Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7894 del 20/04/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 7894 Anno 2016
Presidente: DI AMATO SERGIO
Relatore: IANNELLO EMILIO

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 25355/2009 R.G. proposto da

BREGA LUCIO,
rappresentato e difeso dali’Avv. Carlo Acquaviva del Foro di Roma ed
elettivamente domiciliato presso Io studio dello stesso in Roma, Via Ceresio, 24,
giusta procura speciale a margine del ricorso,

ricorrente

contro
AGENZIA DELLE ENTRATE,
in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende,
controrkorrente

avverso la sentenza, della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n.

Data pubblicazione: 20/04/2016

86/07/2008, depositata il 25/09/2008.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’8 febbraio
2016 dal Relatore Cons. Emilio Iannello;
udito l’Avv. Carlo Acquaviva per il ricorrente;
udito l’Avvocato dello Stato Alessia Urbani Neri per la controricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Paola

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 25/9/2008, la C.T.R. del Lazio ha confermato la
decisione di primo grado che aveva rigettato l’impugnazione proposta da Lucio
Brega avverso l’avviso di accertamento notificatogli per il recupero a tassazione,
ai fini Irpef e S.S.N. per l’anno d’imposta 1996, del maggior reddito determinato
a seguito di rettifica di quello dichiarato dalla società (B&B S.r.l.) dallo stesso
partecipata per la quota del 55%.
Conformemente alla valutazione espressa dai giudici di primo grado, la
C.T.R. ha infatti ritenuto valida la presunzione di distribuzione del maggior
reddito ai soci.
Avverso tale decisione il contribuente propone ricorso per cassazione
affidandolo a cinque motivi; resiste l’Agenzia delle entrate depositando
controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 comma
primo n. 4 c.p.c., violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., lamentando omessa
pronuncia da parte della C.T.R. in ordine al primo motivo di gravame con il quale
si censurava la decisione di primo grado per aver omesso di rilevare il dedotto
vizio di carenza di motivazione dell’avviso di accertamento impugnato.
La censura è infondata.
La C.T.R. ha confermato la decisione di primo grado ritenendo,
conformemente alla valutazione espressa dai primi giudici, valida la presunzione

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Mastroberardino, la quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

- espressamente posta a base dell’accertamento – di distribuzione del maggior
reddito ai soci in quanto giustificata dal fatto noto rappresentato dalla ristretta
compagine sociale, di tipo eminentemente familiare, della S.r.l. partecipata.
Così motivando la C.T.R. dunque, implicitamente ma univocamente, ha
respinto la doglianza proposta con il primo motivo di gravame che tendeva
invece a contestare la sufficienza e l’idoneità di quel ragionamento presuntivo.

alla prospettazione del ricorrente, che è ipotesi certamente diversa e non
riconducibile al dedotto error in procedendo.
3. Con il secondo motivo il ricorrente deduce – ex art. 360 comma primo n.
3 cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione dell’art. 5 d.P.R. 29 settembre
1973, n. 597 (ora art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) – oltre che dell’art.
39, comma primo lett. d, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e degli artt. 2727 e
2729 cod. civ. – per avere la C.T.R. ritenuto applicabile tale norma anche alle
società di capitali a ristretta base partecipativa; sostiene di contro che il
carattere eccezionale della norma ne preclude un’applicazione analogica e che
occorre aver riguardo alle specifiche componenti del reddito d’impresa. Formula
quesito di diritto.
La censura è infondata.
Secondo principio costantemente affermato nella giurisprudenza di questa
Corte, dai quale non si ravvisa ragione per discostarsi, in tema di accertamento
delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base
partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione, ai soci, degli eventuali
utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di offrire
la prova del fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di
distribuzione, per essere stati, invece, accantonati dalla società ovvero da essa
reinvestiti, non risultando tuttavia a tal fine sufficiente nemmeno la eventuale
mera deduzione dei profilo per cui l’esercizio sociale ufficiale si sia concluso con
perdite contabili (cfr. anche Cass. n. 6197 del 16/03/2007, n. 20851 del 26/10 n.

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Non vi è stata dunque omissione di pronuncia bensì pronuncia non conforme

16885 det 2003) (v. e pluribus Sez. 6 – 5, Ord. n. 17928 del 18/10/2012, Rv.
623933; Sez. 5, n. 18640 dell’08/07/2008, Rv. 605332; Cass. n. 16885/03, n.
10951/02, n. 7174/02).
La censura, mirando a una revisione

tout court e in termini ampi e

incondizionati di tale principio, senza però offrire alcuna valida ragione che non
sia già da ritenere esaminata e confutata dai numerosi precedenti in argomento,

4. Con il terzo motivo Lucio Brega deduce ancora, ai sensi dell’art. 360
comma primo n. 4 c.p.c., violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., lamentando
omessa pronuncia da parte della C.T.R. in ordine al secondo motivo di gravame
con il quale si era dedotta la necessità di apprezzare, nella specie, le
caratteristiche del maggior reddito presunto a carico della società e tener conto
in particolare che si trattava di pagamenti effettuati da quest’ultima per far
fronte a rate di mutuo relative a beni immobili di proprietà dei soci e, dunque, di
prestiti in favore di questi ultimi dei quali era traccia in contabilità (attraverso in
particolare l’annotazione nel conto patrimoniale della società dell’importo di lire
245 milioni alla voce «crediti verso soci»). Formula quesito di diritto.
Anche tale censura deve ritenersi infondata, alla stregua di considerazioni
analoghe a quelle già svolte con riferimento al primo motivo.
Come può ricavarsi dalla prospettazione dello stesso ricorrente, con il
secondo motivo d’appello si contestava, sotto vari profili, di legittimità e di
merito, la fondatezza e comunque la pertinenza del richiamato principio in tema
di presunzione di riparto tra i soci degli utili extrabilancio in società di capitali a
ristretta base partecipativa.
La C.T.R., nell’avallare l’applicazione che di tale principio è fatta dall’ufficio
nella fattispecie, si è evidentemente pronunciata su tale motivo, rendendo al
riguardo una motivazione non meramente apparente.
Ciò posto, l’avere in tale motivazione omesso di prendere specificamente in
esame le circostanze e gli aspetti fattuali indicati a sostegno della tesi contraria

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deve essere pertanto respinta.

non può dunque rappresentare vizio di omessa pronuncia ma semmai vizio, per
l’appunto, di motivazione, sindacabile ai sensi e nei limiti di cui all’art. 360
comma prima n. 5 cod. proc. civ., ove si risolva in omessa, insufficiente o
contraddittoria motivazione su uno o più fatti controversi e decisivi.
5.

Con il quarto motivo, pure esso corredato da quesito di diritto, il

ricorrente denuncia ancora – ex art. 360 comma primo n. 3 cod. proc. civ. –

violazione di legge (e segnatamente delle stesse norme già richiamate con il
secondo motivo), per avere ritenuto operante la presunzione di distribuzione ai
soci degli utili extracontabili prevista dalla citata norma di cui all’art. 5 d.P.R. 29
settembre 1973, n. 600, anche nel caso di specie così implicitamente escludendo
la rilevanza ostativa delle circostanze sopra dedotte in contrasto con
l’interpretazione giurisprudenziale che fa salva la facoltà del contribuente di
offrire la prova contraria alla presunzione predetta.
Anche tale censura è infondata, per ragioni analoghe a quelle testè esposte
con riferimento al terzo motivo.
Posto che con essa il ricorrente torna a dolersi della mancata considerazione
delle circostanze di fatto segnalate con il secondo motivo di appello, appare
evidente che tale doglianza infondatamente è ricondotta al vizio di violazione o
falsa applicazione di legge.
Non si tratta infatti di erronea ricognizione della portata precettiva delta
norma (violazione di legge) – la C.T.R. non esclude in via di principio, ma anzi
afferma la possibilità di una prova contraria – né di una erronea sussunzione del
fatto, così come accertato dal giudice di merito, nell’ipotesi normativa (falsa
applicazione), ma semmai di erronea o viziata ricognizione del fatto, sindacabile
come difetto di motivazione nei limiti e alle condizioni sopra dette.
C044.

6. Difetto questo invero dedotto dal ricorrente con il quinto motivo,v’il
ricorrente prospetta, in relazione alle medesime circostanze relative alla
imputazione contabile dei maggiori ricavi quali “credito verso soci”, vizio di
omessa motivazione. Viene formulato momento di sintesi.

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1e ce 42/2 9_,

Il motivo è fondato, per quanto di ragione.
Si ricava infatti da quanto esposto in ricorso che: a) l’avviso di accertamento
emesso nei confronti della B&B S.r.l. contestava maggiori ricavi (utili
extrabilancio) per l’ammontare di E. 360.000.000, risultante dalla somma
dell’Importo di £. 115.000.000 annotato in contabilità nel conto «crediti verso

soci» e di quello di E. 245.000.000, importo che risulta pagato dai soci Lucio

l’acquisto del locale dove viene svolta l’attività della società, il cui costo si
presume riconducibile ad utili extrabilancio scaturenti dell’attività della società,
rappresentante l’unica fonte di reddito dei soci»;

b) l’impugnazione proposta

dalla società avverso tale accertamento avrebbe trovato parziale accoglimento secondo quanto dedotto in ricorso – da parte dei giudici di merito aditi, con la
riduzione del reddito d’impresa accertato da lire 360 milioni a lire 245 milioni,
essendosi rilevato che l’importo di lire 115 milioni, proprio in quanto annotato
nella voce «crediti verso soci», non poteva considerarsi ricavo non dichiarato,
né, comunque, utile distribuito ai soci.
Poiché l’accertamento del maggior reddito di partecipazione a carico
dell’odierno ricorrente muove Invece dal presupposto che il maggior reddito
d’impresa ammonti a £. 360.000.000, ne discende che tale circostanza
assumeva in effetti decisiva rilevanza, quanto meno ai fini della quantificazione
del maggiore reddito presumibile a carico del contribuente, e la sua omessa
valutazione può in effetti apprezzarsi quale vizio motivazionale.

Brega e Anna Maria Buglia a saldo di «quattro rate di mutuo contratto per

Né importa che di quanto dedotto (circa l’esito del giudizio relativo
all’impugnazione proposta dalla società) il ricorrente non offra in questa sede
alcuna conferente documentazione, rilevando solo in questa sede che si trattava
di circostanze specificamente dedotte in appello e in effetti non considerate dalla
C.T.R..
7. In accoglimento, pertanto, del quinto motivo di ricorso, la sentenza
impugnata va cassata, con rinvio alla C.T.R. del Lazio per nuovo esame sul punto

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I

ed anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta i primi quattro motivi di ricorso; accoglie il quinto; cassa la
sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di
legittimità, alla C.T.R. del Lazio, in diversa composizione.

Così deciso 1’8/2/2016

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