Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7894 del 28/03/2017
Cassazione civile, sez. III, 28/03/2017, (ud. 23/02/2017, dep.28/03/2017), n. 7894
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 23076/2014 proposto da:
P.L., G.J., elettivamente domiciliati in
CATANIA, VIA GIUSEPPE FAVA 40, presso lo studio dell’avvocato
SEBASTIANO BORDONARO, che li rappresenta e difende giusta procura in
calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
SARA ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo legale rappresentante
procuratore speciale Dott. O.G., elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 20, presso lo studio
dell’avvocati GAETANO ALESSI, che la rappresenta e difende giusta
procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
INA ASSITALIA SPA, S.R., PA.SE.AL.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1141/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,
depositata il 04/06/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
23/02/2017 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MISTRI Corrado, che ha concluso per l’accoglimento p.q.r., in
particolare al 3^ motivo di gravame.
Fatto
FATTI DI CAUSA
In relazione ad un sinistro stradale in cui avevano riportato lesioni le minori G.J. e P.L., il Tribunale di Catania condannò al risarcimento dei danni S.R. e Pa.Se.Al., conducenti delle due vetture coinvolte, nonchè le rispettive compagnie assicuratrici, Sara Assicurazioni e Ina Assitalia Assicurazioni.
Pronunciando sui gravami proposti dalle due compagnie, la Corte di Appello ha accertato un concorso colposo delle minori nella misura del 30%, in considerazione del mancato utilizzo delle cinture di sicurezza; ha inoltre ridotto l’entità del risarcimento per danno morale in favore della P. ed ha escluso – per entrambe le infortunate – il risarcimento del danno per riduzione della capacità lavorativa specifica.
Ricorrono per cassazione la G. e la P. (nel frattempo divenute maggiorenni), affidandosi a tre motivi; resiste la sola Sara Assicurazioni s.p.a., a mezzo di controricorso.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo deduce l’omesso esame di un fatto decisivo e censura la Corte laddove ha affermato che nessuna delle parti aveva contestato le conclusioni del c.t.u. in merito al fatto che l’utilizzo delle cinture di sicurezza avrebbe impedito il verificarsi delle lesioni: assumono le ricorrenti che – al contrario – che vi era stata contestazione sul punto da parte del procuratore dei genitori della G..
1.1. Il motivo è infondato: il fatto che si assume non esaminato ossia l’avvenuta contestazione delle conclusioni del c.t.u. – difetta di decisività, in quanto costituisce una circostanza (processuale) inidonea ad incidere sull’autonoma valutazione delle risultanze della c.t.u. da parte del giudice di merito.
2. Col secondo motivo, le ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in riferimento all’art. 172 C.d.S. e agli artt. 2043 e 2054 c.c..
Viene contestato l’accertamento del concorso colposo delle minori, rilevandosi che la Corte non aveva tenuto conto del fatto che il Pa. – conducente della vettura in cui erano trasportate le due bambine – “aveva assunto una diretta responsabilità in vigilando nei confronti delle allora minori” e doveva pertanto rispondere del mancato utilizzo delle cinture di sicurezza da parte di soggetti incapaci.
Sotto altro profilo, le ricorrenti evidenziano che l’attività di controllo circa il rispetto delle condizioni di sicurezza della circolazione (compreso l’allacciamento delle cinture) costituisce una fase necessariamente “prodromica della circolazione”, il cui mancato rispetto è deducibile nell’ambito della responsabilità ex art. 2054 c.c., costituente espressione della clausola generale di cui all’art. 2043 c.c.: contestano pertanto che il profilo dell’omessa vigilanza non fosse stato dedotto nel giudizio, in cui era stato richiesto “il risarcimento dei danni provocati alle minori in relazione alle condotte colpose tenute singolarmente e/o congiuntamente dai conducenti dei mezzi coinvolti nel sinistro”.
2.1. Al riguardo, la Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità che ritiene applicabile la previsione dell’art. 1227 c.c., comma 1, anche quando il fatto colposo concorrente sia costituito dalla condotta di un soggetto incapace per minore età e ha rilevato altresì – che i genitori che avevano promosso la causa in nome delle figlie non avevano fatto valere la “responsabilità del conducente ai sensi dell’art. 2043 c.c., ma (avevano agito) solo per la violazione delle norme sulla circolazione stradale ex art. 2054 c.c. e nemmeno prospettando il fatto illecito posto in essere dal guidatore di mettere in circolazione l’auto senza le condizioni di sicurezza”.
2.2. Il motivo è infondato.
La Corte ha correttamente richiamato i precedenti di legittimità che riconoscono rilievo al concorso colposo dell’incapace per minore età, in quanto comportante – oggettivamente – un contributo causale alla verificazione dell’evento; altrettanto correttamente ha rilevato che il mancato controllo del conducente sull’uso delle cinture da parte delle minori non era stato allegato come autonomo profilo di responsabilità del Pa. e non era dunque ricompreso nell’oggetto del giudizio.
3. Il terzo motivo prospetta l’omesso esame di un fatto decisivo in relazione alla mancata liquidazione del danno per riduzione della capacità lavorativa, nonchè la violazione o falsa applicazione degli artt. 1226, 2056 e 2967 c.c..
Le ricorrenti si dolgono che la Corte abbia negato loro il risarcimento per la riduzione della futura capacità di guadagno sul rilievo che non erano stati prospettati elementi che consentissero di presumere che le giovani avrebbero intrapreso un’attività in cui l’aspetto estetico avesse funzione rilevante; assumono che, al contrario, la richiesta risarcitoria era stata “fondata su elementi complessi e articolati, che non attenevano soltanto ad attività lavorative per le quali l’immagine costituisce elemento di primaria importanza”.
3.1. Il motivo è inammissibile in quanto è volto ad una rivalutazione in fatto e non prospetta elementi non esaminati e idonei a contrastare l’affermazione del difetto di elementi prognostici di un danno incidente sulla futura capacità di guadagno (tanto più che quanto prospettato attiene piuttosto al danno non patrimoniale, sotto il profilo biologico/esistenziale).
4. Le spese di lite seguono la soccombenza.
5. Trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
PQM
la Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti, in solido, a rifondere alla controricorrente le spese di lite, liquidate in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in Euro 200,00) e agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2017