Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7894 del 19/03/2021

Cassazione civile sez. II, 19/03/2021, (ud. 22/09/2020, dep. 19/03/2021), n.7894

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21393/2019 proposto da:

S.D., rappresentato e difeso dall’avvocato DAVIDE ASCARI, e

domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2663/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 17/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/03/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano respingeva l’istanza del ricorrente, volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale od umanitaria, ritenendo non credibile la storia riferita dal richiedente ed insussistenti i presupposti per il riconoscimento dell’invocata tutela.

Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 1.1.2018, respingeva il ricorso avverso detto provvedimento reiettivo.

Interponeva appello il richiedente e la Corte di Appello di Milano, con la sentenza impugnata n. 2663/2019, rigettava il gravame.

Propone ricorso per la cassazione della decisione di rigetto S.D. affidandosi a tre motivi.

Resiste con controricorso il Ministero dell’Interno.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 10, 13 e 27 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, perchè la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto non credibile la storia personale riferita dal richiedente la protezione.

La censura è inammissibile. La Corte territoriale ha infatti chiarito che le vicende riferite dal S., oltre ad essere scarsamente verosimili, non erano comunque idonee ad integrare i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale o umanitaria, in quanto esse si risolvevano in una vicenda sostanzialmente privata (cfr. pag. 3 della sentenza). Tale passaggio della motivazione non è attinto dal motivo in esame, con il quale il ricorrente censura soltanto la valutazione di non credibilità, dimenticando appunto di contestare l’ulteriore ratio relativa alla non idoneità della sua storia. In presenza di doppia ratio, è onere del ricorrente proporre la censura in relazione ad ambedue i profili valorizzati dal giudice di merito; in caso contrario, la permanenza di una ratio decidendi autonoma, logicamente e giuridicamente idonea di per sè sola a sorreggere la decisione, rende l’impugnazione inammissibile per carenza di interesse concreto, in quanto l’eventuale accoglimento del ricorso non inciderebbe sulla ratio decidendi non censurata e, di conseguenza, la sentenza impugnata resisterebbe (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3951 del 18/04/1998, Rv. 514600; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 237 del 10/01/1995, Rv. 489603; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2770 del 28/03/1997, Rv. 503355).

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c), perchè il giudice di merito avrebbe erroneamente ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria.

La censura è inammissibile per la prima parte, relativa al diniego della tutela sussidiaria ex art. 14, lett. b), per gli stessi motivi esposti in relazione al primo motivo: la ritenuta non idoneità della storia ad integrare i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, infatti, vale sia per la forma “maggiore” dello status di rifugiato che per quella “attenuata” di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b).

Per quanto invece attiene alla protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), la censura è fondata. La sentenza impugnata, infatti, non indica in alcun modo le fonti internazionali dalle quali il giudice di merito ha attinto le informazioni utilizzate per escludere, in concreto, la sussistenza, in India, di un contesto di pericolo generalizzato rilevante ai sensi della disposizione da ultimo richiamata. Sul punto, va ribadito il principio secondo cui “Il riferimento operato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, alle fonti informative privilegiate deve essere interpretato nel senso che è onere del giudice specificare la fonte in concreto utilizzata e il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di tale informazione rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13449 del 17/05/2019, Rv. 653887; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13897 del 22/05/2019, Rv. 654174).

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, chè la Corte di Appello gli avrebbe erroneamente denegato anche la concessione della protezione umanitaria.

La censura è assorbita dall’accoglimento, per quanto di ragione, del secondo motivo.

In definitiva, vanno dichiarati inammissibili il primo e, in parte, il secondo motivo del ricorso, va accolto il secondo, limitatamente alla domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14 lett. c) e dichiarato assorbito il terzo. Da ciò discende la cassazione della sentenza impugnata, in relazione alla censura accolta, ed il rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Milano in differente composizione.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, accoglie in parte il secondo, nei limiti di cui in motivazione, e dichiara assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Milano in differente composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 22 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2021

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