Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7894 del 03/04/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 7894 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

ORDINANZA
sul ricorso 11786-2012 proposto da:

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
003999819589 – società per azioni con uncio socio, in persona del
Presidente ed Amministratore Delegato elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA SALARIA 1027, presso l’UFFICIO DELLA
DIREZIONE AFFARI GENERALI LEGALI E SOCIETARI,
rappresentato e difeso dall’avvocato SBORCHIA TIZIANA, giusta
procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente contro
FELICIANO STEFANO;

– intimato avverso la sentenza n. 4515/2011 della CORTE D’APPELLO di
ROMA del 23.5.2011, depositata il 03/06/2011;

Data pubblicazione: 03/04/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/02/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA
PAGETTA.

Fatto e diritto

ha depositato la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc.
civ. e 375 cod. proc. civ. : “Stefano Feliciano conveniva in giudizio
l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato s.p.a (da ora IPZS) chiedendo
accertarsi il suo diritto al computo del compenso per le effettuazione
di prestazioni straordinarie, asseritamente svolte in maniera costante e
obbligatoria, nella base di calcolo della indennità di anzianità e nel
trattamento di fine rapporto, ed il ricalcolo, in correlazione allo
straordinario prestato, della retribuzione corrisposta per gli istituti
collaterali e del compenso pari a 10 minuti di lavoro straordinario
corrisposto ai sensi dell’art. 22 del Regolamento 1989 e 1991 .
L’Istituto contestava la pretesa nel merito; eccepiva quindi in
compensazione le somme corrisposte in attuazione dell’Accordo
aziendale del 22.6.1974, chiedendo in via riconvenzionale la condanna
di controparte alla restituzione delle dette somme fino alla concorrenza
di quelle richieste ; eccepiva la prescrizione quinquennale dei crediti
azionati.
Il giudice di primo grado in parziale accoglimento della domanda del
lavoratore dichiarava il diritto dello stesso alla inclusione del
compenso per lavoro straordinario e del compenso pari a 10 minuti di
lavoro straordinario giornaliero nella base di computo del trattamento
di fine rapporto fino al 1992 ; respingeva la domanda riconvenzionale
dell’Istituto.
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Ric. 2012 n. 11786 sez. ML – ud. 04-02-2014

Il Consigliere relatore nominato ai sensi dell’art. 377 cod. proc. civ.

La decisione era appellata in via principale dal Feliciano ed in via
incidentale dall’IPZS .
La Corte di appello di Roma, con pronuncia non definitiva, rigettato
l’appello incidentale, in parziale riforma della decisione di primo grado,
dichiarava il diritto di Stefano Feliciano al ricalcolo del trattamento di

per lavoro straordinario anche per il periodo successivo al 1.11.1992,
nonché al ricalcolo di 13^, 14^ e ferie con inclusione nella relativa base
di calcolo dei compensi per lavoro straordinario per il periodo
anteriore al 30.10.1992. Con sentenza definitiva condannava l’IPZS al
pagamento in favore del Feliciano della ulteriore somma di €2691,94 a
titolo di differenze di trattamento di fine rapporto nonché al
pagamento della somma di € 122,20 a titolo di incidenza del lavoro
straordinario sugli istituti collaterali.
La Corte, premesso che era divenuto definitivo, in assenza di
specifiche censure, l’accertamento del Tribunale relativo alla
percezione di compensi continuativi e non occasionali per lavoro
straordinario, richiamava il principio di omnicomprensività della
retribuzione ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, sancito
dall’art. 2120 cod. civ., ed evidenziava in linea generale che la deroga a
tale principio ad opera della contrattazione collettiva doveva risultare
in modo espresso e chiaro. Con specifico riferimento alla disciplina
collettiva applicabile al rapporto rilevava che l’art. 21 del ccn1 , secondo
l’interpretazione en confermata dal giudice di legittimità, era indicativo
della volontà negoziale di confermare la disciplina legale . In base a tale
rilievo riteneva dovuta l’inclusione del compenso per prestazioni
straordinarie nel calcolo del trattamento di fine rapporto in relazione
all’intero periodo dedotto in giudizio. In merito agli istituti collaterali
riteneva, quanto alla 13^ mensilità che dall’art. 21 dei contratti collettivi
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Ric. 2012 n. 11786 sez. ML – ud. 04-02-2014

fine rapporto con inclusione nella relativa base di calcolo dei compensi

in vigore fino al 31 .10.1992 emergeva una nozione ampia ed
omnicomprensiva di retribuzione che giustificava la inclusione del
compenso per lavoro straordinario anche in tale emolumento. Del
tutto diversa era la nozione di retribuzione recepita , invece, nell’art.
21 del cali 1992 che facendo riferimento a quanto percepito dal

“nell’orario normale”, rivelava una volontà negoziale delle parti di
innovare in senso restrittivo la più ampia nozione accolta dalla
disciplina previgente . In base a tale considerazione la Corte territoriale
ha escluso il diritto all’inclusione del compenso per lavoro
straordinario della 13^ì mensilità a partire dal 1,.11.1992. Analoghe
considerazioni sono alla base del decisum relativo alla quattordicesima
mensilità e alla retribuzione per ferie in relazione alle quali il ricalcolo
per inclusione del compenso per lavoro straordinario è riconosciuto
solo fino alla data del 31.10.1992. In ordine al quantum attribuito con la
sentenza definitiva si rileva che esso è stato liquidato sulla base di
consulenza contabile disposta d’ufficio.
Per la cassazione di entrambe le decisioni ha proposto ricorso l’IPZS
sulla base di due motivi.
Con il primo ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 2120
cod. civ. e delle norme del contratto di categoria nonché errata
interpretazione del contratto collettivo in relazione agli artt. 1362 e
1363 cod. civ. censurando in sintesi la interpretazione delle norme
collettive relative in relazione al computo delle voci retributive al fine
del trattamento di fine rapporto. Con il secondo ha dedotto violazione
e falsa applicazione dell’art. 1362. cod civ. in relazione alla normativa
collettiva relativa al ricalcolo degli istituti collaterali.
La parte intimata non ha svolto attività difensiva e dell’art. 2120 cod.
civ.
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Ric. 2012 n. 11786 sez. ML – ud. 04-02-2014

quadro, dall’impiegato e dall’operaio per la sua prestazione lavorativa

I motivi sono entrambi fondati.
Questa Corte, premesso che la contrattazione collettiva può derogare
al principio della omnicomprensività della retribuzione agli effetti della
determinazione del trattamento di fine rapporto, limitando la base di
calcolo, anche con modalità indirette, purché con volontà chiara, ed è

ordine alle quali neppure sussiste un criterio legale tendenzialmente
omnicomprensivo, ha puntualizzato con riferimento al personale
dipendente delle aziende grafiche ed editoriali (nella specie, Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato), che riferendosi l’art. 21 del c.c.n.l. del
10 novembre 1992 alla retribuzione per “orario normale”, il
trattamento di fine rapporto va determinato, per il periodo successivo
alla decorrenza del medesimo c.c.n.l., con esclusione dei compensi per
lavoro straordinario. (cfr. in particolare Cass. n. 365 /2010 resa in sede
di interpretazione diretta da parte della S.C. delle disposizioni
contrattuali collettive relative al t.f.r. per il personale dipendente delle
aziende grafiche, seguita da altre conformi n.

4708 /2012 , n.

5595/2012 , con l’ isolata eccezione di Cass. n. 22006 del 2011)
Analogo discorso vale, essendo identico il parametro retributivo di
riferimento (la retribuzione mensile, art. 8 del c.c.n.l. del 1992, quanto
alla tredicesima, ed art. 30 del Regolamento del personale, quanto alla
quattordicesima), per le mensilità aggiuntive, che le parti sociali (a
differenza del t.f.r., per il quale la L. n. 297 del 1982, prevede un
criterio di calcolo tendenzialmente omnicomprensivo) sono libere di
deteiminare (in tal senso, quanto alla tredicesima, nell’ipotesi in cui la
contrattazione collettiva preveda ulteriori mensilità aggiuntive, Cass. n.
16191 del 2004,n. 12263 del 2003, n. 8501 del 2002).
Il Collegio, riunito in camera di consiglio valuterà se il ricorso sia
manifestamente fondato .”
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Ric. 2012 n. 11786 sez. ML – ud. 04-02-2014

libera di stabilire il parametro retributivo per le mensilità aggiuntive, in

Ritiene questo Collegio che le considerazioni svolte dal Relatore sono
del tutto condivisibili siccome coerenti alla ormai consolidata
giurisprudenza in materia . Ricorre con ogni evidenza il presupposto
dell’art. 375, comma 1°, n. 5 cod. proc. civ. , per la definizione
camerale. .Conseguentemente il ricorso va accolto e la sentenza

giudizio, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche
per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma in
diversa composizione.

cassata con rinvio, anche per il regolamento delle spese del presente

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