
dalla formazione del precedente “giudicato” concernente il medesimo rapporto giuridico, operando
in tal senso il principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al
medesimo oggetto (Cass. 25862/2010).
Nel caso di specie) i due giudizi, tra le stesse parti, hanno ad oggetto il medesimo rapporto giuridico,
onde l’accertamento negativo compiuto, con sentenza passata in giudicato, circa la situazione
giuridica oggetto di entrambe le cause (il rimborso del credito tributario richiesto dalla

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contrario, ha emesso una vera e propria pronunzia di merito, in quanto ha affermato la mancata

contribuente), per di più fondata sulla medesima causa petendi, preclude il riesame della medesima
situazione giuridica già accertata in via definitiva.
La reiezione del motivo in ordine alla contestata efficacia preclusiva del “giudicato” assorbe le
ulteriori contestazioni mosse dalla contribuente all’impugnata sentenza per essersi pronunciata
anche nel merito, affermando il decorso del termine prescrizionale per talune ritenute oggetto

Considerate le ragioni della decisione e l’errata indicazione della possibile riproposizione
dell’istanza di rimborso, contenuta nella sentenza di primo grado passata in giudicato, sussistono i
presupposti per disporre la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso.
Spese compensate.
Cosi deciso in Roma il 9 febbraio 2016

dell’istanza di rimborso, nonostante la pronuncia di inammissibilità della domanda.

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