Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7893 del 28/03/2017


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Cassazione civile, sez. III, 28/03/2017, (ud. 23/02/2017, dep.28/03/2017),  n. 7893

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19690/2014 proposto da:

E.A., F.M., E.S.,

ES.AR., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA DEI CAPRETTARI 70,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO IAIONE, che li

rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

GENERALI ITALIA SPA già INA ASSITALIA SPA, in persona dei suoi

procuratori speciali Dott. P.V. e Dott. D.G.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo

studio dell’avvocato VALENTINO FEDELI, che la rappresenta e difende

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3063/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 12/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/02/2017 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI Corrado, che ha concluso per l’accoglimento p.q.r., in

particolare al 2^ motivo, assorbito il 3^;

udito l’Avvocato MARCO FARINA per delega.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Assitalia – Le Assicurazioni d’Italia s.p.a., in qualità di impresa designata dal F.G.V.S., si oppose all’esecuzione promossa da Es.Ar. (quale tutore di E.V.) e da F.M. e E.A. e S. per il risarcimento dei danni conseguiti al sinistro stradale in cui E.V. aveva riportato lesioni che ne avevano determinato lo stato di coma vegetativo.

La società sostenne che, a seguito dei versamenti effettuati dall’assicuratrice Tirrena Assicurazioni s.p.a. in bonis e -successivamente – dalla medesima opponente, era stato superato l’intero massimale legale, sicchè nulla era ulteriormente dovuto dalla impresa designata in forza del titolo giudiziale azionato.

Il Tribunale il Viterbo accolse l’opposizione, con sentenza che venne confermata in sede di appello; la Corte di Cassazione cassò la pronuncia di secondo grado, affermando che il limite del massimale doveva intendersi fissato per ciascun danneggiato (e non soltanto in relazione alla vittima diretta del sinistro), fermo restando il limite del massimale per il sinistro (o catastrofale).

Pronunciando in sede di rinvio, la Corte di Appello di Roma ha accolto l’opposizione all’esecuzione, ritenendo che gli esecutanti non potessero agire per conseguire somme eccedenti il massimale catastrofale come determinato dal D.P.R. n. 124 del 1993, che non risultava superabile nè per effetto di mala gestio, nè in applicazione dei diversi limiti previsti dalla direttiva comunitaria 84/5/CE del 30.12.1983.

Ricorrono per cassazione Es.Ar. (in qualità di tutore di E.V.), nonchè F.M. e E.A. e S., affidandosi a quattro motivi illustrati da memoria; resiste la Generali Italia, conferitaria del ramo di azienda della Direzione per l’Italia di Assicurazioni Generali s.p.a., a mezzo della propria mandataria e rappresentante Generali Business Solutions scpa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia la “nullità della sentenza e del procedimento per violazione di giudicato interno, per avere la Corte erroneamente ritenuto non coperta da giudicato la questione relativa alla accertata sussistenza di mala gestio della società assicuratrice e di riflesso dell’impresa designata dal Fondo per le vittime della strada”, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 4, art. 324 c.p.c. e art. 2909 c.c.: i ricorrenti assumono che l’affermazione della Corte è “contrastante con il chiaro dettato delle sentenze rese in sede di merito” che hanno “accertato, con statuizione ormai coperta da giudicato e non suscettibile di essere rimessa in discussione, la sussistenza della dedotta mala gestio e l’obbligo di risarcimento oltre i massimali di legge e di contratto”; rilevano quindi che sulla questione si era formato un “giudicato formale” che non poteva essere rimesso in discussione, tanto meno nell’ambito di un giudizio di opposizione all’esecuzione.

1.1. Al riguardo, la sentenza impugnata ha affermato che “altra questione insuscettibile di riesame, perchè (…) coperta da giudicato interno, è quella riproposta in sede di riassunzione della mala gestio della compagnia assicurativa dunque dell’inoperatività dei limiti del massimale assicurativo dovuto. Anche rispetto a tale motivo di doglianza dei danneggiati non risulta proposta alcuna impugnazione col ricorso per cassazione da cui è scaturito l’annullamento con rinvio (…), benchè la sentenza di appello annullata avesse chiaramente respinto tale motivo di gravame di merito”; ha aggiunto che “tale titolo (mala gestio dell’assicuratore), idoneo all’esubero del massimale dovuto oltre il limite del massimale, non veniva mai dedotto, richiesto e provato dai diretti interessati, come ben emerge dalla sentenza del Tribunale di Viterbo e della stessa decisione di merito resa dalla Corte di Appello di Roma n. 732 del 10.3.99, dove, infatti, non vi è alcuna statuizione di condanna della compagnia assicurativa per mala gestio”.

1.2. Il motivo è inammissibile un quanto è incentrato sulla deduzione che la mala gestio era stata accertata nel giudizio risarcitorio e non censura la ratio che esclude la possibilità di riaffrontare la questione della mala gestio per il fatto che si era formato un giudicato interno sulla statuizione negativa resa nel giudizio di appello (nell’ambito dell’opposizione ad esecuzione).

Peraltro, il motivo non fornisce neppure elementi per valutare l’interesse alla censura, dal momento che non precisa se ed in quale misura le somme versate dall’assicuratrice e – successivamente dall’impresa designata non ricomprendessero gli importi conseguenti alla mala gestio.

2. Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione agli artt. 11 e 117 Cost. e all’art. 1, comma 2 e art. 5, commi 1 e 3, della direttiva 84/5/CE del 30.12.1983: i ricorrenti censurano la Corte per avere ritenuto che i massimali di legge vigenti al momento del sinistro non “dovessero essere sostituiti da quelli maggiori imposti obbligatoriamente dal legislatore comunitario con la direttiva 84/5/CE del 30 dicembre 1983, il cui termine di attuazione era già scaduto”.

2.1. Ha affermato la Corte che la decisione di primo grado (nel giudizio di opposizione all’esecuzione) aveva indicato un massimale per persona danneggiata di 200 milioni di Lire e che questo massimale “non è stato contestato dagli opposti ed appellanti, sicchè in ordine all’applicazione dei limiti del massimale (…) deve ritenersi formato il giudicato interno ai fini del presente giudizio”; ha aggiunto che la questione dell’applicabilità del massimale di cui alla direttiva comunitaria era stata dedotta solo in sede di riassunzione del giudizio di rinvio e che “tale richiesta contrasta con i limiti posti dall’art. 342 c.p.c., trattandosi di motivo nuovo non proposto con l’atto di appello originario, sicchè inammissibile in questa sede di giudizio di appello in riassunzione”; ha ulteriormente osservato che la stessa decisione di appello nel giudizio risarcitorio aveva precisato che il limite del massimale era di 200 milioni di Lire per persona danneggiata e che “rispetto a tale statuizione nemmeno veniva proposta censura per cassazione dagli interessati, a maggiore conferma della definitività di tale statuizione”.

2.2. Il motivo è inammissibile in quanto non censura la ratio secondo cui si era formato un giudicato interno sul fatto che dovessero trovare applicazione i limiti di massimale previsti dal D.P.R. n. 124 del 1993, ostativo alla proposizione della questione dell’applicazione di limiti diversi desunti dalla direttiva comunitaria.

3. Col terzo motivo, viene dedotta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione alla L. n. 990 del 1969, art. 21 e all’art. 1194 c.c., nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo “per avere la Corte di Appello ritenuto non contestati – e dunque per aver deciso considerandoli provati – i documenti depositati dall’impresa designata in sede di rinvio a prova dell’asserita effettuazione di pagamenti per importi superiori ai massimali di legge”.

3.1. Il motivo (che concerne l’entità e l’imputazione dei versamenti effettuati) è inammissibile perchè non ottempera alla prescrizione di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, in quanto articola censure che sono fondate sull’esame di documenti di cui riporta solo genericamente il contenuto e – inoltre – perchè sollecita un non consentito accertamento di fatto volto a ricostruire gli importi versati ai danneggiati e l’imputazione dei singoli versamenti.

4. Il quarto motivo prospetta “in via subordinata: nullità della sentenza e del procedimento per avere la Corte di Appello compensato le spese del giudizio di cassazione e condannato i signori E. al pagamento delle spese dei due giudizi svolti innanzi la Corte di appello nonostante sussistessero gravi ragioni per disporre la compensazione”.

4.1. Il motivo è infondato, giacchè la condanna al pagamento delle spese processuali è stata correttamente pronunciata in base al criterio della soccombenza (in relazione al giudizio di appello e a quello di rinvio), mentre non è censurabile la decisione sulla compensazione delle spese del giudizio di cassazione (in relazione all’art. 92 c.p.c., nel testo anteriore alle modifiche introdotte dalla L. n. 263 del 2005, applicabile ratione temporis).

5. Le spese di lite seguono la soccombenza.

6. Trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in Euro 200,00) e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2017

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