Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7895 del 19/03/2021

Cassazione civile sez. II, 19/03/2021, (ud. 06/10/2020, dep. 19/03/2021), n.7895

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26075-2019 proposto da:

O.P., rappresentato e difeso dall’avvocato CLAUDINE PACITTI,

e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO e PROCURATORE GENERALE CORTE SUPREMA

CASSAZIONE;

– intimati –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato il

25/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/10/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con apposito ricorso il ricorrente impugnava il provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona, sezione di Padova, con il quale era stata respinta la sua istanza volta ad ottenere la predetta tutela.

Con il decreto impugnato il Tribunale di Campobasso rigettava il ricorso.

Propone ricorso per la cassazione di detta sentenza O.P., affidandosi ad un solo motivo.

Il Ministero dell’Interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, perchè il Tribunale di Campobasso avrebbe erroneamente escluso la protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 senza considerare il contesto di violenza generalizzata esistente in (OMISSIS), con particolare riferimento alla zona di provenienza del richiedente.

La censura è fondata.

Come si evince dalla storia personale, i cui elementi salienti risultano riportati a pag. 2 del provvedimento impugnato, il ricorrente aveva narrato di essere nato nel (OMISSIS) e di essersi trasferito nel 2011 nel (OMISSIS), dove aveva soggiornato per anni, prima studiando e poi lavorando come installatore di tetti in alluminio. Aveva allegato altresì di aver lavorato come operaio edile in diversi cantieri siti in varie località del (OMISSIS); di aver assistito ad un attentato nel 2016 e di essersi trasferito insieme al suo capomastro prima in Niger e poi in Libia. A fronte di tale racconto, che evidenziava un deciso radicamento del richiedente nella zona del (OMISSIS), il giudice molisano avrebbe dovuto condurre l’apprezzamento del contesto interno del Paese di origine con specifico riferimento a tale area. Al contrario, il Tribunale, valorizzando elementi secondari, come tali non idonei a minare la credibilità generale della storia, ha considerato non credibile il trasferimento dell’ O. in (OMISSIS) ed ha quindi valutato la situazione interna della (OMISSIS) ipotizzando che il richiedente provenisse da una zona sicura. In argomento, occorre ribadire il principio secondo cui ai fini della prognosi negativa sulla credibilità soggettiva del richiedente la protezione non può essere valorizzato soltanto “… un elemento isolato, specie se si tratta di una mera discordanza cronologica sulla indicazione temporale di un fatto e non sul suo mancato accadimento” (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 8282 del 04/04/2013, Rv. 625812). Ne discende che, nel caso di specie, il racconto del ricorrente non poteva essere considerato inattendibile soltanto perchè questi aveva prima dichiarato di essersi trasferito in (OMISSIS) dopo aver frequentato la scuola secondaria, e poi di essersi invece trasferito colà dopo l’apprendistato; nè appare rilevante il fatto che egli abbia terminato l’apprendistato in tarda età; mentre, per converso, del tutto non significativa è la notazione circa l’improbabilità della decisione di trasferirsi in una zona non sicura del Paese (cfr. pagg. 2 e 3 del decreto impugnato). L’elemento decisivo della storia riferita dal ricorrente, infatti, era l’attività lavorativa che quegli aveva dichiarato di aver svolto nella zona del (OMISSIS): questo, pertanto, era il tema essenziale sul quale il giudice di merito avrebbe dovuto concentrare la sua valutazione di credibilità.

Sul punto, occorre anche ribadire che in materia di protezione internazionale “… la valutazione della credibilità soggettiva del richiedente non può essere legata alla mera presenza di riscontri obiettivi di quanto da lui narrato, incombendo al giudice, nell’esercizio del potere-dovere di cooperazione istruttoria, l’obbligo di attivare i propri poteri officiosi al fine di acquisire una completa conoscenza della situazione legislativa e sociale dello Stato di provenienza, onde accertare la fondatezza e l’attualità del timore di danno grave dedotto” (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 19716 del 25/07/2018, Rv. 650193).

In aggiunta, va considerato che le stesse fonti richiamate dal giudice di merito evidenziano che il (OMISSIS) è interessato, insieme ad altre aree del nord della (OMISSIS), dall’attività del gruppo terroristico (OMISSIS): circostanza, questa, che il Tribunale non ha in alcun modo tenuto presente nell’ambito della disamina della condizione del Paese di provenienza.

Ne consegue l’irriducibile contrasto logico della motivazione, posto che il giudice di merito ha da un lato dato atto della sostanziale assenza, in (OMISSIS), di tensioni civili o conflitti armati, “… tranne che per gli Stati di (OMISSIS) e per alcune zone dello Stato di Benue, Kaduna e Plateau” (cfr. pag. 4 del decreto impugnato) e dall’altro lato omesso di tener conto che il richiedente aveva narrato di provenire proprio da una di dette specifiche aree, dando rilievo a circostanze secondarie, oggettivamente non idonee a dimostrare la non credibilità dell’avvenuto trasferimento, o comunque del prolungato soggiorno, dell’ O. nella zona del (OMISSIS).

Da quanto precede consegue l’accoglimento del ricorso, la cassazione del decreto impugnato ed il rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Campobasso in differente composizione.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Campobasso in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA