Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7895 del 03/04/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 7895 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

ORDINANZA

c

sul ricorso 19588-2012 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Direttore Centrale Entrate in
proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione
dei Crediti Inps (SCCI) SpA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO
MARITATO, ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, giusta
procura in calce al ricorso;

– ricorrente contro
OFFICINE MECCANICHE AERONAUTICHE OMA SPA in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA MARIA CRISTINA 8, presso lo studio
dell’avvocato GOBBI GOFFREDO, che la rappresenta e difende

u•

Data pubblicazione: 03/04/2014

unitamente agli avvocati DURANTI DANTE, LUCA
PARASECOLO, giusta procura a margine del controricorso;
– controrkorrente –

avverso la sentenza n. 262/2011 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/02/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA
PAGETTA;
udito per il ricorrente l’Avvocato Giuseppe Matano (per delega avv.
Antonino Sgroi) che si riporta agli scritti e chiede l’accoglimento del
ricorso.
Fatto e diritto
Il Consigliere relatore nominato ai sensi dell’art. 377 cod. proc. civ.
ha depositato la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc.
civ. e 375 cod. proc. civ.: “La Corte di appello di Perugia confermava
la decisione di primo grado che aveva accertato il diritto della s.p.a.
Officine Meccaniche Aeronautiche OMA a fruire delle agevolazioni
contributive ex art. 8 L. n. 407 del 1990 in relazione ad un dipendente
assunto con contratto di formazione-lavoro, residente in circoscrizione
non compresa tra le aree beneficiarie della suddetta agevolazione
individuate dal Decreto del Ministero del Lavoro 22.12.2000. Riteneva
il giudice di appello, in dichiarato contrasto con la giurisprudenza di
questa Corte, che la corretta interpretazione, letterale e sistematica,
dell’art. 8 L. n. 407 del 1990 imponeva di considerare unico requisito
prescritto al fine della fruizione del beneficio contributivo contemplato
dalla norma, la circostanza che l’impresa avesse la propria a sede in una
delle aree individuate con decreto ministeriale ; non era richiesta invece

2
Ric. 2012 n. 19588 sez. ML – ud. 04-02-2014

__

PERUGIA del 4.5.2011, depositata il 27/08/2011;

la residenza in dette aree anche del lavoratore assunto con contratto di
formazione e lavoro.
Per la cassazione della decisione propone ricorso l’INPS sulla base di
un unico motivo con il quale deduce violazione e falsa applicazione
dell’art. 8 comma 2 L. n. 407 del 1990, richiamando giurisprudenza di

contributiva che anche il lavoratore sia residente in una delle aree
individuate dal decreto ministeriale.
La parte intimato ha depositato controricorso.
Questa Corte ha ripetutamente affermato ( Cass. n. 18145 del 2007 e n.
13535 del 2002) che il beneficio contributivo in favore delle imprese
artigiane e di quelle operanti in circoscrizioni che presentino un
rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e
popolazione residente in età di lavoro, superiore alla media nazionale,
previsto dall’art. 8, comma secondo, della legge 29 dicembre 1990, n.
407, può essere riconosciuto soltanto ove concorrano i due requisiti
della ubicazione delle imprese nell’ambito territoriale indicato e della
residenza dei lavoratori nella medesima circoscrizione; solo in tal modo
la norma interpretata assume un significato coerente con la finalità di
rendere occupati i disoccupati di quelle circoscrizioni particolarmente
colpite dal fenomeno della disoccupazione, e non anche i disoccupati
di altre zone.
In particolare con riferimento all’art. 8 , comma 2 L. n., 407 del 1990 è
stato puntualizzato che” … il problema non è quello di privilegiare
l’interpretazione letterale rispetto a quella teleologica o viceversa, ma di
coordinare, senza stravolgere il significato delle parole, l’espressione
letterale con l’intento del legislatore di promuovere l’occupazione nelle
zone in cui il problema occupazionale è particolarmente critico,
utilizzando gli elementi letterali contenuti nella norma stessa. Se è vero
3
Ric. 2012 n. 19588 sez. ML – ud. 04-02-2014

questa Corte secondo la quale si richiede al fine dell’agevolazione

infatti che la disposizione in esame non richiede esplicitamente che i
lavoratori da assumere siano quelli residenti nei territori individuati in
base al tasso disoccupazionale, il riferimento contenuto nella stessa
norma “alla popolazione residente in età di lavoro” può essere ritenuto
non solo un requisito esplicito per limitare il beneficio contributivo alle

implicito ed ovvio per individuare i lavoratori da assumere per i quali
lo sgravio contributivo viene concesso: il requisito della residenza del
lavoratore, indicato quale termine di quel rapporto utile ai fini della
identificazione delle aree , ‘a tutela” è, di conseguenza, requisito
necessario per il riconoscimento del beneficio contributivo previsto,
subordinato ad una effettiva ricaduta dei suoi effetti nell’ambito
territoriale descritto. Solo così la formulazione della norma assume un
significato razionale e coerente allo scopo di rendere occupati i
disoccupati di quelle circoscrizioni particolarmente colpite dal
fenomeno della disoccupazione, e non di altre zone” ( Cass. n. 13535
del 2001)
Alla luce di tale orientamento, al quale si ritiene di dare continuità non
avendo la parte intimata offerto adeguati elementi al fine di una sua
rimeditazione, il Collegio in camera di consiglio valuterà se il ricorso
dell’INPS non risulti manifestamente fondato.”

Ritiene questo Collegio che le considerazioni svolte dal Relatore sono
del tutto condivisibili siccome coerenti alla ormai consolidata
giurisprudenza in materia . Ricorre con ogni evidenza il presupposto
dell’art. 375, comma 1°, n. 5 cod. proc. civ. , per la definizione
camerale..Conseguentemente il ricorso va accolto e non essendo
necessari ulteriori accertamenti in fatto, deciso nel merito con rigetto
della originaria domanda.
4
Ric. 2012 n. 19588 sez. ML – ud. 04-02-2014

imprese attive nell’ambito territoriale indicato ma anche un requisito

Gli esiti favorevoli al ricorrente di entrambi i gradi di merito giustifica
la compensazione delle spese in relazione al giudizio di primo grado e
di appello. Le spese del giudizio di legittimità seguono,invece, la
soccombenza.
P.Q.M.

nel merito, rigetta la originaria domanda, Compensa le spese dei gradi
di merito. Condanna la società Officine Meccaniche Aeronauitiche
Orna s.p.a. alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in
€ 5.000,00 per compensi professionali e in €100,00 per esborsi, oltre
accessori.

Roma 4 febbraio 2014
l Presidente
tetro Curzio

La Corte accoglie il ricorso, casa la sentenza impugnata e, decidendo

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA