Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7893 del 20/04/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 7893 Anno 2016
Presidente: DI AMATO SERGIO
Relatore: IANNELLO EMILIO

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 25190/2009 R.G. proposto da
TROPEA SALVATORE,
rappresentato e difeso dall’Avv. Vincenzo Arango del Foro di Cosenza come
da procura speciale a margine del ricorso,

ricorrente

contro
AGENZIA DELLE ENTRATE,
in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende,

controrkorrente

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria n.
186/8/2008, depositata il 12/12/2008.

Data pubblicazione: 20/04/2016

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza delr8 febbraio
2016 dal Relatore Cons. Emilio Iannello;
udito l’Avv. Vincenzo Arango per il ricorrente;
udito l’Avvocato dello Stato Alessia Urbani Neri per la controricorrente e
ricorrente incidentale;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Paola

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Salvatore Tropea impugnava avanti la C.T.P. di Cosenza l’avviso di
accertamento con il quale l’ufficio distrettuale II.DD di quella città aveva
rettificato ai fini Irpef, relativamente al periodo d’imposta 1990, il suo reddito di
partecipazione all’associazione “Studio Dentisti Associati”.
L’adita C.T.P. rigettava il ricorso e tale decisione era confermata in grado
d’appello dalla C.T.R. della Calabria con sentenza depositata il 12/12/2008, che
viene in questa sede impugnata dal contribuente con unico mezzo, al quale
resiste l’agenzia delle entrate, depositando controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Con l’unico motivo proposto, corredato da quesiti di diritto, il ricorrente
deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 3 legge 7 agosto 1990, n. 241;
dell’art. 40 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; dell’art. 5 T.U.I.R.; dell’art. 14
digs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360 comma primo n. 3 cod.
proc. civ..
Lamenta che, in violazione delle richiamate norme, la C.T.R. ha rigettato il
motivo con il quale si deduceva carenza di motivazione dell’avviso di
accertamento nei confronti del socio, in quanto resa attraverso il mero rinvio per
relationem all’accertamento nei confronti dell’associazione, non essendosi nella
specie provveduto alla notifica di quest’ultimo, né alla riunione dei processi.
3. Nel proposto controricorso l’Agenzia delle entrate rileva preliminarmente
che, con sentenza n. 18029/09 (recte: 18028/09) del 06/08/2009, questa Corte

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Mastroberardino, la quale ha concluso per raccoglimento.

ha definitivamente respinto il ricorso avverso l’accertamento emesso nei
confronti dell’associazione professionale suindicata, proposto dall’associazione
medesima e dai singoli soci. Invoca pertanto il vincolo di giudicato derivante da
tale pronuncia.
4. Il ricorso è infondato.
Come fondatamente eccepito dall’Agenzia sulla legittimità dell’accertamento

legale rappresentante) il Tropea, si è formato – successivamente alla sentenza
qui impugnata, ma prima del ricorso avverso la stessa proposto – il giudicato,
avendo questa Corte rigettato il ricorso proposto dall’associazione medesima e
dai soci, tra i quali lo stesso odierno ricorrente, con sentenza n. 18028 del
06/08/2009.
Secondo pacifico indirizzo dalla comunanza di presupposti fattuali
sussistente tra il contenzioso attinente all’accertamento dei redditi di una società
(o di una associazione) e quello riguardante l’accertamento dei redditi di
partecipazione da imputarsi ai soci, discende un nesso di consequenzialità, in
virtù del quale, nel caso di distinta e autonoma instaurazione delle relative
vertenze dinanzi al giudice tributario, si rende inevitabile che la decisione
intervenuta nel primo dei due suddetti contenziosi si rifletta sulla pronuncia
afferente al secondo, il che impone al giudice chiamato a statuire su quest’ultimo
di prendere atto della decisione intervenuta nella prima controversia (v. Sez. 5,
n. 5932 del 14/03/2007, Rv. 596599; Sez. 5, n. 14056 del 16/06/2006, Rv.
590385; Sez. 5, n. 9446 del 21/04/2006, Rv. 588702; Sez. 5, n. 14417 del
08f07,2005 Rv; 582302:; v; eriche; in muthAulunci 5c£: n; 14615
04/06/2008).
Trattasi peraltro di giudicato pienamente opponibile nel presente giudizio,
avendo il Tropea, come detto, partecipato al giudizio relativo all’impugnazione
dell’accertamento relativo al reddito dell’associazione, proposta infatti non solo
dalla associazione medesima ma anche da ciascuno dei soci.

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operato nei confronti dell’associazione professionale del quale fa parte (ed è anzi

Ciò che priva di fondamento, in fatto, sia l’eccezione di nullità della sentenza
per mancata trattazione simultanea dei processi (essendo assicurato, nella
specle, il litigeOnSorzio sulla questione pregiudiziale rappresentata

clan

Impugnazione dell’accertamento nei confronti della associazione,

dedia

partecipazione al separato giudizio dell’associazione e di tutti i soci, non essendo
invece richiesta anche la trattazione congiunta dell’impugnazione avverso

partecipazione, del resto strettamente conseguenziale), sia la censura
impingente la motivazione dell’avviso di accertamento relativo ai redditi del
singolo socio, del tutto legittimamente questa potendo ricavarsi per relationem
dall’avviso emesso nei confronti della società, la cui conoscenza da parte
dell’odierno ricorrente può con certezza ricavarsi dal fatto stesso che questi ne
ha, come detto, separatamente proposto l’impugnazione, in proprio e
unitamente agli altri soci, nonché nella veste di legale rappresentante
dell’associazione.
5. Alla soccombenza segue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali, liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali liquidate in € 1.000,00, oltre eventuali spese prenotate a debito.
Così deciso 1’8/2/2016

l’avviso di accertamento emesso nei confronti del singolo socio per i redditi da

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