Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7893 del 19/03/2021

Cassazione civile sez. II, 19/03/2021, (ud. 22/09/2020, dep. 19/03/2021), n.7893

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21349/2019 proposto da:

Y.M.A., rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO

GOTI e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 344/2019 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 26/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/09/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Brescia respingeva l’istanza del ricorrente, volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale od umanitaria, ritenendo non credibile la storia riferita dal richiedente ed insussistenti i presupposti per il riconoscimento dell’invocata tutela.

Il Tribunale di Brescia, con ordinanza del 24.2.2017, respingeva il ricorso avverso detto provvedimento reiettivo.

Interponeva appello il richiedente e la Corte di Appello di Brescia, con la sentenza impugnata n. 344/2019, rigettava il gravame.

Propone ricorso per la cassazione della decisione di rigetto Y.M.A. affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso il Ministero dell’Interno.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8,D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14, nonchè l’omesso esame di fatti decisivi in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, perchè la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto insussistente, in Pakistan, la situazione di violenza generalizzata richiesta per il riconoscimento della protezione sussidiaria, in base ad informazioni generiche ed esercitando in modo non corretto il potere istruttorio di ufficio.

La censura è fondata. Dalla lettura della sentenza impugnata risulta che la Corte territoriale ha ricostruito la condizione interna del Pakistan “Dalle notizie provenienti dai siti informatici” (cfr. pag. 6) senza aver cura di indicare di quali siti si tratti, quali fonti informative siano state in concreto consultate e quali informazioni vi sano state attinte. In proposito, va ribadito il principio secondo cui “Il riferimento operato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, alle fonti informative privilegiate deve essere interpretato nel senso che è onere del giudice specificare la fonte in concreto utilizzata e il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di tale informazione rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13449 del 17/05/2019, Rv. 653887; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13897 del 22/05/2019, Rv. 654174). La decisione impugnata non soddisfa i predetti requisiti perchè la generica indicazione in essa contenuta non consente, in concreto, al richiedente la protezione il duplice controllo circa la pertinenza della fonte e della notizia da essa tratta.

Dall’accoglimento del primo motivo di censura deriva l’assorbimento del secondo, la cassazione della sentenza impugnata in relazione alla doglianza accolta ed il rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Brescia, in differente composizione.

PQM

la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Brescia, in differente composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 22 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2021

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